La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 febbraio 2021| n. 4665.

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa all’esito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ad ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per mancata integrazione del contraddittorio nei confornti del conduttore).

Ordinanza|22 febbraio 2021| n. 4665

Data udienza 10 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Sfratto per morosità – Esecutato – Opposizione di terzo – Ex art. 404, co. 1, cpc – Necessità del contraddittorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4251/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2120/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2020 dai Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2120/18, del 15 novembre 2018, della Corte d’Appello de L’Aquila, che – respingendo il suo gravame avverso la sentenza n. 53/18, del 20 aprile 2018, del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona – ha confermato il rigetto dell’opposizione di terzo, ex articolo 404 c.p.c., da essa proposta avverso l’ordinanza con cui il Tribunale teatino aveva convalidato lo sfratto per morosita’, richiesto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (rispettivamente, zio e padre dell’allora opponente ed odierna ricorrente), di un immobile sito in (OMISSIS), bene del quale la medesima assume di essere comproprietaria “pro indiviso”, per via di successione testamentaria dalla nonna (OMISSIS).
2. Riferisce, in punto di fatto, la (OMISSIS) di essere comproprietaria “pro indiviso”, unitamente ai propri fratelli, dell’immobile suddetto. Deduce, infatti, di averlo acquistato in forza di disposizione testamentaria della propria ascendente, ancorche’ la stessa – per effetto di sentenza non definitiva n. 694/15, resa dal Tribunale di Chieti – risulti essere stata annullata, con apertura della successione legittima e conseguente divisione ereditaria. In tal senso provvedeva la sentenza n. 99/17 resa dallo stesso Tribunale (peraltro, anch’essa impugnata, al pari di quella non definitiva), che approvava pure il progetto divisionale predisposto dal CTU, assegnando le quote mediante sorteggio. All’esito di tale adempimento, (OMISSIS) diveniva assegnatario dell’immobile in questione, rivolgendosi, di seguito, all’autorita’ giudiziaria affinche’ convalidasse lo sfratto per morosita’ di (OMISSIS), padre convivente dell’odierna ricorrente e locatario del bene in forza di contratto concluso con la predetta (OMISSIS). Instaurata, dunque, la procedura esecutiva per il rilascio, prima che la stessa si concludesse, proponeva opposizione, ex articolo 404 c.p.c., (OMISSIS), assumendo che il titolo in forza del quale lo sfratto era stato conseguito presentava natura dichiarativa o di mero accertamento, risultando come tale non idoneo, ex articolo 282 c.p.c., a costituire titolo esecutivo fintanto che non fosse passato in giudicato.
L’opposizione era, tuttavia, rigettata dall’adito giudicante, sul presupposto che la convalida di sfratto non pregiudicasse i diritti dell’opponente, con decisione confermata dal giudice d’appello, che rigettava il gravame all’uopo dalla stessa esperito.
3. Avverso la sentenza della Corte aquilana ricorre per cassazione la (OMISSIS), sulla base – come detto – di un due motivi.
3.1. Il primo motivo – proposto a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 282 c.p.c..
Esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che a sentenza che ha approvato i progetto divisionale aveva efficacia esecutiva, risultando come tale idonea a consentire a (OMISSIS) di far valere il suo diritto. Assume, per contro, la ricorrente che tale rilievo sarebbe “infondato”, e cio’ “in quanto e’ da considerarsi illegittima la procedura di sorteggio”, essendosi svolta “prima del passaggio in giudicato” sia della sentenza (non definitiva) di annullamento della disposizione testamentaria, sia di quella definitiva che aveva approvato i progetto divisionale. Siffatte pronunce, per vero, avrebbero natura dichiarativa e/o costitutiva, sicche’ sarebbero prive di efficacia anticipata rispetto al passaggio in giudicato, ragion per cui la previsione di cui all’articolo 282 c.p.c., si riferirebbe soltanto alle pronunce di condanna.
3.2. Il secondo motivo – anch’esso proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 404 c.p.c..
Esso censura, a propria volta, la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’esercizio, da parte di (OMISSIS), del diritto ai rilascio dell’immobile non pregiudicava l’eventuale diritto dei coeredi a riacquistarne il possesso, una volta che fosse stata accertata in sede di appello, essendo pendente il gravame avverso le due sentenze summenzionate, tale loro qualita’.
Siffatta affermazione sarebbe in contrasto con quanto ritenuto da questa Corte, secondo cui il terzo che lamenti la lesione di una situazione soggettiva che gli deriva da un titolo giudiziale, che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, deve proporre opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c..
4. Ha resistito (OMISSIS), con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ – in ragione, nell’ordine, del difetto di specificita’ dei motivi, della carenza di autosufficienza del ricorso, nonche’ per avere a sentenza deciso il presente caso in conformita’ con il costante orientamento di questa Corte – ovvero, in subordine, di infondatezza.
In particolare, il primo motivo – che, peraltro, prospetterebbe una questione nuova, ovvero quella relativa all’illegittimita’ del sorteggio – risulterebbe non fondato, alla stregua del principio enunciato da questa Corte secondo cui la sentenza risolutiva delle contestazioni sul progetto divisionale, nonche’ contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti, costituisce titolo esecutivo, da azionare pure per ottenere il rilascio del bene assegnato.
Quanto al secondo motivo, si rileva come la ricorrente non risulti titolare di alcun diritto autonomo, la cui tutela essa assume essere incompatibile con lo sfratto eseguito nei confronti di (OMISSIS).
5. Hanno presentato memoria entrambe le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso sollevate dal controricorrente.
6.1. Va, difatti, rammentato che l’articolo 366 c.p.c., “nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, implica che la stessa deve contenere il necessario e non superfluo” (Cass. Sez. 1, sent. 27 ottobre 2016, n. 21750, Rv. 642634-01), condizione certamente soddisfatta nel caso di specie. La presente impugnazione reca, invero, una ricostruzione sintetica della vicenda per cui e’ causa, ma comunque idonea allo scopo di renderla conoscibile in tutti i suoi sviluppi, occorrendo qui ribadire che “il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformita’ al dovere processuale della chiarezza e della sinteticita’ espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimita’ una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’articolo 360 c.p.c.” (da ultimo, Cass. sez. 5, sent. 30 aprile 2020, n. 8425, Rv. 658196-01).
Rilievo, quest’ultimo, che vale a superare anche l’eccezione relativa ai supposto difetto di specificita’ dei motivi.
7. Cio’ detto, la sentenza impugnata va cassata, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3.
7.1. Il giudizio di merito si e’ svolto in manifesta violazione dell’articolo 102 c.p.c., atteso che, in caso di opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., comma 1, vi e’ certamente litisconsorzio necessario fra l’opponente e tutte le parti del titolo giudiziale opposto.
Nel caso di specie, per contro, (OMISSIS), ovvero i destinatario del provvedimento di sfratto oggetto della proposta opposizione, non e’ stato parte del giudizio instaurato dalla figlia (OMISSIS), donde la necessita’ di applicare l’articolo 383 c.p.c., comma 3.
Va data, difatti, continuita’ al principio secondo cui, quando risulti “integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata ne’ da giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, ne’ da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’articolo 383 c.p.c., comma 3” (cosi’, da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 23 ottobre 2020, n. 23315, Rv. 659380-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 13 marzo 2018, n. 6644, Rv. 648481-01; Cass. Sez. 1, sent. 26 luglio 2013, n. 18127, Rv. 627384-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2007, n. 8825, Rv. 599201-01).
8. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa – ex articolo 383 c.p.c., comma 3 – al Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata, rinviando – ex articolo 383 c.p.c., comma 3 – al Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

 

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