Se la parte nomini un difensore appartenente ad un foro diverso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 febbraio 2021| n. 4663.

Se la parte nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi dell’articolo 83 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 83) nel luogo dove ha sede il giudice, il suddetto difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum.

Ordinanza|22 febbraio 2021| n. 4663

Data udienza 10 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Obbligo del difensore appartenente a foro diverso di comunicare alle controparti il mutamento di domicilio – Applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto – Ripresa del processo notificatorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26184/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, e per essa la mandataria (OMISSIS) S.p.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 878/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), sia in proprio che quale rappresentante legale dell’omonima societa’ a responsabilita’ limitata, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 878/18, del 12 febbraio 2018, della Corte di Appello di Roma, che respingendone il gravame avverso la sentenza n. 9414/11, del 9 maggio 2011, del Tribunale di Roma – ha confermato l’inammissibilita’, per perenzione del termine, dell’opposizione ex articolo 645 c.p.c., proposta dall’odierno ricorrente avverso provvedimento monitorio che gli ingiungeva il pagamento, in favore della societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”), dell’importo Euro 235.321,37, oltre accessori.
2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di aver opposto il suddetto decreto ingiuntivo, relativo ad un credito per canoni insoluti di una locazione finanziaria (che vedeva la societa’ (OMISSIS) S.r.l. quale debitrice, ed il (OMISSIS) personalmente quale fideiussore), provvedimento notificatogli in data 29 marzo 2010.
In particolare, in data 7 maggio 2010, egli inviava per la notificazione l’atto di citazione in opposizione, indirizzandolo in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), indicato come domiciliatario dal procuratore della societa’ ingiungente, Avvocato (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS). La notificazione, tuttavia, non andava a buon fine, a causa del trasferimento dello studio dell’Avv. (OMISSIS), da via (OMISSIS) (domicilio eletto nel ricorso per decreto ingiuntivo) in via (OMISSIS), indirizzo presso il quale, solo in data 17 maggio 2010, la notifica veniva validamente effettuata.
Radicato il giudizio di opposizione innanzi al Tribunale capitolino, lo stesso veniva immediatamente rinviato all’udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, definito con declaratoria di inammissibilita’ dell’opposizione per decorso del termine di quaranta giorni, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame esperito dall’odierno ricorrente.
3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di un unico motivo.
3.1. Esso – proposto a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 641 c.p.c., comma 1 e articolo 650 c.p.c., oltre che dell’articolo 141 c.p.c. e del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, “in relazione all’imputabilita’ all’opponente dell’esito negativo della notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di variazione di domicilio eletto da parte del procuratore esercente extra districtum”.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il ritardo nella notificazione dell’opposizione sia dipeso da cause di forza maggiore o da caso fortuito, tanto da poter legittimare un’opposizione tardiva, ai sensi dell’articolo 650 c.p.c..
Difatti, secondo la Corte territoriale, ricorrerebbe, nel caso di specie, una causa riconducibile al dovere di diligenza richiesto alla parte di verificare l’esatta corrispondenza del domicilio presso cui indirizzare l’atto giudiziario, richiamandosi, sul punto, la sentenza impugnata ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze 18 febbraio 2009, n. 3818, e 5 aprile 2016, n. 14594. Secondo il ricorrente, per contro, i precedenti citati non avrebbero alcuna attinenza col caso che occupa, dal momento che essi hanno riguardato fattispecie nelle quali il procuratore destinatario della notifica svolgeva funzioni nello stesso circondario del Tribunale che aveva adottato il provvedimento oggetto di impugnazione, mentre nel caso che occupa si verte in ipotesi di procuratore esercente “extra districtum”. Infatti, nel caso in esame, la notifica e’ stata dapprima tentata e, poi, effettuata presso il domicilio eletto in Roma dalla societa’ (OMISSIS), ovvero lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), e non presso il difensore della stessa, Avvocato (OMISSIS), iscritta al Foro di (OMISSIS). Il ricorrente richiama, al riguardo, numerosi precedenti giurisprudenziali che confermerebbero il proprio assunto. Nella specie, poi, non potrebbe dubitarsi del fatto che il procedimento notificatorio sia stato repentinamente riavviato, dal momento che, una volta appresa la circostanza dell’avvenuto trasferimento dello studio del domiciliatario presso altro luogo, rispetto al domicilio eletto, la notifica venne ivi immediatamente indirizzata, nonche’ effettuata dall’ufficiale giudiziario, lo stesso giorno della rinnovata richiesta.
