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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 10 dicembre 2014, n. 34. E' legittima la clausola, contenuta in atti di indizione di procedure di affidamento di appalti pubblici, che preveda l'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatarie, ma solo concorrenti, in caso di riscontrata assenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici.

Consiglio di Stato adunanza plenaria sentenza 10 dicembre 2014, n. 34 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE ADUNANZA PLENARIA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 27 di A.P. del 2014, proposto da: COMUNE DI ERICE, rappresentato e difeso dall’avv. Sa.Ci., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 novembre 2014, n. 5583. Le caratteristiche essenziali della funzione dirigenziale, genericamente intesa, sono l'autonomia, la discrezionalità, la potestà provvedimentale e gestionale, la preposizione gerarchica, e l'inerente responsabilità. I compiti dei medici che l'ordinamento del s.s.n. denomina "dirigenti" dei vari livelli corrispondono solo in senso assai parziale e relativo a questo schema generale. Nella misura in cui un dirigente medico (pur se preposto ad una struttura complessa) gode di autonomia, discrezionalità, etc., tutto ciò attiene essenzialmente, o comunque prevalentemente, alla sfera professionale tecnico-sanitaria. Mancano, fra l'altro, competenze provvedimentali e gestionali, se non forse in misura del tutto marginale e limitata al momento organizzativo interno del reparto. In questa situazione, la scelta di sottrarre i dirigenti medici al regime generale dell'incompatibilità con le cariche pubbliche elettive, non appare tanto manifestamente illogica da indurre a porvi rimedio mediante operazioni interpretative in contrasto con il dato trasparente della formulazione letterale dell'art. 12, del D.Lgs. n. 39 del 2013

Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 novembre 2014, n. 5583 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8193 del 2014, proposto da: An.Am., rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 24 novembre 2014, n. 5779. L'esigenza di tutelare la riservatezza dei lavoratori, che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva, assume particolare rilevanza in quanto necessaria a prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte del datore di lavoro ed è altresì utile a preservare, in un contesto più ampio, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 24 novembre 2014, n. 5779   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3859 del 2014, proposto da D.Li., in proprio e quale amministratore e legale rappresentante della S.a.s....

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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33. Le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell’entrata in vigore del c.p.a. (purché, comunque, successive a esso) e anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o nel primo atto difensivo. La validità e l’efficacia della comunicazione tramite posta elettronica certificata possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario. A fronte di una comunicazione effettuata tramite posta elettronica certificata non può essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile previsto dall’art.37 c.p.a., sulla base della sola deduzione (e del coerente rilievo) dell’incertezza giuridica sulla validità dell’utilizzo dello strumento di trasmissione della PEC.

CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA ORDINANZA 10 dicembre 2014, n. 33 ORDINANZA sul ricorso in opposizione proposto da Gorla Alessandra, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Maurizio Cossa Majno Di Capriglio, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; Messina Giovanni; avverso il decreto presidenziale 563 in data 19 aprile 2013...