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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 dicembre 2015, n. 5468. L’Amministrazione appaltante dispone di ampi margini di discrezionalità nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche. Secondo il modulo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, la selezione del contraente deriva dal congiunto apprezzamento tecnico-discrezionale dei vari elementi che compongono le offerte secondo parametri di valutazione e ponderazione predeterminati dalla Stazione appaltante in funzione delle esigenze da soddisfare con lo specifico contratto, pur se con il vincolo che i criteri prescelti siano coerenti con le prestazioni che formano oggetto dell’appalto e pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto (cfr. l’art. 83 cit., comma 1). Il sindacato giurisdizionale nei confronti delle scelte amministrative operate in materia, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente nei casi di abnormità, sviamento o manifesta illogicità. Questa impostazione rileva, naturalmente, anche nell’eventualità che la Stazione appaltante decida di avvalersi dello ‘strumento’ della “soglia di sbarramento” , scelta che potrebbe pertanto essere censurata solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità. La ratio di questo ‘strumento’ si ricollega all’esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, ad un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l’esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano però sul versante qualitativo lo standard che l’Amministrazione si prefigge.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 dicembre 2015, n. 5468 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3796 del 2015, proposto dalla Impresa Sa. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ma.Bo. e Cl., con...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 3 dicembre 2015, n. 5515. Inconferente è l’argomento secondo cui l’effetto acquisitivo sarebbe previsto direttamente dalla legge e non dall’impugnato provvedimento, costituendo, invero, quest’ultimo un elemento necessario per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà ed immissiva nel possesso in favore dell’Ente Parco – infatti, l’atto di accertamento dell’inottemperanza, adottato ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, sancisce l’effetto acquisitivo e costituisce, previo notifica all’interessato, titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari -, così inserendosi nella sequenza norma-potere-effetto connotante la tecnica di produzione di effetti giuridicamente rilevanti attraverso l’intermediazione di un potere attribuito alla pubblica amministrazione, il cui esercizio, in aderenza ai principi di legalità e tipicità, è produttivo dell’effetto previsto dalla legge

Consiglio di Stato Sezione VI sentenza 3 dicembre 2015, n. 5515 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8081 del 2015, proposto da: Am.Al. e An.Lu., rappresentati e...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 novembre 2015, n. 5384. È nulla la scheda elettorale che ha una croce sul contrassegno di una lista, una croce sul contrassegno di altra lista, ed ha a fianco l’indicazione della preferenza per un candidato. La sentenza ha precisato che il voto espresso è nullo, perché non si comprende la volontà dell’elettore, dato che egli ha espresso la preferenza per un candidato, ma ha contrassegnato i simboli di due liste diverse

Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 novembre 2015, n. 5384 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3115 del 2015, proposto dal signor Gi. Di Fe., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma.D’Or. e Re.Cu.,...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 5418. A norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengono in rilievo atti amministrativi presupposti”. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, ove ne accerti l’illegittimità. Restano devolute, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Dunque, in conclusione, la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 5418 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2015, proposto da: Ma.Ga.,ed altri rappresentati e difesi dagli avvocati Gu.Ma. e Gu.Gr., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 5418. A norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengono in rilievo atti amministrativi presupposti”. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, ove ne accerti l’illegittimità. Restano devolute, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Dunque, in conclusione, la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 5418   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2015, proposto da: Ma.Ga.,ed altri rappresentati e difesi dagli avvocati Gu.Ma. e Gu.Gr., con...