4. La societa’ (OMISSIS), o meglio, per essa la mandataria societa’ (OMISSIS) S.p.a. ha resistito con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ ovvero, in subordine, di infondatezza.
L’inammissibilita’ e’ dedotta, innanzitutto, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), per essersi la Corte territoriale uniformata ai consolidati principi enunciati, in materia, dalla giurisprudenza di questa Corte, senza che il ricorrente abbia addotto alcun argomento a favore di un mutamento di indirizzo. Inoltre, l’inammissibilita’ del ricorso deriverebbe pure dal fatto che la censura formulata sarebbe priva di specificita’, non avendo il ricorrente precisato in quale modo, ne’ soprattutto con quali considerazioni, il giudice di merito si sarebbe discostato dai canoni legali che si assumono violati.
In ogni caso, il motivo di ricorso sarebbe anche infondato, dal momento che l’odierno ricorrente si sarebbe limitato a riproporre una propria personale interpretazione delle pronunce delle Sezioni Unite richiamate da entrambe le sentenze di merito, la correttezza delle quali non sarebbe revocabile in dubbio. Difatti, nel caso che occupa, il (OMISSIS) risultava difeso congiuntamente da due difensori, dei quali uno esercente “intra districtum” e, quindi, onerato dal dover riscontrare preventivamente la correttezza dell’indirizzo del difensore domiciliatario, Avvocato (OMISSIS).
5. Ha presentato memoria il ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va accolto, risultando fondato il motivo in cui si articola.
6.1. Il (OMISSIS), diversamente da quanto ipotizzato dalla controricorrente, non propone affatto una “propria personale interpretazione” della giurisprudenza (anche a Sezioni Unite) di questa Corte, ne’, tantomeno, ambisce a superarla, ma chiede, piuttosto, la corretta applicazione dei suoi “dicta”.
Donde il rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, formulata ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1).
6.1.1. In punto di fatto, non e’ contestato che il procuratore del creditore ingiungente, l’Avv. (OMISSIS) (iscritta all’albo di Bologna), abbia svolto, nel presentare il ricorso per decreto ingiuntivo, la propria attivita’ professionale “extra districtum”, e cioe’ fuori della circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito (il Tribunale di Roma), tanto da aver eletto domicilio, ai sensi del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, nello stesso ricorso monitorio, presso altro difensore (l’Avv. (OMISSIS)), iscritto, invece, “intra districtum”, facendo, pero’, riferimento al vecchio studio professionale dello stesso (via (OMISSIS)), in luogo di quello effettivo ((OMISSIS)).
Inoltre, dagli atti di causa, e segnatamente dal medesimo ricorso per decreto ingiuntivo – del quale questa Corte e’ abilitata a prendere visione, essendo quello denunciato con il presente atto di impugnazione un “error in procedendo” (sicche’ “il giudice di legittimita’ non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicita’ della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma e’ investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda”; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01) emerge che all’Avv. (OMISSIS) non era stato conferito alcun mandato professionale, operando, esclusivamente come domiciliatario.
Cio’ detto, entrambe tali circostanze appaiono erroneamente trascurate dalla sentenza impugnata.
