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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 marzo 2015, n. 1706. La decisione del giudice di primo grado sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello. Restano salve le ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, di manifesta irrazionalità della statuizione, ovvero di riferimento della stessa al pagamento di somme palesemente inadeguate

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 31 marzo 2015, n. 1706 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9433 del 2014, proposto da: Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari; in...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 marzo 2015, n. 1650. In capo alla P.A. vige l’obbligo di reprimere, in qualsiasi momento, l’esecuzione di opere abusive, eseguite senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, corrispondendo alle stesse, sul piano urbanistico-edilizio, un’esigenza di rimessa in pristino, da far valere nei confronti del proprietario, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa nei confronti degli esecutori materiali delle opere abusive, sulla base dei rapporti interni intercorsi. Inoltre, sia l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime, sia le sanzioni pecuniarie, previste in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, possono lasciare indenne il proprietario, che sia rimasto estraneo all’esecuzione delle opere prive di titolo abilitativo e che non abbia la disponibilità delle stesse, ferma restando, tuttavia, una presunzione di corresponsabilità a carico del medesimo. Il proprietario, infatti, nel rispetto dei doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza nella gestione dei beni immobiliari, di cui abbia la titolarità, è tenuto ad adoperarsi, con i mezzi previsti dall’ordinamento, per impedire la realizzazione di abusi edilizi, o per agevolarne la rimozione, soprattutto dopo essere stato preavvertito, dell’avvio del procedimento sanzionatorio

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 marzo 2015, n. 1650 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 10249 del 2014, proposto dai signori Fr.Ca. ed altri,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 marzo 2015, n. 986. In tema di pubblici appalti, l'aggiudicazione disposta in favore di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese si intende effettuata in favore della composizione del medesimo raggruppamento, così come risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, in virtù del principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare. A tale principio, finalizzato non solo a consentire all'amministrazione appaltante la verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico – organizzativa ed economica, nonché della legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara, ma anche a presidiare la complessiva serietà delle imprese partecipanti e la migliore affidabilità del contraente, si sottraggono le sole ipotesi eccezionali di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione (oltre a quelle previste dalla normativa antimafia), che tuttavia riguardano situazioni indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e che trovano giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione della gara o dell'appalto affidato

Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 marzo 2015, n. 986 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1374 del 2014, proposto dalla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FE., in proprio e quale...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 marzo 2015, n. 1614. Nel sistema di giustizia amministrativa il giudizio di primo grado non è un passaggio obbligato che il soggetto è costretto suo malgrado a percorrere pur di giungere dinanzi al giudice d'appello ed ottenere da questi la decisione finale sulla fondatezza della pretesa, ma una fase essenziale del processo amministrativo, nel corso della quale il giudice adito confronta le opposte tesi e dichiara quale va ritenuta fondata

Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 marzo 2015, n. 1614 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7923 del 2014, proposto da: Ro.Va., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Br., con domicilio eletto presso il suo...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 marzo 2015, n. 1615. Nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente

Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 marzo 2015, n. 1615 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2014, proposto dal dottor R.Va., rappresentato e difeso dall’avvocato An.Br., con domicilio eletto presso il...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 marzo 2015, n. 1574. E' legittimo il provvedimento disciplinare della destituzione dal servizio dell'appartenente alla Polizia di Stato adottato in conseguenza dell'avvenuto accertamento dell'illecito impossessamento, da parte di questi, del telefono cellulare della vittima di un sinistro stradale, peraltro in stato di incoscienza e dunque di minorata difesa. Né può attribuirsi rilievo, in senso contrario, alla circostanza che il soggetto sia stato prosciolto in sede penale per mancanza di querela da parte della persona offesa, in quanto non idonea ad attribuire al fatto minore gravità, sul piano disciplinare, poiché la sottrazione del cellulare, in situazione di minorata difesa della sua proprietaria, costituisce atto di estrema gravità, che rivela mancanza del senso dell'onore e del senso morale, oltre che in contrasto con i doveri assunti con il giuramento, e giustifica pienamente, ai sensi dell'art. 7, nn. 1 e 2, D.P.R. n. 737 del 1981, la destituzione dell'incolpato

Consiglio di Stato sezione III sentenza 24 marzo 2015, n. 1574 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9329 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Fr.Sa., con domicilio eletto presso lo stesso...

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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 20 marzo 2015, n. 3. Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara

CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 marzo 2015, n. 3 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1 di A.P. del 2015, proposto dalla s.r.l. Cogienne, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Violante Ruggi D’Aragona, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104; contro...