Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 novembre 2015, n. 5384 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3115 del 2015, proposto dal signor Gi. Di Fe., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma.D’Or. e Re.Cu.,...
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Consiglio di Satto, sezione V, sentenza 30 novembre 2015, n. 5406. In materia di appalti pubblici, a norma del comma 1-bis dell’art. 46, D.Lgs. n. 163 del 2006, tra le cause di esclusione vi è l’ipotesi di incertezza assoluta sul contenuto o provenienza dell’offerta. Il legislatore con la novella del 2011 ha inteso selezionare e valorizzare solo le cause di esclusione rilevanti per gli interessi in gioco, a quel punto imponendole, del tutto logicamente, come inderogabili non solo al concorrente ma anche alla Stazione appaltante, stabilendo un novero delimitato di ipotesi la cui cogenza è tale da sottrarla anche alla discrezionalità della stessa stazione appaltante
Consiglio di Stato sezione V sentenza 30 novembre 2015, n. 5406 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3643 del 2015, proposto da: Ar. Soc.Coop, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 5418. A norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengono in rilievo atti amministrativi presupposti”. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, ove ne accerti l’illegittimità. Restano devolute, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Dunque, in conclusione, la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 5418 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2015, proposto da: Ma.Ga.,ed altri rappresentati e difesi dagli avvocati Gu.Ma. e Gu.Gr., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 novembre 2015, n. 5418. A norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “ancorché vengono in rilievo atti amministrativi presupposti”. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, ove ne accerti l’illegittimità. Restano devolute, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Dunque, in conclusione, la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 5418 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2015, proposto da: Ma.Ga.,ed altri rappresentati e difesi dagli avvocati Gu.Ma. e Gu.Gr., con...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 novembre 2015, n. 5416. In materia di espropriazione, l’avvenuta caducazione dell’atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità, comporta che l’occupazione dell’area diviene inefficace e sine titulo, con la conseguenza che l’acquisizione del bene per la realizzazione dell’opera pubblica deve considerarsi come priva di un valido titolo ablativo e la sua detenzione va valutata alla stregua di un illecito permanente. Ne consegue il diritto del proprietario al risarcimento del danno da illegittima occupazione
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5416 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2015, proposto da: An.Io., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Ro., con domicilio eletto presso An.Sp. in...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5413. In materia urbanistica, ai sensi degli artt. 16, 17 e 28 della legge n. 1150 del 1942 è previsto che l’efficacia dei piani particolareggiati ha un termine di durata entro il quale le opere devono essere eseguite ed esso non può essere superiore a dieci anni. L’imposizione di tale termine va intesa nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate oltre un certo termine, scaduto il quale l’autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5413 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 84/2015 RG, proposto dalla Gi.Fi. s.a.s. di Am.Gi., corrente in Mercogliano (AV), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5410. In capo al contribuente sussiste un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento delle imposte, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva. L’accesso ai documenti non può essere soddisfatto dall’esibizione di un documento che l’amministrazione e non il privato ricorrente giudica equipollente essendo, l’elemento fondamentale dell’actio ad exhibendum, la conformità del documento esibito dal privato all’originale. Dunque il contribuente ha diritto di visionare ed estrarre copia, delle cartelle per le quali ancora non fosse trascorso il periodo quinquennale di conservazione, cui è obbligato il Concessionario
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5036 del 2015, proposto da: Società C. – Ci.Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5409. Il ricorso all’azione di ottemperanza è ammissibile “anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza”. A norma dell’art. 114 c.p.a., è previsto che nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’art. 112 c.p.a., “il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza anche su richiesta del Commissario”. Orbene, da quanto esposto si evince che il ricorso “per ottenere chiarimenti” ha delle sue particolari specificità che conferiscono a tale strumento una natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza vera e propria. Invero, a prescindere da ogni altro profilo che pure contrassegna il giudicato, mentre l’azione di ottemperanza è esperita dalla parte già vittoriosa nel giudizio di cognizione o di altro giudizio ad essa equiparabile, ma richiede l’ottemperanza alle statuizioni rese nel giudizio di merito, il ricorso ex art. 112 c.p.a., comma 5°, consta di un’azione esecutiva di accertamento, finalizzata ad eliminare possibili incertezza nella fase di attuazione del rapporto processuale, definito con sentenza passata in giudicato
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5409 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8917 del 2014, proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comando Generale...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5408. Nel processo amministrativo è pienamente legittima la concessione da parte del giudice, anche d’ufficio, del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile allorché sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie concreta, a contrasti giurisprudenziali o al comportamento dell’amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5408 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2014, proposto da: Fe. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Ri., An. Sc., con...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 novembre 2015, n. 5278. La nozione di vicinitas va diversamente apprezzata con riguardo alla circostanza per cui ad impugnare il permesso di costruire sia o meno il titolare di un immobile confinante, adiacente o prospiciente su quello oggetto dell’intervento assentito, o ad impugnare il permesso di costruire cui è correlata un’autorizzazione commerciale, sia un operatore economico. Invero, nel primo caso, ai fini della legittimazione a impugnare un titolo edilizio da parte del proprietario confinante (o di chi si trovi in una posizione analoga), è sufficiente la semplice vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, escludendosi in linea di principio la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore. Tale pregiudizio, infatti, deve ragionevolmente ritenersi sussistente in re ipsa in quanto consegue necessariamente dalla maggiore tropizzazzione, dalla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica e dalla possibile diminuzione di valore dell’immobile. Diversamente, nel caso in cui ad impugnare il titolo edilizio non sia il proprietario confinante, il mero criterio della vicinitas riguardato in senso solo materiale non può di per sé radicare la legittimazione al ricorso prescindendo dal generale principio dell’interesse ad agire in relazione alla lesione concreta, attuale e immediata della posizione sostanziale dell’interessato, presupponendo altresì la detta legittimazione la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale del come, del perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 19 novembre 2015, n. 5278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9277 del 2013, proposto da: Società Pe. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e...