6.1.2. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte – gia’ nell’arresto del 2009, che affrontava il tema delle condizioni per ritenere incolpevole l’inosservanza dei termini di impugnazione, in caso di notificazione avvenuta in luogo diverso dal domicilio effettivo del procuratore (e cio’ sulla scorta dell’avvenuta individuazione, da parte del Giudice delle leggi, del principio, di fondamento costituzionale, della “scissione” del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente la stessa e per il destinatario; cfr. Corte Cost., sent. 20 novembre 2002, n. 477 e, poi, Corte Cost., ordd. 13 gennaio e 8 marzo 2004, n. 28 e n. 97) – furono nette nell’attribuire specifico rilievo all’ipotesi che qui occupa. Esse, difatti, nel premettere che “l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa”, hanno affermato, quale regola generale, che “nel caso di richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attivita’ nell’ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del “domicilio professionale” (cfr.: R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 17) o della “sede dell’ufficio” (cfr.: Regio Decreto n. 37 del 1934, n. 68) del procuratore e l’accertamento di esso, in quanto essenziale alla validita’ ed all’astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non puo’ che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede”, escludendosi, inoltre, che sussista un “dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, e/o della parte di comunicare quelli del domicilio presso di lui eletto”, giacche’, sul punto, “la giurisprudenza di legittimita’ e’ pressoche’ costante” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 18 febbraio 2009, n. 3818, Rv. 607092-01). Diversa, tuttavia, fu gia’ allora ritenuta, sempre dalle Sezioni, Unite l’ipotesi – qual e’ quella che anche oggi occupa – in cui le “norme professionali prevedono (…) l’obbligo del procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti”, ovvero il “caso di svolgimento di attivita’ al di fuori della circoscrizione di assegnazione (cfr.: Regio Decreto n. 37 del 1934, n. 68)” (cosi’, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 3818 del 2009, cit.).
Su tali basi, cosi’, gli arresti successivi di questa Corte – proprio rifacendosi alla “eccezione al principio di cui all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato”, ovvero, al caso di “indicazione dello studio professionale” fatta, “non quale procuratore costituito”, bensi’ “ai fini dell’elezione di domicilio ai sensi del menzionato articolo 82 della Legge Professionale” – hanno ritenuto “corretta la destinazione della notificazione presso il luogo indicato come domicilio eletto, in quanto la notificazione dell’atto di impugnazione al procuratore che, esercitando il proprio ufficio in un giudizio che si svolge in circoscrizione diversa da quella del tribunale al quale e’ assegnato, abbia eletto domicilio nell’ambito della detta circoscrizione, va fatta in questo luogo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 330 e 141 c.p.c., anche qualora il domiciliatario sia un avvocato iscritto al locale albo professionale” (come accaduto nel presente caso, essendo l’Avv. (OMISSIS) iscritto all’albo di Roma), “senza che sia necessario il previo riscontro presso questo albo a carico del notificante” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 11 novembre 2014, n. 24539, Rv. 633372-01). Difatti, in simili casi, e’ “onere della parte che ha eletto domicilio indicare alla controparte eventuali mutamenti del domicilio eletto” (cosi’, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 24539 del 2014, Rv. 633372-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 2, ord. 12 dicembre 2019, n. 32681, Rv. 656298-01).
Si tratta di un’opzione ermeneutica, questa, che ha ricevuto ulteriore avallo dalle stesse Sezioni Unite, ritornate sul punto per ribadire – facendo, tra l’altro, espresso riferimento all’appena menzionato arresto di questa Corte del 2014 (ovvero, Cass. Sez. 6-3, ord. 24539 del 2014, cit.) – che “la notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli articoli 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previa mente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perche’ e’ onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 aprile 2016, n. 14594, Rv. 640441-01).
In conclusione, quindi, se “la parte nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove e’ chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 83, articolo 83) nel luogo dove ha sede il giudice, il suddetto difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24660, Rv. 645929-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-2, ord. 22 settembre 2020, n. 19754, non massimata).
