L’iscrizione ipotecaria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2021| n. 4871.

L’iscrizione ipotecaria prevista dall’articolo 77 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria. Ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell’iscrizione ipotecaria, che si assume operata dall’agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 cod. proc. civ. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione.

Ordinanza|23 febbraio 2021| n. 4871

Data udienza 10 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Agente della riscossione – Iscrizione ipotecaria ex articolo 77, Dpr n. 602/1973 – Nullità – Opposizione – Azioni di accertamento negativo del credito – Termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione – Non si applicano

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19088-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4302/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

CHE:
Il tribunale di Roma, per quanto in questa sede interessa, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.r.l. avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata alla predetta societa’ da Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa a numerose cartelle di pagamento aventi oggetto contributi previdenziali e assicurativi che la societa’ opponente assumeva annullate dallo stesso Tribunale di Roma con sentenza 3 aprile 2017 n. 3262, come l’intimazione che era seguita (annullata con sentenza 20 settembre 2018 n. 6796);
rilevava il tribunale che la contestazione mossa nel giudizio assumeva esclusivamente carattere di mera opposizione agli atti esecutivi, posto che il contribuente, premesso l’annullamento delle iscrizioni a ruolo in sede giudiziale, contestava il potere del concessionario della riscossione di iscrivere ipoteca relativamente a tali crediti, mentre non costituiva oggetto di opposizione, stante il principio del giudicato, la sussistenza del credito;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la societa’ sulla base di unico motivo;
Agenzia delle Entrate Riscossione si e’ costituita tardivamente;
la proposta del relatore e’ stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo la ricorrente, premesso che l’impugnazione della sentenza e’ stata effettuata mediante ricorso per cassazione in base al principio dell’apparenza, sulla scorta della qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutivi, deduce violazione dell’articolo 121 c.p.c. e degli articolo 414-617 c.p.c., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, osservando che il giudicante aveva erroneamente qualificato l’ipoteca esattoriale di cui all’articolo 77, come atto esecutivo e, di conseguenza, aveva ritenuto il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnabile entro il termine perentorio previsto dall’articolo 617 c.p.c.;
il motivo e’ manifestamente fondato in base ai principi enunciati da questa Corte con riferimento al preavviso di fermo amministrativo (n. 15354 del 22/07/2015, n. 18041 del 04/07/2019), estensibili anche al preavviso di ipoteca (Cass. 14801/2018);
va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non gia’ di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicche’ la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, si veda anche Cass. n. 18041 del 04/07/2019: “L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all’iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarita’ formale dell’atto, e’ un’azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all’articolo 617 c.p.c.”;
il principio di diritto sopra enunciato e’ applicabile, oltre che al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all’ipoteca esattoriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, in relazione alla quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “l’iscrizione ipotecaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria” (S.U. n. 19667 del 18/09/2014);
ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullita’ dell’iscrizione ipotecaria (e/o dell’iscrizione del fermo), che si assume operata dall’agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione;
la domanda, quindi, non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile solo perche’ proposta oltre il termine di cui all’articolo 617 c.p.c.;
ne discende la fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, nella persona di diverso Giudice, che, ritenuto il ricorso tempestivo, provvedera’ all’esame del medesimo, liquidando anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Roma, diverso Giudice.

 

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