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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 28 gennaio 2016, n. 340. Ai sensi dell’art. 263, c. 2, d.P.R. n. 207/2010, i servizi di cui all’art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010 (attinenti all’architettura e all’ingegneria), valutabili ai fini dell’integrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono essere iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. La prescrizione dell’ultimazione dei servizi nel periodo di riferimento risponde alla ratio che solo i servizi ultimati – sebbene relativi ad appalti di lavori ancora in corso – ed attestati nelle forme di legge danno la garanzia dell’idoneità e dell’affidabilità tecnico-organizzativa e professionale del concorrente, mentre le prestazioni professionali non ultimate (da non confondere con i lavori ancora in corso cui le prestazioni di ingegneria o architettura si riferiscono) potrebbero risultare svolte in modo irregolare o non conforme alle regole d’arte o alle condizioni contrattuali

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 28 gennaio 2016, n. 340 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9224 del 2015, proposto da: Ente Parco Regionale del Partenio; contro B. s.r.l., anche in qualità di...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 346. Benché il contratto di avvalimento non possa essere ricondotto ad alcuna specifica tipologia, tanto che ne è stata più volte ribadita la sua atipicità lasciata all’autonomia negoziale delle parti, la prova dell’effettiva disponibilità delle risorse dell’ausiliario da parte dell’ausiliato comporta, però, la necessità che il contratto si sostanzi in relazione alla natura ed alle caratteristiche del singolo requisito, e ciò soprattutto nei settori dei servizi e delle forniture, dove non esiste un sistema di qualificazione a carattere unico ed obbligatorio, come accade per gli appalti di lavori, ed i requisiti richiesti vengono fissati di volta in volta dal bando di gara. Le regole dettate dall’art. 49 del d. lgs. 163/2006 e dall’art. 88 del d.P.R. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono, quindi, essere interpretate meccanicamente né secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis

  Consiglio di Stato sezione III sentenza 29 gennaio 2016, n. 346 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7039 del 2015, proposto da: GA. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; contro Ga. Ho....

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 gennaio 2016, n. 246. Nel processo amministrativo, ex artt. 85 c.p.c. e 39 c.p.a., il difensore di una parte in causa può rinunciare alla procura conferita, ma la sua rinuncia non ha effetti interruttivi e sospensivi del processo fino a quando non è avvenuta la sua sostituzione, né impedisce il passaggio in decisione del ricorso, essendo egli tenuto a svolgere le funzioni fino alla sua sostituzione

Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 gennaio 2016, n. 246 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 401 del 2008, proposto dalla Ne. Pu. s.r.l.; contro il Comune di Milano, in persona del Sindaco...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 gennaio 2016, n. 247. I concorrenti devono indicare, anche nelle offerte relative agli appalti di lavori, i costi interni per la sicurezza del lavoro. L’assenza di tale indicazione comporta l’esclusione dalla gara, senza possibilità della regolarizzazione e del’soccorso istruttorio ‘ di cui agli articoli 38, comma 2 bis, e 46, commi 1 bis e 1 ter,, del Codice dei contatti pubblici

Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 gennaio 2016, n. 247 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8191 del 2015, proposto dalla s.r.l. Im.; contro l’impresa Lu. Pa.; nei confronti di Il Comune di...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 25 gennaio 2016, n. 253. Al fine di integrare una motivazione idonea a supportare una c.d. “interdittiva antimafia”, non è sufficiente affermare che uno o più parenti del soggetto richiedente la certificazione antimafia risultino vicini a soggetti appartenenti ad associazione di stampo mafioso; o vicini o affiliati a cosche mafiosi e/o a famiglie mafiosi. Occorre motivare tale affermazione con elementi specifici

Consiglio di Stato sezione III sentenza 25 gennaio 2016, n. 253 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 364 del 2013, proposto dalla Ditta Individuale Te. No. Vi. di Di. An.; contro Ministero dello Sviluppo...