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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 giugno 2015, n. 2757. La previsione della lex specialis costituisce esplicazione del potere discrezionale, spettante alla stazione appaltante anche negli appalti di sola esecuzione, di individuare gli elementi e i documenti in concreto necessari o utili ai fini della valutazione dell’offerta e risponde alla ragionevole esigenza di garantire una conoscenza puntuale dei tempi delle singole fasi di lavorazione ai fini della verifica sull’affidabilità dell’offerta, del controllo sui tempi di esecuzione e dell’erogazione dei compensi in corrispondenza con gli stati di avanzamento dei lavori (cfr., sulla rilevanza dell’interesse pubblico a far emergere, in sede di offerta, i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni, Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5159); il riferimento esplicito della lex specialis al valore contrattualmente vincolante del cronoprogramma evidenzia l’inerenza di detto ultimo atto alla struttura dell’offerta e quindi la conseguente impossibilità di accordare, a fronte di una sua sostanziale incompletezza, un soccorso istruttorio che si porrebbe in contrasto con il principio generale della par condicio

Consiglio di Stato sezione V sentenza 4 giugno 2015, n. 2757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2015, proposto da: Co. S.C., rappresentato e difeso dall’avv. Lo.Le., con domicilio eletto presso Gi.Pl....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 giugno 2015, n. 2748. Le valutazioni attinenti alla migliore tutela dell’ambiente (luogo dove il rifiuto è collocato e alla comparazione del tragitto della spedizione), assumono valenza di preminente interesse comunitario, come tali valorizzate dal regolamento CE 1013/2006, il cui art. 12 riconosce, la non conformità alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente quale legittima causa di obiezione alla spedizione transfrontaliera. A questo proposito, alla luce di quanto costantemente affermato dalla Corte di giustizia nel senso della preminenza del valore della tutela dell’ambiente rispetto al generale principio della circolazione delle merci (per tutte, Corte di giustizia, sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90), significative sono le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 luglio 2000, n. 281 che, nell’interpretazione delle norme di principio contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha ricordato che esigenze imperative attinenti alla protezione dell’ambiente giustificano pienamente misure limitative di tale libertà di circolazione

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 giugno 2015, n. 2748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8748 del 2014, proposto da: Pu.Gm. in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentata e difesa dagli...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 maggio 2015, n. 2692. Presupposto per la liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta è l’espletamento diligente, puntuale ed integrale dell’incarico svolto nell’ambito dei parametri di legittimità segnati dalla sentenza ottemperanda e con la diligenza segnata da una accurata e convincente, o quanto meno verosimile e plausibile, lettura ed attuazione della stessa sentenza.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 maggio 2015, n. 2692 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2013, proposto da: Pa.Ca., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Ma., con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale...