Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 novembre 2015, n. 5383 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8911 del 2006, proposto dalla signora Tu.Ma., rappresentata e difesa dall’avv. Ri.Ma., con domicilio eletto presso l’avv....
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 dicembre 2015, n. 5468. L’Amministrazione appaltante dispone di ampi margini di discrezionalità nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche. Secondo il modulo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, la selezione del contraente deriva dal congiunto apprezzamento tecnico-discrezionale dei vari elementi che compongono le offerte secondo parametri di valutazione e ponderazione predeterminati dalla Stazione appaltante in funzione delle esigenze da soddisfare con lo specifico contratto, pur se con il vincolo che i criteri prescelti siano coerenti con le prestazioni che formano oggetto dell’appalto e pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto (cfr. l’art. 83 cit., comma 1). Il sindacato giurisdizionale nei confronti delle scelte amministrative operate in materia, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente nei casi di abnormità, sviamento o manifesta illogicità. Questa impostazione rileva, naturalmente, anche nell’eventualità che la Stazione appaltante decida di avvalersi dello ‘strumento’ della “soglia di sbarramento” , scelta che potrebbe pertanto essere censurata solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità. La ratio di questo ‘strumento’ si ricollega all’esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, ad un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l’esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano però sul versante qualitativo lo standard che l’Amministrazione si prefigge.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 dicembre 2015, n. 5468 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3796 del 2015, proposto dalla Impresa Sa. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ma.Bo. e Cl., con...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 3 dicembre 2015, n. 5515. Inconferente è l’argomento secondo cui l’effetto acquisitivo sarebbe previsto direttamente dalla legge e non dall’impugnato provvedimento, costituendo, invero, quest’ultimo un elemento necessario per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà ed immissiva nel possesso in favore dell’Ente Parco – infatti, l’atto di accertamento dell’inottemperanza, adottato ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce, previo notifica all’interessato, titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari -, così inserendosi nella sequenza norma-potere-effetto connotante la tecnica di produzione di effetti giuridicamente rilevanti attraverso l’intermediazione di un potere attribuito alla pubblica amministrazione, il cui esercizio, in aderenza ai principi di legalità e tipicità, è produttivo dell’effetto previsto dalla legge
Consiglio di Stato Sezione VI sentenza 3 dicembre 2015, n. 5515 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8081 del 2015, proposto da: Am.Al. e An.Lu., rappresentati e...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 novembre 2015, n. 5384. È nulla la scheda elettorale che ha una croce sul contrassegno di una lista, una croce sul contrassegno di altra lista, ed ha a fianco l’indicazione della preferenza per un candidato. La sentenza ha precisato che il voto espresso è nullo, perché non si comprende la volontà dell’elettore, dato che egli ha espresso la preferenza per un candidato, ma ha contrassegnato i simboli di due liste diverse
Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 novembre 2015, n. 5384 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3115 del 2015, proposto dal signor Gi. Di Fe., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma.D’Or. e Re.Cu.,...
Consiglio di Satto, sezione V, sentenza 30 novembre 2015, n. 5406. In materia di appalti pubblici, a norma del comma 1-bis dell’art. 46, D.Lgs. n. 163 del 2006, tra le cause di esclusione vi è l’ipotesi di incertezza assoluta sul contenuto o provenienza dell’offerta. Il legislatore con la novella del 2011 ha inteso selezionare e valorizzare solo le cause di esclusione rilevanti per gli interessi in gioco, a quel punto imponendole, del tutto logicamente, come inderogabili non solo al concorrente ma anche alla Stazione appaltante, stabilendo un novero delimitato di ipotesi la cui cogenza è tale da sottrarla anche alla discrezionalità della stessa stazione appaltante
Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 novembre 2015, n. 5406 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3643 del 2015, proposto da: Ar. Soc.Coop, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 5418. A norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengono in rilievo atti amministrativi presupposti”. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, ove ne accerti l’illegittimità. Restano devolute, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Dunque, in conclusione, la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 5418 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2015, proposto da: Ma.Ga.,ed altri rappresentati e difesi dagli avvocati Gu.Ma. e Gu.Gr., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 5418. A norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengono in rilievo atti amministrativi presupposti”. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, ove ne accerti l’illegittimità. Restano devolute, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Dunque, in conclusione, la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 5418 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2015, proposto da: Ma.Ga.,ed altri rappresentati e difesi dagli avvocati Gu.Ma. e Gu.Gr., con...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 novembre 2015, n. 5416. In materia di espropriazione, l’avvenuta caducazione dell’atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità, comporta che l’occupazione dell’area diviene inefficace e sine titulo, con la conseguenza che l’acquisizione del bene per la realizzazione dell’opera pubblica deve considerarsi come priva di un valido titolo ablativo e la sua detenzione va valutata alla stregua di un illecito permanente. Ne consegue il diritto del proprietario al risarcimento del danno da illegittima occupazione
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5416 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2015, proposto da: An.Io., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Ro., con domicilio eletto presso An.Sp. in...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5413. In materia urbanistica, ai sensi degli artt. 16, 17 e 28 della legge n. 1150 del 1942 è previsto che l’efficacia dei piani particolareggiati ha un termine di durata entro il quale le opere devono essere eseguite ed esso non può essere superiore a dieci anni. L’imposizione di tale termine va intesa nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate oltre un certo termine, scaduto il quale l’autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5413 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 84/2015 RG, proposto dalla Gi.Fi. s.a.s. di Am.Gi., corrente in Mercogliano (AV), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5410. In capo al contribuente sussiste un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento delle imposte, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva. L’accesso ai documenti non può essere soddisfatto dall’esibizione di un documento che l’amministrazione e non il privato ricorrente giudica equipollente essendo, l’elemento fondamentale dell’actio ad exhibendum, la conformità del documento esibito dal privato all’originale. Dunque il contribuente ha diritto di visionare ed estrarre copia, delle cartelle per le quali ancora non fosse trascorso il periodo quinquennale di conservazione, cui è obbligato il Concessionario
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5036 del 2015, proposto da: Società C. – Ci.Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,...