Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 31 agosto 2015, n. 4029

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 5823 del 2015, proposto dalla Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato Ro.Pa., con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione, in Roma, via (…);

contro

Ce. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Ge.Te. e Ro.Ra., con domicilio eletto presso il primo, in Roma, (…);

nei confronti di

Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall’avvocato Li.Ga., con domicilio eletto presso Fr.Ca. in Roma, via (…);

Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Salerno Avellino Caserta e Benevento, Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici storici artistici e etnoantropologici della Provincia di Caserta e Benevento, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

Comune di Maddaloni, Provincia di Caserta, Associazione Caserta bene comune, Comitato per la salute pubblica di Maddaloni, Lega ambiente Caserta, Consulta conurbazione casertana, Coordinamento associazioni casertane, Arpac – dipartimento provinciale di Caserta, Autorità di bacino regionale della Campania Centrale, Asl Caserta;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE IV, n. 1966/2015, resa tra le parti, concernente un provvedimento di archiviazione della procedura di valutazione di impatto ambientale in relazione ad un’istanza di variante ad progetto coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcare

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ce. Spa, del Comune di Caserta e della Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Salerno Avellino Caserta e Benevento, del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo e della Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici storici artistici e etnoantropologici della Provincia di Caserta e Benevento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Ro.Pa. ed altri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Regione Campania appella la pronuncia del TAR Campania – sede di Napoli in epigrafe, con la quale è stata dichiarata la cessata materia del contendere sull’impugnativa proposta dalla Ce. s.p.a., società autorizzata alla gestione della cava “Vittoria”, sita nel territorio dei Comuni di Caserta e Maddaloni, contro il provvedimento di archiviazione emesso dall’unità di valutazione di impatto ambientale (nota del 7 agosto 2014, n. di prot. 551785) sulla proposta di variante del nuovo progetto di coltivazione e recupero ambientale del sito già autorizzato (con determinazione n. 74 del 7 ottobre 2011); provvedimento di archiviazione motivato dal fatto che la società non aveva effettuato le formalità pubblicitarie previste dall’art. 26, comma 3-bis, t.u. ambiente per il caso di “modifiche (…)sostanziali” al progetto.

Il giudice di primo grado ha ritenuto integrata l’ipotesi prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. in conseguenza del parere favorevole alla proposta di variante formulato dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi riconvocata dalla Regione in seguito al remand del TAR (ordinanza cautelare n. 1706 del 16 ottobre 2014, parere espresso nella seduta del 22 dicembre 2014, poi fatto proprio dalla determinazione con n. 11 del 16 febbraio 2015).

Secondo la Regione appellante la statuizione emessa dal giudice di primo grado sarebbe tuttavia errata perché:

– il parere favorevole è stato emesso in esecuzione della sospensiva pronunciata dal TAR ed espressamente condizionato all’esito del giudizio di merito;

– la proposta di variante costituisce una modificazione sostanziale del progetto già autorizzato, comportante l’estrazione di materiale in misura sensibilmente superiore rispetto a quella già assentita, e necessitante pertanto degli adempimenti pubblicitari di cui al citato art. 26, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006.

Si sono costituite in resistenza all’appello la Ce., la quale ne ha tra l’altro eccepito l’inammissibilità, in conseguenza del rilascio nelle more del giudizio di primo grado dell’autorizzazione in variante in via definitiva (decreto regionale n. 9 del 21 maggio 2015), ed il Comune di Caserta.

Si sono del pari costituite con comparsa di forma le amministrazioni statali in epigrafe.

DIRITTO

Richiesto alla camera di consiglio del 26 agosto 2015 di chiarire se in seguito all’autorizzazione in variante sopravvenuta persista l’interesse al ricorso, il difensore della Ce. ha risposto negativamente, a causa dell’integrale satisfattività del provvedimento in questione rispetto all’interesse azionato nel presente giudizio, specificando ulteriormente che la società da egli assistita non vanta più nemmeno pretese di carattere risarcitorio.

In ragione di ciò deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi conseguentemente annullare senza rinvio la sentenza di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell’esito della vicenda contenziosa, nonché dell’accordo sul punto tra le medesime dichiarato alla camera di consiglio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso di primo grado, annullando senza rinvio la sentenza di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Antonio Amicuzzi – Consigliere

Nicola Gaviano – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Depositata in Segreteria il 31 agosto 2015.

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