Se il giudice d’appello ometta di pronunciarsi sull’eccezione di tardività del gravame

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|25 febbraio 2021| n. 5257.

 

Se il giudice d’appello ometta di pronunciarsi sull’eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l’onere di impugnare per cassazione la sentenza d’appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell’appello.

Ordinanza|25 febbraio 2021| n. 5257

Data udienza 23 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Stranieri – Rifugiato politico – Protezione internazionale ed umanitaria – Diniego – Non credibilità del soggetto richiedente – Contraddizioni nel racconto – Mancata valutazione delle condizioni di violenza indiscriminata interna o di conflitto armato – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31961/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv.to (OMISSIS), con studio in (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministero pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1712/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO


che:
1. (OMISSIS), cittadina (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, accogliendo l’impugnazione del Ministero dell’Interno, aveva riformato la pronuncia del Tribunale con la quale era stato riconosciuto in suo favore il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
1.1. Per cio’ che qui interessa, la ricorrente aveva domandato la protezione internazionale, in tutte le sue forme, narrando di essere fuggita dal suo paese a causa delle minacce ricevute da un cugino, promesso sposo per decisione del padre ma contro la sua volonta’.
1.2. Aveva aggiunto, nel suo racconto, che il rifiuto era determinato anche dal fatto che si era innamorata di un ragazzo italiano ma che cio’ andava contro la legge consuetudinaria della sharia che proibiva il matrimonio fra musulmani e seguaci di altre religioni: in ragione di cio’ riteneva di essere esposta al rischio di persecuzione per il quale aveva chiesto la protezione internazionale, accolta, in primo grado, soltanto in relazione alla fattispecie prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6, con decisione che era stata poi ribaltata dalla Corte d’Appello a seguito di impugnazione del Ministero.
2. La parte intimata non si e’ difesa.

CONSIDERATO


Che:
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e cioe’ sulla eccezione di tardivita’ dell’appello tempestivamente sollevata dinanzi alla Corte territoriale.
1.1. Assume, al riguardo, che l’ordinanza impugnata le era stata notificata il 16.2.2018 e l’atto d’appello del Ministero il 20.3.2018, e cioe’ oltre il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 702 quater c.p.c.; che cio’ aveva costituito oggetto di specifica censura che era stata del tutto ignorata dai giudici d’appello.
2. Con il secondo motivo, lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 346 c.p.c.: assume, al riguardo, che la Corte aveva ritenuto di non riesaminare la decisione relativa al rigetto delle due forme di protezione maggiore, mancando il suo appello incidentale che, invece, non doveva ritenersi necessario proprio in applicazione della piu’ recente interpretazione dell’articolo 346 c.p.c. (cita Cass. SU 7940/2019).
3. Con il terzo motivo, infine, deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6: assume che la Corte aveva valutato in modo contraddittorio la sua credibilita’ negandola, nonostante le tradizioni ferree vigenti nei paesi arabi e l’esposizione al gravissimo rischio per la sua vita e la sua persona in caso di rientro in patria. Aggiungeva che, oltretutto, era stata fornita adeguata dimostrazione della sua integrazione in Italia del tutto svalutata dai giudici d’appello.
4. Il primo motivo e’ fondato.
Risulta infatti che la ricorrente abbia tempestivamente proposto, nel giudizio di secondo grado, l’eccezione di tardivita’ (cfr. la comparsa di costituzione prodotta: doc. 1) fascicolo di questo giudizio, pag. 2 punto 1); risulta altresi’ che la Corte territoriale, nella motivazione della sentenza impugnata, l’abbia del tutto ignorata, omettendo di pronunciarsi su di essa.
4.1. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, condiviso da questo collegio, secondo il quale “se il giudice d’appello ometta di pronunciarsi sull’eccezione di tardivita’ del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l’onere di impugnare per cassazione la sentenza d’appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non puo’ limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimita’ la questione della tardivita’ dell’appello” (cfr. Cass. 440/2014; ed, in termini, Cass. 9108/2012)
5. Nel caso in esame – in cui e’ stata puntualmente proposta la censura di omessa pronuncia – ricorre, pertanto, il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c..
6. Il secondo ed il terzo motivo rimangono logicamente assorbiti.
7. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.


La Corte;
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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