Provvedimento di accoglimento in corso di giudizio

Consiglio di Stato, Sentenza|27 settembre 2021| n. 6462.

Provvedimento di accoglimento in corso di giudizio.

I provvedimenti che sono stati assunti in corso di giudizio possono determinare la cessata materia del contendere solo nel caso in cui, essendo stati autonomamente assunti dall’Amministrazione, determinino la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria.

Sentenza|27 settembre 2021| n. 6462. Provvedimento di accoglimento in corso di giudizio

Data udienza 16 settembre 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Concorsi pubblici – Prove – Istanza di differimento – Diniego – Contestazioni – Processo amministrativo – Provvedimento di accoglimento in corso di giudizio – Cessazione della materia del contendere – Configurabilità – Ipotesi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3319 del 2019, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via (…);
contro
la sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Me., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ge. Te. in Roma, piazza (…);
la sig.ra -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra -OMISSIS-;
Vista la nota del Ministero della Giustizia del 14 giugno 2021, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 settembre 2021 il consigliere Michele Conforti e udita per l’appellata l’avvocato Em. Ga., su delega dichiarata dell’avvocato An. Me.;
Considerato che:
a) la ricorrente svolge la funzione di Cancelliere presso la -OMISSIS-e ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura di selezione interna per il passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario, area III, fascia retributiva F1, riservata ai Cancellieri dell’amministrazione giudiziaria in servizio alla data del 14 novembre 2009, in attuazione dell’art. 21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
b) a causa di un grave malore, occorsole in data 11 marzo 2017, è stata ricoverata presso -OMISSIS- “-OMISSIS-” di Napoli e di aver pertanto chiesto un differimento della prova selettiva;
c) in accoglimento dell’istanza, l’interessata ha ottenuto il differimento alle ore 15:00 del 17 marzo 2017, ma ha dovuto richiederne un secondo, con richiesta presentata nella medesima data del 17 marzo 2017, poiché, perdurando il ricovero, non avrebbe potuto comunque usufruire della nuova;
d) questa seconda istanza è rimasta senza riscontro da parte dell’amministrazione;
e) con sentenza n. -OMISSIS-il T.a.r. ha condannato il Ministero a provvedere e quest’ultimo, a seguito di questa condanna, ha emanato un provvedimento di diniego dell’istanza, ritualmente impugnato dall’interessata;
f) la sentenza n. -OMISSIS-, all’esito del processo di impugnazione, ha accolto il vizio di motivazione articolato dalla ricorrente e ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza tenuto conto dei ravvisati profili di illegittimità (§ . 10, della sentenza);
Rilevato che:
a) il Ministero, riesaminata l’istanza, disponeva il differimento della prova della sig.ra-OMISSIS-al 3 febbraio 2020;
b) per costante giurisprudenza, “I provvedimenti che sono stati assunti in corso di giudizio possono determinare la cessata materia del contendere solo nel caso in cui, essendo stati autonomamente assunti dall’Amministrazione, determinino la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria” (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 04 febbraio 2021, n. 1036);
“Nel processo amministrativo, la cessata materia del contendere può essere determinata dalla sopravvenuta adozione, in pendenza del giudizio, di un provvedimento favorevole alla parte ricorrente, pure ove assunto all’esito di un’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare avanzata in ricorso” (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224);
Ritenuto, pertanto, che:
a) in applicazione dei principi giurisprudenziali espressi dall’orientamento sopra richiamato, opportunamente adattati al caso in esame, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la sentenza pronunciata dal T.a.r. per il Lazio non ha ordinato l’emanazione del provvedimento satisfattivo dell’interesse della ricorrente, ma ha disposto che fosse l’amministrazione a riesaminare l’istanza presentata, seppure alla luce delle indicazioni conformative contenute nelle motivazioni della sentenza;
b) da quanto emerge dagli atti processuali, l’amministrazione, nel riesercizio dei suoi poteri, si è autonomamente rideterminata nel senso dell’accoglimento dell’istanza presentata dalla ricorrente;
c) le spese di lite possono compensarsi in considerazione della circostanza che l’interessata ha domandato il secondo differimento il medesimo giorno della prova d’esame, fissata in accoglimento della prima istanza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. r.g. 3319 del 2019, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese del giudizio d’appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Michele Conforti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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