In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera a)

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 23 aprile 2018, n. 18086.

In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera a), non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze.

Sentenza 23 aprile 2018, n. 18086
Data udienza 21 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VILLONI Orlando – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. VIGNA Maria S. – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/06/2017 della Corte di appello dell’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa VIGNA Maria Sabina;
lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 giugno 2017, la Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile il ricorso ex articolo 630 c.p.p., n. 1 per contrasto di giudicati proposto nell’interesse di (OMISSIS).
L’istanza di revisione si fondava su un presunto contrasto di giudicati fra la sentenza del Tribunale per i minorenni di Ancona del 25 maggio 2012, irrevocabile il 29 aprile 2014, con la quale (OMISSIS) era condannato per avere ceduto, dal mese di agosto 2007 al mese di novembre 2007, a (OMISSIS) sostanza stupefacente del tipo cocaina in piccole quantita’, e la sentenza pronunciata nei confronti di (OMISSIS) dal Tribunale per i minorenni di Ancona in data 9 giugno 2011, irrevocabile il 10 gennaio 2013, con la quale il predetto era condannato per avere, dal dicembre 2007 al marzo 2008, offerto, ceduto gratuitamente o in cambio di un corrispettivo in denaro nelle strade di (OMISSIS) o nell’abitazione di (OMISSIS) hashish, marijuana, MD ed eroina a terze persone, nonche’ per avere portato una sera a casa del (OMISSIS) un pezzo di cocaina.
2. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso non ravvisando alcun contrasto di giudicati posto che la sentenza pronunciata nei confronti di (OMISSIS) non contemplava esplicitamente la cessione di sostanza stupefacente a (OMISSIS), riferendosi a cessioni di stupefacente ai giovani che frequentavano l’appartamento di (OMISSIS).
Tale circostanza, ad avviso della Corte d’appello, non escludeva che anche (OMISSIS) avesse ceduto sostanza stupefacente, in particolare a (OMISSIS).
La Corte d’appello ha, quindi, ritenuto insussistente l’oggettiva incompatibilita’ tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, che costituisce il presupposto della richiesta di revisione ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., comma 1.
3. Avverso l’ordinanza ricorre in cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, deducendo:
3.1 Contraddittorieta’ e illogicita’ della sentenza pronunciata nei confronti di (OMISSIS). Lo stesso e’ stato condannato per avere ceduto droga a (OMISSIS) ed assolto per cessioni effettuate nei confronti di altre cinque persone.
La sentenza della Corte di appello di Ancona che ha condannato (OMISSIS) dimostra chiaramente che era quest’ultimo l’unico a spacciare all’interno della abitazione di (OMISSIS).
La condanna di (OMISSIS) si basa unicamente sulle dichiarazioni di (OMISSIS), mentre (OMISSIS) non venne escusso neppure come imputato in procedimento connesso.
3.2. Contrasto tra la sentenza pronunciata nei confronti di (OMISSIS) e quella pronunciata nei confronti di (OMISSIS). A seguito della condanna di (OMISSIS) vi e’ ragionevole motivo per mettere in dubbio la credibilita’ di quanto dichiarato da (OMISSIS), unica fonte di prova contro (OMISSIS). La sentenza pronunciata nei confronti di (OMISSIS) chiarisce che la cocaina entro’ a casa di (OMISSIS) una sola volta e che in quella circostanza fu portata da (OMISSIS).
4. Il Procuratore generale in data 12 marzo 2018 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi, che saranno trattati congiuntamente, sono inammissibili, non ricorrendo i presupposti per ritenere sussistente il contrasto di giudicati.
2. Deve premettersi che la revisione costituisce una impugnazione straordinaria. La delibazione preliminare che viene demandata alla Corte d’appello circa la ammissibilita’ della domanda di revisione proposta deve, con riferimento alla valutazione circa la sussistenza dello specifico motivo di revisione, arrestarsi al riscontro ex actis della presenza, nella prospettazione che ne faccia la parte, della specifica situazione riconducibile a una di quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilita’ di errore giudiziario e dell’ingiustizia della sentenza irrevocabile.
Cio’ comporta che la delibazione in merito alla ammissibilita’ o meno (per manifesta infondatezza) della richiesta di revisione dovra’ avere ad oggetto la verifica della idoneita’ delle ragioni poste a fondamento di quest’ultima, in base al suo obiettivo esame, a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, essendo riservata alla fase di merito ogni valutazione sulla effettiva capacita’ delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 2, n. 44724/2009; Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010).
Di talche’ il controllo preliminare della manifesta infondatezza dell’istanza non potra’ mai costituire una anticipazione del giudizio di merito, che e’ riservato esclusivamente al giudizio di revisione.
Con riferimento alla specifica ipotesi di revisione richiamata nell’istanza formulata innanzi alla Corte d’appello dell’Aquila, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, il concetto di inconciliabilita’ fra sentenze irrevocabili deve fare riferimento a un’oggettiva incompatibilita’ tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze, tra la realta’ fattuale come accertata nelle differenti sedi processuali, dando rilievo all’errore di fatto e non gia’ alla contraddittorieta’ logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni.
E’ invero gia’ il dato letterale adoperato per il caso di revisione di cui all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera a), che orienta direttamente l’interprete verso una attivita’ di comparazione tra i giudicati circoscritta alla disamina della “inconciliabilita’” dei fatti storici stabiliti a fondamento delle due decisioni posta a raffronto.
Per ritenere sussistente, in concreto, tale inconciliabilita’ tra le decisioni irretrattabili occorre che i fatti storici considerati nelle sentenze irrevocabili che si assumono in contrasto – nei suoi elementi essenziali: azione od omissione, evento e nesso di causalita’ che li lega – siano gli stessi.
I fatti storici devono risultare “fondamentali” e “decisivi” a giustificare la decisione posta in comparazione, di modo che la diversa ricostruzione degli stessi possa fungere da elemento dirompente rispetto alla tenuta intrinseca della decisione oggetto di revisione.
Infine, quanto al requisito della inconciliabilita’, la diversa ricostruzione del medesimo fatto nelle due sentenze irrevocabili deve pervenire ad approdi tra loro alternativi, non gia’ in termini di contraddittorieta’ logica tra le valutazioni effettuate, ma oggettiva incompatibilita’ tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 21/02/2017, Rv. 269757; Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Rv. 250061).
3. Di tali principi giurisprudenziali ha fatto buon uso la Corte d’appello dell’Aquila nel sottolineare che non si tratta degli stessi fatti storici, posto che la sentenza pronunciata nei confronti di (OMISSIS) non contempla esplicitamente la cessione di sostanza stupefacente a (OMISSIS) e riguarda episodi temporalmente diversi rispetto a quelli contestati a (OMISSIS).
3.1. In particolare, non e’ stato sostenuto in nessuno dei due giudicati che la cessione di cocaina a casa del (OMISSIS) avvenne in un solo episodio ad opera di (OMISSIS), essendo ben conciliabile che (OMISSIS) in una occasione abbia ceduto cocaina ad alcuni giovani a casa del (OMISSIS) ed il (OMISSIS), sempre a casa propria, in altre occasioni abbia ceduto cocaina all’ (OMISSIS).
3.2. Correttamente, inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto preclusa ogni questione concernente il merito della sentenza pronunciata nei confronti di (OMISSIS) e quindi le incongruenze tra le pronunce di condanna di assoluzione in ordine alle diverse ipotesi di spaccio contestate in quel giudizio.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ della impugnazione non segue, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, trattandosi di imputato minorenne (Sez. U. n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv. 216704).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

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