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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 maggio 2015, n. 2652. Il piano urbanistico territoriale (PUT) della area Sorrentina Amalfitana di cui alla richiamata legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, è piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e formula direttive vincolanti alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici e, quindi, le prescrizioni dettate per le zone di Piano Regolatore in cui è stata articolata la zona territoriale 4 (come nella specie la zona B) sono espressione del predetto vincolo di natura paesaggistica e ambientale, fatta salva la norma di salvaguardia di cui all’articolo 5 della stessa legge regionale e fatta eccezione circa l’edificazione delle aree libere, per le attrezzature pubbliche, entro certi limiti prescrittivi indicati dal successivo articolo 11. Si tratta quindi di un vincolo pianificato e inderogabile, di natura specifica, sia per l’Amministrazione comunale che per l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo medesimo. Ed è proprio tale vincolo specifico imposto ai fini della tutela dei valori paesistici e ambientali a rendere non applicabile al caso di specie l’articolo 5 della legge regionale Campania in materia di interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, che prevede una deroga agli strumenti urbanistici vigenti, consentendo l’aumento della volumetria esistente degli edifici residenziali, entro il limite del trentacinque per cento

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 maggio 2015, n. 2652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6720 del 2014, proposto da: Di.Ma., quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Ed....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 maggio 2015, n. 2649. Per sostenere che il frazionamento di un suolo risulti strumentale a un intento edificatorio non è necessario verificare la presenza di opere edili, o quanto meno di un loro principio di esecuzione, su ciascuno dei lotti ricavati dalla suddivisione; ma è nondimeno necessario, perché si possa ritenere sussistere la lottizzazione negoziale, sulla base non della realizzazione di alcune opere, quanto del frazionamento contrattuale di un più vasto terreno con la creazione di lotti sufficienti per la costruzione di un singolo edificio, che ciò sia desumibile in modo non equivoco dalle dimensioni e dal numero dei lotti, dalla natura del terreno, dall’eventuale revisione di opere di urbanizzazione e dalla loro destinazione a scopo edificatorio. Non è, in altre parole, sufficiente il riscontro della vendita di un fondo ricavato da un più ampio appezzamento di terreno, sia pure con la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo altrimenti intercluso (nel che si sostanzia la fattispecie in esame) per far emergere i profili dell’intento lottizzatorio, occorrendo, a tal fine, che la suddivisione in lotti per dimensioni, per natura del terreno e per numero evidenzi la loro destinazione a scopo edificatorio.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 maggio 2015, n. 2649 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3267 del 2014, proposto da: Ba.Fe. e Po.Gi., rappresentati e difesi dagli avvocati Se.Le. e Ma.Di., con...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 maggio 2015, n. 2594. In tema di espropriazione per pubblica utilità

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 maggio 2015, n. 2594 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9707 del 2014, proposto da: Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv....

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 maggio 2015, n. 2585. In tema da di divieto di detenzione armi.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 22 maggio 2015, n. 2585 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 435 del 2015, proposto da: Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 maggio 2015, n. 2569. In tema di ordinanza ambientale di messa in sicurezza

Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 maggio 2015, n. 2569 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7849 del 2014, proposto da: HI. S.R.L., in persona del legale rappresentante in...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 14 maggio 2015, n. 2462. Il fortuito ritrovamento in un fondo di un ordigno, risalente al secondo conflitto mondiale, costituisce per il proprietario un evento avente le caratteristiche di inevitabilità e di imprevedibilità tali da escluderne, salva la prova contraria da parte dell’Amministrazione, la responsabilità quale custode e, quindi, l’obbligo conseguente di pagare le spese della sua rimozione

Consiglio di Stato sezione III sentenza 14 maggio 2015, n. 2462 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3716 del 2013, proposto da: Fr.Fr. e Ma.Fr., rappresentati e difesi dall’Avv. Gi.Ca., del Foro di Perugia,...