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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 febbraio 2016, n. 859. In materia di concessione di servizi tra i principi generali rientra quello del c.d. “soccorso istruttorio” o, il che è lo stesso, della residualità della esclusione per vizii formali

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 febbraio 2016, n. 859 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 6846 del 2015, proposto da: La Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 marzo 2016, n. 870. In assenza di prove certe e dell’individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli “quadrare” con quelli stimati della produzione lattiera, non possono essere annullate le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti

Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 marzo 2016, n. 870 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7674 del 2015, proposto da: AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Presidente...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 febbraio 2016, n. 748. Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, previsto e disciplinato dall’art. 143 TUEL, costituisce uno strumento straordinario di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata, apprestato dall’ordinamento per rettificare situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento del governo locale, a causa del suo condizionamento da parte di consorterie di stampo mafioso. Il decreto di scioglimento, quindi, è privo di natura e di valenza sanzionatorie, in quanto sprovvisto di finalità repressive nei confronti dei singoli amministratori dell’ente locale, ma assolve alla diversa funzione di salvaguardare la corretta funzionalità dell’amministrazione pubblica, costituisce atto di alta amministrazione, nella misura in cui resta dotato di forza tale da determinare la prevalenza delle esigenze connesse al contrasto alle mafie rispetto all’interesse alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 24 febbraio 2016, n. 748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10050 del 2015, proposto da: Ga. An. Sc., rappresentato e difeso dagli avv. Ma. Pr., Gi. Co.,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2016, n. 752. Gli impianti che producono energia da fonte rinnovabile sono qualificate dall’articolo 12, comma 1, del d. lgs. n. 387 del 2003 come “opere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza”: l’intrinseca valenza pubblicistica normativamente riconosciuta è, già di per sé, indice dell’interesse pubblico a sostegno del provvedimento di convalida degli atti autorizzativi -rilasciati da un ente incompetente – di un impianto di produzione di energia tramite pannelli fotovoltaici collocati su serre. Non può, peraltro, condividersi la prospettazione secondo cui l’accesso agli incentivi rappresenterebbe un interesse privato e non un interesse pubblico, atteso che un pilastro della politica energetica comunitaria e nazionale è rappresentata proprio dall’incentivazione pubblica. A cominciare dall’articolo 194 del Trattato UE, dalle Direttive CE 2001/77 e 2009/28 fino alla normativa nazionale di recepimento (d. lgs. n. 387/2003 e d. lgs. n. 28/2011) e ai decreti attuativi il regime di sostegno e incentivazione ha rappresentato uno strumento imprescindibile per garantire l’adeguata diffusione dell’energia rinnovabile ed il rispetto delle quote alla cui osservanza gli stati si sono impegnati sin dal Protocollo di Kyoto. Invero, l’incentivo è la controprestazione che garantisce l’immissione nella rete nazionale dell’energia pulita e, quindi, integra l’interesse pubblico che si persegue con la produzione di energia da fonte rinnovabile

Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2016, n. 752 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7544 del 2014, proposto da En. Sa. Re. So. Ag. s.r.l., in persona del legale rappresentante in...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2016, n. 779. È illegittima l’esclusione di una società che ha presentato un progetto con una variante che prevedeva l’allargamento della sezione stradale di 3,40 metri. La sentenza ha motivato che tale variante era prevista dal disciplinare di gara che stabiliva che si dovesse garantire “il rispetto della legislazione in ogni suo aspetto tecnico”, e ciò avrebbe costituito un elemento positivo per l’attribuzione dei punteggi tecnici

Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2016, n. 779 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8107 del 2015, proposto da Do. In. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 febbraio 2016, n. 854. Nelle gare pubbliche, errore materiale, suscettibile di correzione, è quello che si estrinseca in un’inesattezza o in una svista accidentale, rivelando una discrepanza tra la volontà decisionale, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contestato stesso dell’atto; in altri termini, l’errore materiale si sostanzia in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’atto e che, come tale, può essere percepito o rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà, il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza. Non v’è una specifica disposizione che regolamenta -in materia di gare pubbliche- le conseguenze della commissione da parte di un concorrente di un “errore materiale”, e pertanto si applica de plano anche a tale fattispecie la disciplina sub art. 46 TUCP. Ciò non toglie che, di regola, la procedura attraverso la quale si consente di emendare un simile errore si distacchi, concettualmente, dalla “semplice” rettifica dell’errore materiale: in quest’ultima ipotesi, di fatto, non v’è alcuna originaria incertezza da colmare, la discrasia è sì evidente che soltanto sotto il profilo effettuale può parlarsi di “regolarizzazione”: invero l’offerta è “regolare” ab imis. Diversamente nei “veri” casi di utilizzo del potere di soccorso istruttorio, si rende necessaria una procedura (ed una discrezionale valutazione della stazione appaltante che deve rimanere contenuta entro il limite della ragionevolezza per non ledere la par condicio) che rimuova una irregolarità, “giustificabile”, non dirimente, ma effettivamente sussistente, tale che, in carenza della “scelta” dell’Amministrazione di avvalersi di tale facoltà l’offerta sarebbe irregolar

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 febbraio 2016, n. 854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2015, proposto da: Anas Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso...