Quando le sentenze della Corte di Cassazione possono essere impugnate per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31032.

La massima estrapolata:

Le sentenze della Corte di Cassazione possono essere impugnate per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. nell’ipotesi di errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità da cui derivi una divergente rappresentazione del medesimo atto o documento nella sentenza e negli atti o documenti della causa. Rientra nella suddetta fattispecie l’omissione di pronuncia relativamente a uno o più motivi di ricorso qualora non si tratti di semplice omissione di considerazione di alcune specifiche argomentazioni svolte come motivo di censura ma di effettiva assenza di pronuncia sul punto conseguente a un errore di fatto ovvero a una svista percettiva immediatamente percepibile. L’errore di giudizio, ovvero l’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso, non può essere invece fatto valere in sede di revocazione.

Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31032

Data udienza 5 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez.

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez.

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. DI MARZO Mauro – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23516/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO, (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS));
– intimati –
per revocazione della sentenza n. 10774/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 04/05/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RITENUTO

che:
1. – La Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale, con sentenza n. 68 del 6 febbraio 2015, condanno’ la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, in favore dell’erario (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), dell’importo, rispettivamente, di Euro 335.000.000,00 e di Euro 72.000.000,00, per il danno da disservizio da esse cagionato nell’attivita’ di gestione telematica in concessione del gioco lecito nel periodo 2004-2007.
2. – Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione le anzidette societa’ (la (OMISSIS) divenuta (OMISSIS)); questa Corte, a Sezioni Unite, dichiarava inammissibile entrambi i ricorsi con la sentenza n. 10774 del 4 maggio 2018.
3. – La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto, contro la sentenza n. 10774/2018, ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 391-bis c.p.c. e articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4.
Resiste con controricorso il Procuratore generale rappresentante il Pubblico ministero presso la Corte dei conti.

