Se la Provincia ha ottemperato all’obbligo di apposizione e manutenzione fuori dal centro abitato della segnaletica stradale prescritta

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 2 luglio 2019, n. 17658.

La massima estrapolata:

Se la Provincia, in qualità di ente proprietario della strada, ha ottemperato all’obbligo previsto dagli articoli 14 comma 1 lettera c) e 37 comma 1 lettera a), Dlgs 285/1992 (Codice della Strada) di apposizione e manutenzione fuori dal centro abitato della segnaletica stradale prescritta, non è responsabile del sinistro occorso sulla strada in questione. Tale circostanza, infatti, interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo rientrante nella sfera di controllo dell’Ente proprietario e custode della strada ai sensi dell’articolo 2051 Cc ed il verificarsi del sinistro.

Ordinanza 2 luglio 2019, n. 17658

Data udienza 27 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24465/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), presso il cui studio e’ elettivamente domiciliato eletto in(OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Provincia di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino pubblicata il 16 marzo 2016;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380-bis-1 c.p.c..

RITENUTO

(OMISSIS) conveniva in giudizio la Provincia di Novara ed esponeva di aver riportato gravi lesioni cadendo con il proprio ciclomotore mentre percorreva una strada rientrante nella gestione dell’ente convenuto, al quale addebitava di non aver opportunamente segnalato una curva.
Nel contraddittorio con la parte convenuta, il Tribunale di Novara disponeva una c.t.u. sul tratto di strada in cui si era verificato l’incidente. In esito alla stessa risultava che la curva non presentava caratteristiche di pericolosita’ tali da richiedere l’adozione di segnaletica ulteriore rispetto a quella gia’ istallata (segnale di doppia curva pericolosa; due delineatori modulari bianchi e neri; adeguata manutenzione del fondo stradale; delimitazione della carreggiata e dell’asse stradale con linee di colore bianco). Pertanto, escludendo che l’Ente avesse l’onere di adottare ulteriore segnaletica, rigettava la domanda.
Il (OMISSIS) impugnava la decisione, ma la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame.
Tale decisione e’ stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte del (OMISSIS), articolato in quattro motivi.
La Provincia di Novara ha resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero non ha ritenuto di depositare conclusioni scritte.
Il (OMISSIS) ha depositato memorie ai sensi dell’articolo 380-bis-1 c.p.c.

CONSIDERATO

1. In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.
2. Conviene esaminare anzitutto, in ordine logico, il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli articoli 2727 e 2735 c.c. Sostiene il (OMISSIS) che la Provincia avrebbe “confessato” la propria carenza di diligenza, integrando, successivamente al sinistro, la segnaletica gia’ presente con l’installazione di un terzo delineatore, l’imposizione di un piu’ ridotto limite di velocita’ e di un pannello integrativo del segnale di doppia curva pericolosa.
Il motivo e’ manifestamente infondato, in quanto la confessione e’ una dichiarazione di scienza di fatti sfavorevoli al dichiarante. L’installazione, da parte di una pubblica amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, di segnaletiche ulteriori rispetto a quelle gia’ presenti non ha alcun contenuto confessorio dell’insufficienza di queste ultime. Una simile iniziativa consiste semplicemente nell’adozione di una regola di prudenza ancora piu’ stringente di quella imposta, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale, dal Codice della strada.
3. Il primo ed il terzo motivo – con i quali si denuncia la violazione degli articoli 2051 e 2697 c.c., nonche’ degli articoli 40 e 41 c.p. – possono essere trattati congiuntamente, in quanto largamente sovrapponibili. Con gli stessi il ricorrente deduce che la responsabilita’ della Provincia ex articolo 2051 c.c. e’ oggettiva e dalla stessa l’ente sarebbe potuto andare esente solo provando il caso fortuito; elemento, quest’ultimo, non univocamente individuato dai giudici di merito, che ipotizzavano una serie di cause del sinistro alternative fra loro. In sostanza, la corte territoriale, non ravvisando profili di colpa nella condotta della Provincia, avrebbe confuso il piano dell’elemento soggettivo con quello del nesso di causalita’: l’assenza di colpa dell’ente che aveva la custodia del tratto stradale non basta ad integrare il caso fortuito (che opera sul nesso eziologico, determinandone l’interruzione).
I motivi sono infondati.
Questa Corte ha, invero, ripetutamente affermato che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013, Rv. 626013 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18/10/2011, Rv. 620534 – 01).
Ma la decisione impugnata e’ corretta per le seguenti ragioni.
L’ente proprietario della strada deve, ai sensi dell’articolo 14 C.d.S. (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285), provvedere anche all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L’apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal C.d.S., tale circostanza non rileva sul piano dell’elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalita’ fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex articolo 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell’automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si e’ rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l’evento.
Cio’ posto, dovendosi escludere che in concreto le caratteristiche di quel tratto di strada (il cui accertamento e’ rimesso alla valutazione esclusiva del giudice di merito) richiedessero una segnaletica diversa e maggiore di quella prevista, correttamente la corte d’appello e’ pervenuta alla conclusione che la responsabilita’ del sinistro fosse addebitabile al (OMISSIS).
Tale conclusione non e’ inficiata dalla non univoca individuazione della regola di prudenza che il (OMISSIS) avrebbe violato (velocita’ elevata o malfunzionamento del mezzo) o, addirittura, dall’ipotesi di un improvviso malore dello stesso. L’accertamento della causa ultima del sinistro, infatti, non assume rilievo ai fini della decisione, essendo sufficiente accertare che l’adozione delle opportune segnaletiche da parte della pubblica amministrazione sia stata sufficiente ad escludere la responsabilita’ della stessa ex articolo 2051 c.c., per le ragioni innanzi esposte.
4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’articolo 2043 c.c. e delle “norme sull’onere della prova”. Con tale censura il ricorrente ripropone, in relazione alla domanda subordinata di responsabilita’ aquiliana della Provincia, il tema della non univoca individuazione della causa ultima del sinistro.
Il motivo e’ infondato per la ragione assorbente che la responsabilita’ ex articolo 2043 c.c. presuppone l’accertamento della colpa del convenuto, nella specie additata dall’attore nell’insufficienza della segnaletica stradale ed invece espressamente esclusa dal giudice di merito, in relazione alle caratteristiche concrete del tratto di strada in questione.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.

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