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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 settembre 2014, n. 4599. I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una "gara a doppio oggetto" per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) "analogo" (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano (sentenza della Corte Cost. n. 199 del 20/7/2012). L'affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti

Consiglio di Stato sezione V sentenza 10 settembre 2014, n. 4599 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5504 del 2013, proposto dalla s.p.a. GE., in persona del legale rappresentante in...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 15 settembre 2014, n. 4696. Il proprietario può esperire un'azione avverso il silenzio qualora l'Amministrazione occupi illegittimamente un immobile senza restituire il bene e senza esperire la procedura di acquisizione ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/01.

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 15 settembre 2014, n. 4696 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2014, proposto da: Fe.Ma., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ni.Ta., Al.Ca., con domicilio eletto presso...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 18 luglio 2014, n. 3864. L'art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 2006 prevede che le concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici e che ad esse si applicano i principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. I costi sostenuti per la sicurezza non possono farsi rientrare tra i principi generali a tutela della concorrenza, in quanto perseguono la diversa finalità di tutela dei lavoratori e vengono in rilievo, come sopra rilevato, nella fase di verifica dell'anomalia dell'offerta. Del resto, se la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha escluso che sussiste finanche per i contratti di appalto di lavori disciplinati dal Codice l'obbligo di indicare nell'offerta gli oneri di sicurezza, non potrebbe sostenersi che tale obbligo trovi applicazione per le concessioni di servizi

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 18 luglio 2014, n. 3864 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 638 del 2014, proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 15 settembre 2014, n. 4698. L'onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso della contestazione di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione, che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva; a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione , poiché non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare

Consiglio di Stato sezione III sentenza 15 settembre 2014, n. 4698   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2014, proposto da: Sv. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Lu.De., Lu.Tr., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 15 settembre 2014, n. 4694. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnativa dell'atto con cui la società Equitalia Servizi S.p.A. certifica la situazione di soggetto inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento di importo superiore a diecimila euro, ai fini dell'art. 48-bis del D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 15 settembre 2014, n. 4694 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7511 del 2013, proposto da: Eq. S.p.A. (anche in qualità di Società incorporante Eq. S.p.A.), rappresentata e...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 settembre 2014, n. 4706. In materia di distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio, ferma la facoltà del titolare della farmacia di individuare l'ubicazione del locale di vendita, sia all'inizio dell'attività che in sede trasferimento, all'interno della zona servita, con osservanza del non eludibile vincolo di distanza di 200 metri da ogni altra farmacia, l'attivazione dell'esercizio resta subordinato al potere valutativo dell'Amministrazione, ex art. 1, commi 4 e seguenti, L. n. 475 del 1968. Detto potere, in particolare, ha natura discrezionale e, trattandosi di servizio esercitato in regime di oligopolio, investe la idoneità delle sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente, secondo i parametri di un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi in questione e di accessibilità al servizio, in modo da non lasciare sfornite porzioni del territorio, anche se scarsamente abitate, dalla presenza del locale adibito per legge alla vendita dei prodotti farmaceutici

Consiglio di Stato sezione III sentenza 16 settembre 2014, n. 4706 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3135 del 2009, proposto da: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, rappresentata e difesa dall’avv. An.Na., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 4661. Il “cottimo fiduciario” è definito dallo stesso art. 125 come «una procedura negoziata… previa consultazione di almeno cinque operatori economici». Nel pensiero del legislatore, dunque, il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata (si veda anche l’art. 3, comma 40, dello stesso codice, che contiene la definizione del termine “procedura negoziata”), quindi una scelta ampiamente discrezionale. Tale discrezionalità si esercita in (almeno) due momenti: primo, l’individuazione delle cinque ditte da “consultare”; secondo, la scelta del contraente fra le ditte consultate. La discrezionalità è temperata, ma non eliminata, da alcuni princìpi, quali la “trasparenza” (che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, etc.) e, appunto, la “rotazione” (per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).

Consiglio di Stato sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 4661 N. 04661/2014 N. 07016/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 7016 del 2014, proposto da: Revi S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco...