Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 27 aprile 2015, n. 2158

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2015, proposto dal:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e dalla Questura di Roma, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);

contro

Fa.Ur., rappresentato e difeso dall’avv. Su.Lo., con domicilio eletto in Roma, Via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 10125 del 2 ottobre 2014, resa tra le parti, concernente il diniego di rilascio del porto d’armi per uso sportivo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Fa.Ur.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il consigliere Dante D’Alessio e uditi per le parti l’avvocato Su.Lo. e l’avvocato dello Stato An.Co.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

1.- Il signor Fa.Ur. ha impugnato davanti al T.A.R. per il Lazio il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Roma, in data 23 maggio 2014, gli ha negato il rilascio del porto d’armi per uso sportivo.

2.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, con sentenza n. 10125 del 2 ottobre 2014 ha accolto il ricorso.

Secondo il T.A.R., infatti, il provvedimento impugnato risultava affetto dai vizi di carenza di istruttoria e di motivazione, “atteso che ricollega la perdita del requisito soggettivo della buona condotta ed il rischio di abuso al mero riferimento ad una condanna per il reato di cui all’art. 519 e 62 bis c.p. alla pena di mesi 11 di reclusione risalente a 24 anni orsono”, per la quale il ricorrente aveva ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, con provvedimento del 16 gennaio 2012, “senza svolgere accurati accertamenti sulla personalità del richiedente indicando in motivazione quali siano i fatti espressivi di pericolosità sociale del ricorrente in base ai quali può essere svolto il giudizio prognostico sulla sua attuale inaffidabilità circa l’uso delle armi”.

3.- L’Amministrazione ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

Secondo l’Amministrazione il T.A.R. non ha tenuto in debito conto la natura del reato commesso dal signor Ur., che era stato condannato alla pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e 445 del c.p.p., per i reati di cui agli all’art. 519, 521 e 62 bis c.p. (per atti di libidine violenti in danno di minore di anni quattordici). Correttamente pertanto era stato negato il rilascio del porto d’armi considerata anche la natura ampiamente discrezionale del potere di rilascio e di revoca dell’autorizzazione.

4.- Al riguardo, si deve ricordare che, per giurisprudenza pacifica, l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1270 dell’11 marzo 2015).

La valutazione che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.

Pertanto il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1270 dell’11 marzo 2015, cit, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014).

4.1.- La licenza di porto d’armi può essere poi negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa “affidabilità” del soggetto interessato all’uso delle stesse ((Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1270 dell’11 marzo 2015, cit, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3979 del 29 luglio 2013).

5.- Alla luce di tali principi, non può ritenersi illegittimo, per la mancanza dei presupposti o per difetto di motivazione, il provvedimento impugnato in primo grado, che si basa sulla circostanza che il signor Ur. era stato condannato, sebbene diversi anni prima, per un reato contro una persona commesso con violenza e tenuto conto che tale fatto di reato doveva essere valutato “nella sua dimensione storica, espressiva della personalità e della pericolosità sociale del richiedente indipendente dalla formale estinzione del reato”.

6.- Come ha evidenziato l’Amministrazione appellante non risulta priva di rilievo, nella valutazione compiuta, anche la circostanza che il titolo di polizia era stato richiesto per la prima volta e per un uso sportivo, quindi per una finalità che risultava certamente recessiva rispetto all’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica. Senza contare che, come pure ha sottolineato l’Avvocatura dello Stato, la finalità sportiva può essere appagata senza che sia necessario disporre di una propria arma personale.

7.- Non possono, quindi, essere condivise le conclusioni raggiunte dal T.A.R. che ha dato rilievo alla vetustà della condanna penale (circa 24 anni) ed alla circostanza che il richiedente aveva ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, con provvedimento del 16 gennaio 2012.

Ma Tuttavia, non appare manifestamente irragionevole la determinazione del Questore di Roma che non ha dato decisivo rilievo a tali elementi, che pure conosceva perfettamente, tenuto conto delle valutazioni fatte sulla non completa affidabilità (all’uso delle armi) del signor Ur. che si era macchiato (in passato) di un grave reato con l’uso di violenza.

8.- Peraltro, se è vero che la riabilitazione fa venire meno le conseguenze direttamente riconducibili alla condanna penale tuttavia ciò non impedisce che la vicenda penale possa costituire oggetto della valutazione compiuta ai fini del rilascio di un porto d’armi.

In proposito, anche di recente, si è affermato che, a prescindere da ogni questione sulla natura ostativa ex lege delle ipotesi di reato di cui all’art. 43, comma 1, del r.d. n. 773 del 1931, l’Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto reato nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente al corretto uso delle armi, indipendentemente dalla formale estinzione del reato, con la conseguenza che la riabilitazione e l’estinzione del reato non sono decisive ai fini della positiva valutazione del diniego di rilascio della licenza o del relativo rinnovo, giacché l’autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività i fatti-reato concretamente avvenuti per desumerne la pericolosità o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5595 del 14 novembre 2014).

9.- L’appello è fondato e deve essere, quindi, accolto. Di conseguenza, l’appellata sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 10125 del 2 ottobre 2014 deve essere riformata, con il rigetto del ricorso di primo grado.

10.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere comunque integralmente compensate fra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 10125 del 2 ottobre 2014, respinge il ricorso di primo grado.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 27 aprile 2015.

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