6.1.3. Orbene, questi principi, ancorche’ enunciati con riferimento alla notifica di atti di impugnazione, debbono essere applicati anche ad un atto – quello ex articolo 645 c.p.c. – che non e’ “impugnatorio” in senso stretto (visto che “nel giudizio di opposizione il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non gia’ per stabilire se l’ingiunzione fu emessa validamente”, e cio’ “non essendo l’opposizione una impugnazione del decreto”; cosi’ tra le tante, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 ottobre 2011, n. 20613, Rv. 619864-01), ma che presenta, rispetto ad essi, profili di analogia, e cio’ in relazione alla sua funzione, che e’ quella di evitare che il decreto ingiuntivo non opposto acquisti autorita’ di giudicato (Cass. Sez. Un., sent. 1 marzo 2006, n. 4510, Rv. 588882-01).
Del resto, questa Corte ha gia’ sottolineato come il principio che attribuisce rilievo, sia pure eccezionalmente, al “caso fortuito” nell’errore nella notificazione dell’atto di impugnazione, si pone “in linea con le esigenze di effettivita’ della tutela del diritto di azione”, corrispondendo “ad una linea evolutiva dell’ordinamento, resa manifesta dalla generalizzazione del principio della rimessione in termini, di cui all’articolo 153 cpv. c.p.c. (come aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 19), proprio allorquando la violazione del termine perentorio sia dipesa da causa non imputabile”, fermo sempre restando, beninteso, che “la valutazione di quest’ultima dovra’ essere particolarmente rigorosa, per non snaturare il regime della perentorieta’ e non comprimere oltremodo il diritto delle controparti al rispetto delle regole processuali assistite dalla grave sanzione della decadenza” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24641, Rv. 633523-01).
Su tali basi, dunque, si giustifica l’applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati anche alla notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Parimenti, opera nel presente caso anche il principio della pronta riattivazione del procedimento notificatorio (essendo trascorsi solo nove giorni tra la prima notificazione non andata a buon fine e la richiesta – e il successivo completamento – di quella effettuata presso l’effettivo studio del domiciliatario), essendo stato tale procedimento positivamente esaurito nel rispetto di un termine inferiore alla meta’ di quello, nella specie di quaranta giorni, previsto dall’articolo 641 c.p.c., secondo quanto sancito, nuovamente, dalle Sezioni Unite di questa Corte.
Esse, difatti, hanno affermato che la ripresa del processo notificatorio e’ rimessa alla parte – escludendo, tuttavia, che debba “essere promossa mediante istanza del giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notifica”, dovendo avvenire, invece, nell’ambito della stessa procedura notificatoria originata dalla “iniziale richiesta di notificazione, nel quadro della scissione dei momenti di realizzazione della notificazione per il notificante e il destinatario, ai fini del rispetto di termini perentori da parte del primo” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 24 luglio 2009, n. 17352, Rv. 609264-01) – con una iniziativa da assumere nel rispetto del limite temporale pari a non oltre la meta’ del termine fissato per quello specifico incombente.
Difatti, le Sezioni Unite hanno precisato come “dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta” di notificazione, ritenendo che esso vada “fissato in misura pari alla meta’ del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’articolo 325 c.p.c.”, e, comunque, sempre fatta salva la ricorrenza di “circostanze eccezionali” che possano persino consentirne il superamento, purche’ delle stesse “sia data prova rigorosa” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 15 luglio 2016, n. 14594, Rv. 640441-01).
Nella specie, come detto, essendo in tutto trascorsi nove giorni tra la prima notificazione, non andata a buon fine, e la seconda, regolarmente perfezionatasi anche nei confronti del destinatario, risulta osservato il “tempo ragionevole”, come individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte e pari alla meta’ del termine (qui, venti giorni), fissato per l’espletamento dell’incombente (ovvero, nella specie, quaranta giorni, ex articolo 641 c.p.c.).
7. All’accoglimento del ricorso segue, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinche’ decida la stessa nel merito, conformandosi ai principi di cui sopra, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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