CONSIDERATO

che:
1. – Con un unico motivo rescindente la societa’ ricorrente si duole dell’errore revocatorio, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., citato n. 4, che vizierebbe la sentenza impugnata per “omessa pronuncia” sul ricorso incidentale, da reputarsi qualificato come tale solo in ragione del deposito successivamente effettuato rispetto a quello del ricorso della (OMISSIS), ma da intendersi “alla stregua di un ricorso principale…, sorretto da un’autonoma legittimazione, da vizi propri ed originariamente argomentati nonche’ da un altrettanto autonomo profilo di soccombenza”, mentre la Corte regolatrice lo avrebbe delibato “soltanto ob relationem e, comunque, nell’erroneo presupposto della sua totale coincidenza con quello esaminato prioritariamente”.
Il denunciato vizio revocatorio emergerebbe dalla sentenza impugnata in quanto: a) in essa non viene dato atto della natura di “ricorso incidentale improprio” del gravame della (OMISSIS), limitandosi la Corte a qualificarlo come meramente incidentale (p. 11, § 12); b) lo scrutinio dei motivi di ricorso, diversamente dalla delibazione del ricorso principale, si e’ svolta in modo “fugace ed anodino”, soltanto “per relationem”, senza dare contezza delle ragioni giuridiche a fondamento delle doglianze mosse da essa (OMISSIS), “nella fallace supposizione della loro identita’ con quelle oggetto del ricorso principale”, conseguendone una motivazione soltanto apparente a sostegno del decisum (cio’ varrebbe: per il giudicato interno affermato in relazione al primo motivo; per la violazione del ne bis in idem e per la denuncia dell’eccesso di potere giurisdizionale di cui al secondo e terzo motivo; per gli errores in procedendo di cui al quarto e quinto motivo); c) viene dato rilievo ad un “sesto motivo”, che, tuttavia, “non e’ stato mai dedotto da (OMISSIS)”; d) si fa riferimento a “un ricorso declinato al singolare” nella motivazione recante la statuizione sul regolamento delle spese del giudizio; e) si fa riferimento a “un ricorso declinato al singolare” anche nel dispositivo, prima che venisse “emendato con una correzione apposta a mano, che trasforma in plurale il sostantivo “ricorso””.
2. – Il ricorso e’ inammissibile.
2.1. – L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione e’ ammessa nell’ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimita’, il quale presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa.
E’, quindi, esperibile, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c. e articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimita’ per omessa pronuncia su uno o piu’ motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perche’ in tal caso e’ dedotto non gia’ un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensi’ un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante, Cass. n. 2425/2006, Cass. n. 16003/2011, Cass. n. 4605/2013, Cass. n. 25560/16, Cass. n. 3760/2018, Cass. n. 10184/2018).
2.2. – La sentenza impugnata per revocazione, al § 20, ha proceduto allo scrutinio del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l., evidenziando: a) quanto al primo motivo, in punto di difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’inammissibilita’ della censura, “in quanto coperta dal giudicato interno creatosi con l’ordinanza n. 24597 del 2009 relativa alla parte ricorrente ed avente contenuto identico al provvedimento illustrato nell’esame del ricorso principale”; b) quanto al secondo e al terzo motivo, in punto di “violazione del principio del ne bis in idem in relazione ai criteri Cedu ed in relazione alla violazione del principio dell’effettivita’ della tutela giudiziaria”, l’inammissibilita’ delle censure, vertendo su “questioni, in parte coperte dal giudicato interno (l’autonomia e la diversita’ sussistenti tra il giudicato amministrativo e quello contabile) ed in parte (la violazione dei parametri Cedu) gia’ ampiamente affrontat(e) nell’esame del ricorso principale, e risolt(e) nel senso dell’inammissibilita’ in virtu’ del giudicato ed in virtu’ della inerenza alla proponibilita’ dell’azione e non alla giurisdizione della censura relativa al bis in idem”; c) quanto al quarto e al quinto motivo, concernenti “i medesimi errores in procedendo esaminati nel ricorso principale”, l’inammissibilita’ delle censure “per le ragioni gia’ espost(e)”; d) quanto al “sesto motivo”, riguardante la “prospettazione della violazione del principio della compensatio lucri cum damno”, l’inammissibilita’ della censura “da ritenersi attinente al merito”.
2.3. – Le doglianze di parte ricorrente sulla sentenza di cui e’ chiesta la revocazione ruotano, essenzialmente (al di la’ dei meri e non dirimenti rilievi sulla qualificazione del ricorso come soltanto “incidentale” e sulla correzione “apposta a mano” del dispositivo), intorno alla insufficienza o, finanche, all’apparenza della motivazione (siccome resa solo per relationem a quella sorreggente lo scrutinio del ricorso principale) sui motivi dell’impugnazione allora proposti, adducendo, quindi, vizi non riconducibili al paradigma dell’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, non potendo un (asserito) difetto di argomentazione giustificativa integrare, di per se’, il presupposto dell’errore revocatorio, la’ dove, peraltro, il giudice dell’impugnazione ha, nella specie, comunque deciso su tutti i “capi” di domanda ad esso rimessi dalla societa’ ricorrente incidentale e, dunque, non essendo configurabile il vizio di omessa pronuncia.
Del resto, la’ dove la societa’ ricorrente trascrive per intero il ricorso per cassazione deciso dalla sentenza n. 10774/2018 impugnata in questa sede (invero, unicamente a sostegno del giudizio rescissorio e non della censura rescindente, che, invece, avrebbe dovuto essere, essa stessa, confezionata in modo tale da rapportare il contenuto di quell’atto di impugnazione al dedotto errore revocatorio), non solo e’ dato evincere (al di la’ dell’impianto argomentativo sovente articolato e ampio) la coincidenza tra “capi” di domanda di impugnazione e decisione di questa Corte, ma anche la pertinenza (a prescindere dal mero lapsus calami sulla indicazione in sentenza di un “sesto motivo”) della decisione sulla censura di violazione del “principio della compensatio lucri cum damno” oggetto del quinto e ultimo motivo di ricorso incidentale dell’ (OMISSIS) s.r.l..
3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese processuali, stante la qualita’ di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei Conti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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