Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 novembre 2014, n. 5581 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8014 del 2014, proposto da: An.Ca., rappresentato e difeso dall’Avv. Mi.Ma., del Foro di Foggia, con domicilio...
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 ottobre 2014, n. 5176. L'Amministrazione, a seguito di un giudicato di annullamento, non perde il potere di rieditare il provvedimento annullato, purché il medesimo sia emendato dei vizi che lo inficiavano e tenuto conto delle disposizioni contenute nel giudicato amministrativo. Peculiare sotto tale ultimo profilo è il rapporto tra la riedizione del potere amministrativo e il giudicato di annullamento di un provvedimento per difetto di motivazione. All'uopo deve, invero, rilevarsi che gli atti emanati dall'Amministrazione dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto un difetto di adeguata istruttoria e motivazione, possono considerarsi emessi in violazione di giudicato solo se da questo derivi un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nella adozione di un atto il cui contenuto sia desumibile integralmente dalla sentenza. Ne deriva che l'Amministrazione ha il dovere di riesaminare la domanda, valutare gli interessi pubblici sottostanti e riesprimersi, anche in senso sfavorevole all'istante, purché ne dia puntuale esposizione del ragionamento logico-giuridico sottostante, senza che il giudicato amministrativo possa considerarsi come vincolo per l'Amministrazione ai fini del rilascio di un provvedimento favorevole al ricorrente originario
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 ottobre 2014, n. 5176 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4012 del 2012, proposto da: Ye. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 ottobre 2014, n. 5173. E' legittimo il diniego di condono di manufatti realizzati su zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sul rilievo non di una mera apodittica affermazione di incompatibilità sotto il profilo paesaggistico dei manufatti de quibus, bensì di ragioni logico-giuridiche idonee a dare sufficiente contezza del disvalore paesaggistico dei manufatti in questione, come tali pienamente giustificative del diniego opposto. La circostanza ricorre nell'ipotesi in cui, sia pure in maniera stringata, l'organo preposto alla valutazione della compatibilità in questione, pone bene in evidenza come i manufatti per loro natura, consistenza e caratteristiche tipologiche, sono tali da arrecare una trasformazione dell'area sotto il profilo paesaggistico-ambientale che viceversa, proprio per voluntas del legislatore, deve essere preservata da alterazioni di sorta, laddove dette esigenze di tutela ambientale precedono addirittura l'aspetto urbanistico-edilizio
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 ottobre 2014, n. 5173 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7911 del 2011, proposto da: Lu.Ra., rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Ve., Wa.Ma., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 novembre 2014, n. 5437. La giurisdizione sui provvedimenti disciplinari (atti del consiglio di disciplina od organi aziendali) adottati nei confronti degli "autoferrotramvieri" deve ritenersi spettare al giudice ordinario
Consiglio di Stato sezione V sentenza 4 novembre 2014, n. 5437 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5931 del 2004, proposto dal signor Fe.Ca., rappresentato e difeso dagli avv. Fr.Be., An.Sc. e Ca.Pu., con...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 5 novembre 2014, n. 5454. Il rapporto di impiego del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco si svolge in regime di diritto pubblico ed è disciplinato da autonome disposizioni. In tema di mobilità, in particolare, l'art. 30, D.Lgs. n. 165 del 2001 non si applica al personale in questione, in quanto ciò non è consentito dall'art. 70, comma 11, del medesimo provvedimento, poiché il passaggio diretto del personale tra diverse Amministrazioni, contemplato nell'art. 30, citato riguarda il personale contrattualizzato e non anche il personale in regime di diritto pubblico, il quale, pertanto, non può essere trasferito in Amministrazioni in cui il rapporto di lavoro è regolato dalla contrattazione collettiva nazionale
Consiglio di Stato sezione III sentenza 5 novembre 2014, n. 5454 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2014, proposto da: Ca.Vi., rappresentata e difesa dagli avv. Gi.Ch., Cr.Ch., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 7 novembre 2014, n. 5507. In tema di appalti pubblici l'onere di tempestiva impugnazione del bando sussiste relativamente alle clausole immediatamente escludenti, aventi ad oggetto requisiti di partecipazione alla procedura selettiva che l'impresa concorrente o aspirante tale non possiede ex ante. Trattasi di un orientamento aderente ai contenuti dell'art. 120, comma 5 del c.p.a. che si riferisce a "bandi autonomamente lesivi"
Consiglio di Stato sezione III sentenza 7 novembre 2014, n. 5507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4531 del 2014, proposto da: Società Of. S.r.l. ed altri (…); contro Azienda Regionale Emergenza Sanitaria –...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 5 novembre 2014, n. 5456. Nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici non vi è una incompatibilità assoluta e insuperabile tra le funzioni di responsabile del procedimento e quelle di componente di commissione di gara, poiché le prime non attengono a compiti di controllo, ma soltanto a verifica interna della correttezza del procedimento, di guisa che non vi è sovrapposizione né identità tra controllato e controllante e le due funzioni restano compatibili tra loro. Nell'ambito degli enti locali, infatti, non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei dirigenti alle commissioni di gara e il rafforzamento del modello della responsabilità dirigenziale innescato dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, ha valorizzato l'opposta esigenza che il dirigente segua direttamente le procedure del cui risultato è tenuto a rispondere
Consiglio di Stato sezione III sentenza 5 novembre 2014, n. 5456 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5521 del 2014, proposto da: Cooperativa Sociale Sh., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 5 novembre 2014, n. 5453. La norma di cui all'art. 110, comma 1, D.P.R. n. 270 del 1987, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il tempo pieno o il tempo definito, un trattamento del tutto peculiare, omnicomprensivo, esclude l'aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all'anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico, con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti. Non ricade, pertanto, nella previsione di cui alla richiamata norma la situazione lavorativa del medico condotto che abbia scelto il rapporto a tempo definito (come nel caso de quo)
Consiglio di Stato sezione III sentenza 5 novembre 2014, n. 5453 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1207 del 2013, proposto da Sa.Ca., rappresentato e difeso dall’Avv. Um.Ca., dall’Avv. Mi.Bo. e dall’Avv....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5 novembre 2014, n. 5460. La dichiarazione di rinuncia al ricorso e agli effetti della sentenza di primo grado, pur non valendo quale rinuncia tipica in assenza delle formalità della notifica e del decorso del termine, manifesta la volontà univoca delle parti di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto in primo grado, potendo il giudice, anche in assenza delle formalità, desumere dal comportamento delle parti e da atti non univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 5 novembre 2014, n. 5460 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2014, proposto dall’architetto Ca.Pa., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Vo. e Gi.Vo., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5 novembre 2014, n. 5463. L'impugnazione del bando e/o dell'esclusione da un concorso o da una procedura ad evidenza pubblica, deve necessariamente essere seguita, pena l'improcedibilità del ricorso avverso l'atto presupposto, dalla impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento nel frattempo intervenuto. In merito deve, invero, rilevarsi che l'impugnazione dell'atto finale non necessaria quando sia stato già contestato quello preparatorio, opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l'atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l'immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale
Consiglio di Stato sezione V sentenza 5 novembre 2014, n. 5463 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7413 del 2014, proposto da: Regione Puglia, in persona...