Sentenza non definitiva e il termine per appellare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 ottobre 2021| n. 27720.

Sentenza non definitiva e il termine per appellare.

La sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e, quindi, in caso di sua mancata comunicazione o notificazione, entro un anno fino al 3 luglio 2009, oggi sei mesi, dalla sua pubblicazione, senza che costituisca ostacolo la previsione di cui all’art. 340 c.p.c., che consente l’esercizio dell’impugnazione differita, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, atteso che tale norma è volta a restringere i termini di impugnazione nel caso in cui la prima udienza successiva intervenga prima dello scadere degli stessi.

Ordinanza|12 ottobre 2021| n. 27720. Sentenza non definitiva e il termine per appellare

Data udienza 18 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedura civile – Impugnazioni – Articoli 327 e 340 cpc – Termine per impugnare – Riserva d’appello – Articoli 325 e 326 cpc – Decadenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16749/2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.N.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 377/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, depositata l’8/6/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 18/5/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, per quanto ancora rileva, ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello che (OMISSIS) aveva proposto avverso la sentenza non definitiva del tribunale di Cagliari depositata in data 28/2/2012.
La corte, in particolare, ha ritenuto che l’appello fosse tardivo in quanto proposto con atto di citazione notificato solo in data 17/9/2013, vale a dire dopo la scadenza del termine lungo prevista dall’articolo 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell’avvenuto deposito della stessa.
(OMISSIS), con ricorso notificato il 29/6/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d’appello.
La (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.n.c. sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 340 c.p.c. e articolo 129 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’appello proposto avverso la sentenza non definitiva fosse tardivo, omettendo, tuttavia, di considerare che l’appellante non aveva ricevuto la comunicazione ne’ dell’avvenuto deposito della sentenza non definitiva, ne’ dell’ordinanza che ha disposto l’ulteriore attivita’ istruttoria, con la conseguenza che lo stesso non aveva potuto formulare, a norma dell’articolo 340 c.p.c., l’espressa riserva dell’appello.
2.1. Il motivo e’ infondato. L’articolo 340 c.p.c., prevede, in effetti, che la riserva d’appello puo’ essere compiuta dalla parte soccombente a pena di decadenza “entro il termine per appellare ed, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa”. La regola generale in tema di gravame avverso sentenze non definitive e’, dunque, quella della loro impugnabilita’ immediata al fine di evitare la preclusione da giudicato interno sulla questione da essa risolta. In questa prospettiva, la reazione della parte soccombente puo’ avvenire con riferimento a due momenti diversi: a) entro il normale termine per appellare ex articoli 325 e 326 c.p.c.; b) entro la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza, e cio’ puo’ verificarsi tanto nel caso in cui manca una precedente notifica della sentenza, quanto nel caso in cui tale evenienza segua la comunicazione.
2.2. Il sistema dell’impugnazione della sentenza non definitiva, pero’, dev’essere raccordato con la disciplina generale in tema d’impugnazione ed, in particolare, con la previsione di cui all’articolo 327 c.p.c., comma 1, secondo cui il gravame, indipendentemente dalla notificazione, non puo’ proporsi, con riguardo al testo incontestatamente in vigore ratione temporis, “decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza”. Il legislatore, in effetti, indipendentemente da atti di impulso processuale, si e’ fatto carico delle ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, siano esse processuali o sostanziali, ed, operando un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di speditezza del processo e quelle di consolidamento delle situazioni giuridiche, ha disposto che, in mancanza di atti di impulso acceleratori dell’esercizio del diritto ad impugnare, quest’ultimo si consuma con il decorso di un anno della data di deposito della sentenza a norma dell’articolo 327 c.p.c., comma 1.
2.3. La sentenza non definitiva puo’ essere, pertanto, impugnata entro i termini per appellare previsti dagli articoli 325 e 327 c.p.c., e percio’, in caso di mancata comunicazione o notificazione di essa, entro un anno (oggi sei mesi) dalla sua pubblicazione, a nulla rilevando che l’articolo 340 c.p.c., preveda la possibilita’ di esercitare la facolta’ di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione, giacche’ tale norma prevede che detta facolta’ vada esercitata a pena di decadenza entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, con il chiaro intento non gia’ di dilatare i termini di impugnazione previsti dai citati articoli 325 e 327 c.p.c., bensi’ di restringerli nel caso in cui la prima udienza successiva alla comunicazione intervenga prima dello scadere di essi (Cass. n. 4285 del 2000, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva impugnata dopo il decorso di un anno dal deposito ancorche’ detta sentenza non risultasse comunicata; Cass. n. 617 del 1980).
3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attivita’ difensiva da pare dei resistenti.
5. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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