La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|26 febbraio 2021| n. 5477.

La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.

Ordinanza|26 febbraio 2021| n. 5477

Data udienza 3 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Prove civili – Documento prodotto in copia – Contestazione della conformità all’originale – Non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive – Indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15179-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
– (OMISSIS) S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7968/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2014 R.G.N. 9230/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. CIMMINO ALESSANDRO, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7698/2014, ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) s.c.a.r.l. nei confronti dell’Inail e di (OMISSIS) s.p.a., avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione alla iscrizione di ipoteca eseguita dal concessionario per la riscossione a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle relative a crediti previdenziali vantati dall’Inail per gli anni (OMISSIS);
la Corte territoriale, premesso che l’opponente aveva sostenuto che le cartelle non erano mai state notificate ed aveva disconosciuto espressamente la conformita’ agli originali delle immagini ottiche prodotte da (OMISSIS) s.p.a. per dimostrare l’avvenuta notifica, senza che il concessionario avesse mai adempiuto all’ordine del giudice di depositare gli originali, ha ritenuto ai sensi dell’articolo 2719 c.c. che difettasse del tutto la prova della notificazione delle cartelle con la conseguenza della integrale estinzione per prescrizione dei crediti portati dalle medesime cartelle poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria che era, dunque, illegittima;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) s.p.a. sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso e successiva memoria (OMISSIS) s.c.a.r.l.;
l’Inail resiste con controricorso;
il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:
con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’articolo 2719 c.c. e degli articoli 214 e 215 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5, in ragione del fatto che (OMISSIS) s.c.r.l. aveva contestato la non conformita’ all’originale delle riproduzioni prodotte da (OMISSIS) s.p.a. in modo del tutto generico e, quindi, in modo non idoneo a determinare l’inefficacia probatoria delle stesse copie prodotte;
il motivo e’ fondato;
risulta, infatti, da quanto riportato in sentenza che la societa’ si era limitata a formulare espressa dichiarazione di disconoscimento delle relate di notifica delle cartelle esattoriali agli originali e la stessa controricorrente ha riferito di aver operato il disconoscimento nelle note autorizzate nei seguenti termini “(..) Pertanto la produzione di tutta la documentazione cartacea richiesta deve avvenire esclusivamente mediante il deposito in versione originale degli atti e della relativa di notifica, – (Cassazione a Sezioni Unite n. 627 del 2008) e non tramite presentazione di fotoriproduzioni meccaniche prive di prova certa e non munite di efficacia probatoria rispetto agli originali che vengono espressamente disconosciute da parte ricorrente anche in caso di contumacia in violazione del combinato disposto degli articoli 2712 e 2719 c.c. (Cassazione del 30 aprile 2010, n. 10492 e del 24 aprile 2009, n. 9773)(…)”, senza ulteriori specificazioni;
la contestazione della conformita’ all’originale degli atti prodotti in copia ottica e’ all’evidenza priva di specificazione mancando del tutto l’indicazione circostanziata degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall’originale;
si tratta, dunque, di contestazione inefficace come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ che ha consolidato il principio secondo il quale la contestazione della conformita’ all’originale di un documento prodotto in copia non puo’ avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. n. 27633 del 30/10/2018; Cass. n. 7106 del 2016; Cass. n. 7775 del 2014);
dunque, anche in questa sede va ribadito che l’articolo 2719 c.c. esige l’espresso disconoscimento della conformita’ con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta nella sua conformita’ all’originale ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facolta’ del giudice di accertare tale conformita’ anche aliunde (cfr. ex plurimis, Cass. n. 13425 del 2014);
nel caso in esame, la Corte di appello ha errato nel dare atto che i documenti fossero stati espressamente disconosciuti, non essendo a tal fine sufficiente la generica contestazione della loro efficacia probatoria, per cui la sentenza va cassata e va disposto il rinvio della causa alla stessa Corte d’appello in diversa composizione affinche’ proceda all’esame della controversia alla luce del principio sopra enunciato;
il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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