Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 maggio 2015, n. 2371 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3971 del 2015, proposto da: Mi.An., nella qualità di presentatore e delegato di lista per la lista...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 aprile 2015, n. 2196. Il potere di autotutela amministrativa dei beni demaniali di cui all’art. 823 c.c. serve a proteggere il bene da turbative e ad eliminare ogni situazione di contrasto con il pubblico interesse che deve ispirarne l’uso se destinato a pubblico servizio
Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 aprile 2015, n. 2196 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2324 del 2008, proposto dal Comune di Terni, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 27 aprile 2015, n. 2158. In tema di richiesta di rilascio del porto d’armi, la condanna penale, anche non recente ed anche se estinta, assurga a parametro sostanziale di valutazione della personalità e della pericolosità sociale del richiedente: così, è legittimo il diniego per inaffidabilità a causa della perdita della buona condotta
Consiglio di Stato sezione III sentenza 27 aprile 2015, n. 2158 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 147 del 2015, proposto dal: Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e dalla Questura di Roma,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 aprile 2015, n. 2013. La perdita della copertura finanziaria rappresenta una circostanza che può legittimamente indurre la PA, fino a che il contratto non sia stato stipulato, a rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all’affidamento di un contratto riconducibile alla principale ipotesi di revoca di provvedimenti amministrativi
Consiglio di Stato sezione V sentenza 21 aprile 2015, n. 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 266 del 2015, proposto dalla D. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avvocato Fr.An.Ca., con domicilio eletto presso il...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 aprile 2015, n. 2177. La condanna sui criteri reca innanzitutto l’affermazione della risarcibilità astratta di un danno ingiusto accertato, e cioè di un interesse protetto ingiustamente leso, il c.d. “danno – evento”, nonché dei pregiudizi risarcibili da tale evento lesivo derivanti quali conseguenze immediate e dirette ai sensi dell’art. 1223 c.c. (il c.d. “danno – conseguenza”). A quest’ultimo accertamento deve quindi seguire la «determinazione» dei pregiudizi (così l’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 80/1998, ora abrogato), sui quali la condanna sui criteri non esplica altra efficacia che quella limitata alla loro astratta risarcibilità. In base alle peculiari caratteristiche della condanna “sui criteri” è demandato all’accordo tra amministrazione e soggetto in favore del quale la pronuncia è stata emessa la quantificazione dei danni – conseguenza individuati nella pronuncia di cognizione. In mancanza di ciò provvede il giudice amministrativo, con i poteri del giudice dell’ottemperanza.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V SENTENZA 29 aprile 2015, n.2177 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10397 del 2014, proposto dalla Bindi Pratopronto s.s. di Michele Bindi& C., rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Scafa, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Cicerone 44; contro Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 maggio 2015, n. 2241. In merito al provvedimento di diniego dell’erogazione del contributo per soggetti non autosufficiente, l’aspirante al beneficio vanta una posizione giuridica di interesse legittimo, appartenendo il contributo in questione alla categoria degli ausilii pecuniarii pubblici e costituendo esso oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale. Ne consegue che la discrezionalità sull’an, in presenza di interessi legittimi, non esclude che il procedimento per la concessione del contributo si debba concludere con un atto, che, ove abbia contenuto reiettivo, come nel caso di specie, espliciti chiaramente quali dei requisiti previsti dalla legislazione regionale, sia ritenuto insussistente o insufficiente
Consiglio di Stato sezione III sentenza 4 maggio 2015, n. 2241 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 30 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, in qualità di tutore di Di.Gi., rappresentato e difeso dagli avv.ti...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 aprile 2015, n. 1914. Revoca di contributi pubblici: si allarga la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia nella quale i vizi riscontrati ai fini della revoca di contributi pubblici concessi dal MISE attenevano ad una fase intermedia rispetto alla fase di concessione e alla fase di erogazione, anch’essa riguardante, come la prima delle due, valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 14 aprile 2015, n. 1914 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4512 del 2014, proposto da: Ge. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. St.Zu., con domicilio eletto presso Vi.Ce....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 aprile 2015, n. 2203. L’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 ha introdotto il principio di tassatività della cause di esclusione, stabilendo che la stazione appaltante esclude i concorrenti soltanto nei casi previsti dalla legge e nelle ipotesi elencate nella disposizione in esame. La norma puntualizza che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione e se lo fanno dette prescrizioni sono nulle. Ne deriva che tale norma deve essere intesa nel senso che l’esclusione dalla gara è disposta sia nel caso in cui il Codice degli appalti pubblici, la legge statale o il regolamento attuativo la comminino espressamente, sia nell’ipotesi in cui impongano “adempimenti doverosi” o introducano, comunque, “norme di divieto” pur senza prevedere espressamente l’esclusione ma sempre nella logica del numerus clausus
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 aprile 2015, n. 2203 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 668 del 2015, proposto da: RTI Co. s.r.l., RTI Al. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 aprile 2015, n. 2198. La valutazione delle offerte, poiché è espressione di un’ampia discrezionalità che impinge nel merito dell’azione amministrativa, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 aprile 2015, n. 2198 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5530 del 2013, proposto dal Consorzio Ca. (C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 27 aprile 2015, n. 2148. E’ improcedibile, ai sensi dell’art. 49, comma 3°, e 35 c.p.a., il ricorso formulato oltre i termini perentori assegnati con ordinanza per l’integrazione del contraddittorio (trenta giorni dalla comunicazione della decisione) e per il deposito del ricorso e della prova delle avvenute notifiche (quindici giorni successivi). In tal caso ricorrono due distinti termini da rispettare perentoriamente, l’uno entro cui effettuare la notifica, l’altro entro cui effettuare il deposito. Quindi, ritenuto il carattere perentorio di entrambi i termini, il giudice che fissa il termine per l’integrazione del contraddittorio, dichiara l’irricevibilità “se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato”, attribuendo così rilevanza distintamente al rispetto di entrambi i termini giudizialmente fissati
Consiglio di Stato sezione III sentenza 27 aprile 2015, n. 2148 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 10435 del 2011, proposto da: Fratelli Mo. S.S., in persona del...