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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 17 aprile 2015, n. 1981. L’autonomia del diritto di accesso rispetto alla sottostante situazione soggettiva impone di prescindere da una verifica ex ante della fondatezza della eventuale controversia che la parte richiedente intenderebbe in prospettiva promuovere avvalendosi degli atti domandati in ostensione, in quanto non compete certo all’Amministrazione richiesta in concreto di dare accesso compiere apprezzamenti in ordine alla fondatezza della relativa pretesa sostanziale

Consiglio di Stato sezione V sentenza 17 aprile 2015, n. 1981 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9440 del 2014, proposto da Gi.Fa., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Ri., con domicilio eletto presso il Consiglio...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 aprile 2015, n. 1723. L’art. 86, c. 3-bis del Dlg 163/2006 giustifica interpretazioni per cui v’è una preclusione invincibile all’omessa indicazione dei predetti costi, tale comunque da attivare tal meccanismo. Invero, la norma prevede “… nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di…servizi …, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al… costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture…”. La norma si rivolge alle stazioni appaltanti, imponendo loro, “… nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte…”, d’effettuare una specifica valutazione della congruità dei costi del lavoro e della sicurezza indicati dalle imprese concorrenti. Essa invero prevede che i costi in questione debbono essere specificamente indicati, ma tal indicazione è in sé ed oggettivamente funzionale alla verifica di congruità. Sicché la mancanza di essa, anche per le imprese partecipanti a gare per appalti di servizi, non giustifica l’automatica esclusione delle stesse imprese dalla procedura comparativa, se la stazione appaltante non ha preliminarmente proceduto ad una verifica sulla serietà e sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme

Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 aprile 2015, n. 1723 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 3266/2014 RG, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Po. s.r.l., corrente in Atripalda (BN), in persona del legale rappresentante pro...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 aprile 2015, n. 1743. Dall’esame del combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 87, comma 3, del codice dei contratti pubblici si può desumere che, se i costi del personale sono indicati come non ribassabili (in una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso), ciò non impedisce che, qualora l’impresa dimostri di poter sostenere (per tale voce di costo) oneri inferiori, possa comunque compensare, con le eventuali (dimostrate) relative economie, i costi da sostenere per le altre voci (o possa anche conseguire un utile maggiore). Dall’esame delle suddette disposizioni si desume, infatti, che la non ribassabilità del costo della manodopera, comporta la possibile indicazione nella lex specialis del costo del lavoro, quantificato sulla base della contrattazione collettiva nazionale di settore e dalle tabelle ministeriali (art. 82, comma 3-bis, e art. 86, comma 3-bis). Poiché i costi apprezzati dalla stazione appaltante sono peraltro costi medi, tipologici, che non vincolano tutte le imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili), non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che ai fini della valutazione della migliore offerta si possa tenere conto anche delle possibili economie che le stesse possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi. Del resto, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia

Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 aprile 2015, n. 1743 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9447 del 2014, proposto da: Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv....

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 aprile 2015, n. 1850. In merito ad un concorso pubblico, la commissione non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che la esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio nelle operazioni di correzione degli elaborati, e non ad agevolare i candidati nello svolgimento di una prova di esame qualitativamente migliore

Consiglio di Stato sezione III sentenza 10 aprile 2015, n. 1850 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8895 del 2013, proposto da: Cl.Be., rappresentata e difesa dagli avv. Al.Bo., An.Me., con domicilio eletto presso...