Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2015, n. 4650 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8625 del 2012, proposto dalla s.p.a. Ro., in proprio e quale mandataria ATI, in persona del legale...
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 13 ottobre 2015, n. 4703. Vizia il contratto di avvalimento ed il conseguente impegno verso la stazione appaltante, la limitazione della responsabilità del Consorzio in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto, qualora ricondotta ai soli requisiti di cui è carente l’impresa ausiliata. Tale limitazione si pone, invero, in diretto contrasto con quanto prevede l’art. 49, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006, che postula una piena responsabilità solidale del concorrente e dell’impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante in relazione al tutte le prestazioni contrattuali (restando il riparto di responsabilità questione interna relativa ai rapporti contrattuali tra le parti)
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 13 ottobre 2015, n. 4703 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4851 del 2015, proposto da: Al. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652. L’associazione temporanea di imprese (ATI) è un contratto associativo atipico, fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito, con rappresentanza ed in rem propriam (nell’interesse del terzo committente) conferito da parte delle associate ad una di esse (cd. capogruppo), che perciò assume, nei confronti del committente, la rappresentanza esclusiva delle mandanti: dalla presentazione dell’offerta (che è l’unico aspetto disciplinato dall’ordinamento) sino all’estinzione di ogni rapporto giuridico. La possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell’affare, è compensata dalla responsabilità solidale che lega le imprese riunite, anche nei rapporti con i subappaltatori e fornitori (come previsto dall’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163-2006, in continuità normativa con l’art. 13, comma 2, dell’abrogata L. n. 109-94). Dal punto di vista civilistico, del tutto diversa è la posizione del consorzio costituito in forma di società consortile, che è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo scopi consortili; infatti, esso può consistere in qualsiasi società prevista dal c.c., con esclusione della società semplice. Per quanto riguarda la disciplina degli appalti pubblici, il consorzio di imprese, se anche costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, è un soggetto con identità plurisoggettiva, con la conseguenza che ad esso risulta pienamente applicabile la disciplina di cui all’art. 34, lett. e), d. lgs. n. 163-2006 che, a sua volta, rinvia al successivo art. 37. La disciplina civilistica della società consortile e la personalità giuridica di cui è titolare non comportano che essa sia esentata dagli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di contratti pubblici, qualora la società consortile partecipi a gare d’appalto indette dalla pubblica amministrazione. Le società consortili, invero, non sono imprese autonome, ma consorzi, per la natura e le finalità mutualistiche in favore delle imprese consorziate, con l’unica differenza che è loro consentito di operare in forma societaria, sicché la “causa consortile” del contratto permane e prevale sulla forma societaria assunta. La circostanza che tale soggetto abbia personalità giuridica e si presenti alla gara come impresa singola, in limine, rileva ai fini dell’assunzione della responsabilità nei confronti della stazione appaltante, ma non può esimere dagli obblighi posti dal codice dei contratti pubblici ai consorzi, qualunque sia la loro forma giuridica assunta
Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2015, n. 4652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2015, proposto dalla s.p.a. Pu., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 ottobre 2015, n. 4684. L’interpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli articoli 1362 e ss. c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, fermo restando, per un verso, che il giudice deve in ogni caso ricostruire l’intento perseguito dall’amministrazione ed il potere concretamente esercitato sulla base del contenuto complessivo dell’atto (c.d. interpretazione sistematica) e, per altro verso, che gli effetti del provvedimento, in virtù del criterio di interpretazione di buona fede, ex 1366 c.c., devono essere individuati solo in base di ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere
Consiglio di Stato sezione V sentenza 9 ottobre 2015, n. 4684 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 699 del 2015, proposto da: LO. S.R.L., in persona del legale rappresentante in...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 ottobre 2015, n. 4644. Nemmeno la legge a tutela dei consumatori attribuisce alle associazioni degli stessi un potere di vigilanza a tutto campo da esercitare a mezzo del diritto all’acquisizione conoscitiva di atti e documenti che consentano le necessarie verifiche al fine di stabilire se l’esercizio del servizio pubblico possa ritenersi svolto secondo le prescritte regole di efficienza
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 ottobre 2015, n. 4644 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2015, proposto da: Co., rappresentato e difeso dagli avv. Ca.Ri., Gi.Gi., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2015, n. 4648. L’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, va necessariamente applicato dall’Amministrazione (qualora una norma o un precedente atto non dispongano diversamente), qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione a una procedura concorsuale, documentato con un atto comunque già in possesso di un ufficio della medesima amministrazione, dovendo richiedersi al partecipante, dunque, gli opportuni chiarimenti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2015, n. 4648 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2006, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 ottobre 2015, n. 4613. È legittima l’ordinanza del Sindaco che ha disposto la chiusura di una clinica medica perché essa non aveva più i requisiti necessari per la sua apertura. La sentenza ha precisato che, in base all’art. 193 del T.U. della legge sanitaria del 1934, non è necessario l’intervento “in funzione provvedimentale o consultiva della Regione
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 ottobre 2015, n. 4613 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2597 del 2010, proposto da Co.Lo., rappresentato e difeso dall’avv. Lu.Ia., con domicilio eletto presso lo stesso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 ottobre 2015, n. 4615. In un’interpretazione delle clausole di gara secondo criteri di ragionevolezza, nonché alla luce del principio di conservazione dei valori giuridici, è irrilevante, ai fini della comminatoria di esclusione, l’ inserimento nell’offerta tecnica di prezzi di listini ufficiali, o il riferimento a prezzi praticati sul mercato, ovvero ad elementi del tutto marginali che non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 ottobre 2015, n. 4615 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2015, proposto da Bi. s.p.a. e St. s.r.l. a socio unico, in proprio e quali...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 ottobre 2015, n. 4620. In caso di raggruppamento costituendo, soltanto la dichiarazione di impegno, prevista dall’art. 37, comma 8, del D.LGS. n. 163/2006, è idonea a perfezionare in capo alle imprese cointeressate il vincolo negoziale nei confronti della mandataria, che consentirà, poi, alla stazione appaltante di rivolgersi alla mandataria del raggruppamento per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione . Pertanto, la natura negoziale della dichiarazione di cui trattasi, che esprime l’impegno delle imprese del costituendo RTI a conferire alla mandataria il mandato con rappresentanza, comporta che, in mancanza di tale dichiarazione, l’Amministrazione non possa fare ricorso al soccorso istruttorio
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 ottobre 2015, n. 4620 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2014, proposto da: Au. Srl mandataria, capogruppo costituendo RTI con A., Ed., De.Il., rappresentati e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 ottobre 2015, n. 4617. Per partecipare ad una gara, l’avvalimento dei requisiti finanziari di altra società è determinato dall’impegno di quest’ultima a “garantire”, con le proprie risorse economiche, la società “ausiliata”. È stato precisato che non è necessario che la società ausiliaria metta a disposizione le strutture organizzative ed i mezzi “materiali”, ma è sufficiente l’impegno di questa garanzia
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 ottobre 2015, n. 4617 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2693 del 2015, proposto dalla società PA. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e...