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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 31 agosto 2015, n. 4049. Nel giudizio di appello, ove la notifica del ricorso effettuata in prime cure nei confronti del resistente, non si sia perfezionata, attesa la dizione “trasferito” riportata nella relata apposta in calce all’originale dell’atto, la sentenza impugnata deve ritenersi pronunciata nel difetto di contraddittorio con la parte controinteressata. Invero, tale sentenza va considerata del tutto irrituale, nella parte in cui, anziché ordinare l’integrazione del contraddittorio e consentire l’esercizio del diritto alla difesa, abbia accolto il ricorso principale, contestualmente disponendo la notifica via pec del ricorso di primo grado nei confronti del controinteressato. Il principio del doppio grado del giudizio rileva nei confronti di tutte le parti e va di regola rispettato: per l’art. 49, comma 2, del c.p.a. il giudice può non disporre l’integrazione del contraddittorio “nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato” e non anche quando intenda accogliere il ricorso. Ne discende la nullità della sentenza impugnata, in quanto resa in assenza del necessario contraddittorio

Consiglio di Stato sezione V sentenza 31 agosto 2015, n. 4049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 467 del 2014, proposto dalla s.r.l. Eu., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 agosto 2015, n. 4017. La mancata comparizione delle parti costituite all’udienza in camera di consiglio non può impedire la definizione del giudizio nel merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria che presiede all’indicato articolo del c.p.a. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo

Consiglio di Stato sezione III sentenza 26 agosto 2015, n. 4017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7911 del 2010, proposto da: Ad.Pe., rappresentato e difeso dall’Avv. Ra.Mi., con domicilio eletto presso lo stesso...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 luglio 2015, n. 3594. I contratti a revisione periodica o continuativa devono contenere la clausola della revisione periodica del prezzo. Questa regola, fissata nell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, costituisce norma imperativa, che si impone anche se le parti non hanno stabilito nulla, e sostituisce l’eventuale diversa regolamentazione concordata tra le parti

Consiglio di Stato sezione V sentenza 21 luglio 2015, n. 3594 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9183 del 2014, proposto da: Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avv. An.Ma., con domicilio eletto presso l’Ufficio...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 luglio 2015, n. 3653. È legittima un’informativa antimafia che si fonda anche su fatti risalenti nel tempo, quando da questi indizi deriva che l’attività dell’impresa è stata condizionata. Tali situazioni di condizionamento possono essere desunte anche da una sentenza del Tribunale penale, che ha condannato l’interessato per il delitto dell’art. 644 del Codice penale, relativo all’usura

Consiglio di Stato sezione III sentenza 24 luglio 2015, n. 3653 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4702 del 2015, proposto da: Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. – Prefettura di...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 luglio 2015, n. 3638. Nel giudizio di primo grado la legittimazione del ricorrente in via principale – estromesso per atto dell’ amministrazione ovvero nel corso del giudizio, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale – ad impugnare l’aggiudicazione disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara, sussiste esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale; e che devono, in particolare, ritenersi afferenti alla medesima fase i vizi ricompresi esclusivamente all’interno delle seguenti tre, alternative, categorie: a) tempestività della domanda ed integrità dei plichi (trattandosi in ordine cronologico e logico dei primi parametri di validazione del titolo di ammissione alla gara); b) requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione dell’impresa (comprensivi dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi e di qualificazione); c) carenza di elementi essenziali dell’offerta previsti a pena di esclusione (comprensiva delle ipotesi di incertezza assoluta del contenuto dell’offerta o della sua provenienza)

Consiglio di Stato sezione III sentenza 22 luglio 2015, n. 3638 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3164 del 2015, proposto da: Si.He. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Ma.Cl., St.Bo., con domicilio eletto...