Se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 febbraio 2023| n. 4301.

Se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria

In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell’accettazione dell’eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l’accettazione dell’eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell’art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).

Sentenza|13 febbraio 2023| n. 4301. Se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria

Data udienza 9 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Espropriazione immobiliare – Bene di provenienza ereditaria – Trascrizione dell’acquisto mortis causa – Ammissibile prima della vendita coattiva – Assenza di trascrizione dell’acquisto – Esperibilità della garanzia per evizione con gli effetti di cui all’art. 2921 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19376/2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.c., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), Agenzia delle Entrate Riscossione;
– intimati –
nonche’ contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, e per essa quale procuratrice, la (OMISSIS) s.p.a., in persona del procuratore speciale, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
(OMISSIS) s.r.l., e per essa la (OMISSIS) s.p.a., nella sua qualita’ di procuratrice con rappresentanza, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) s.r.l. societa’ unipersonale, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, la (OMISSIS) s.p.a., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6628/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2022 da PORRECA PAOLO.

RILEVATO IN FATTO

che:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ricorrono, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n..6628 del 2019 della Corte di Appello di Roma esponendo che:
– a fronte di piu’ procedure esecutive immobiliari, riunite tra loro, promosse e coltivate da diversi istituti di credito, dall’agente per la riscossione e da alcune persone fisiche, nei confronti dei deducenti, questi ultimi si erano opposti chiedendo di dichiarare l’improcedibilita’ delle stesse, stante l’assenza di un idoneo titolo di acquisto della proprieta’ dei beni pignorati in capo agli esecutati, in particolare non risultando trascritta un’accettazione di eredita’ del compendio oggetto di successione all’esito del decesso del titolare (OMISSIS), marito della prima odierna ricorrente, e padre degli altri;
– non essendo stata depositata nei termini la documentazione necessaria a dimostrare un’opponibile proprieta’ dei beni in capo ai debitori esecutati, non sussistevano i presupposti per disporre la vendita e la trascrizione dei pignoramenti era divenuta inefficace;
– il giudice dell’esecuzione:
– aveva rigettato le riassunte richieste, osservando che non si era contestata la completezza della documentazione prevista dall’articolo 567 c.p.c., che era conforme a legge, e, al contempo, non si contestavano i diritti di credito vantati ai fini esecutivi, bensi’ l’appartenenza dei beni staggiti agli esecutati, sicche’, nella stessa prospettiva assunta, la legittimazione sarebbe spettata solo al titolare degli stessi;
– aveva aggiunto che non erano applicabili, essendosi trattato di “overruling”, i principi giurisprudenziali evincibili dall’arresto di Cass., 26/05/2014, n. 11638, per cui “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredita’ non sia stata trascritta a cura dell’erede debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredita’ ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredita’, puo’ richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando cosi’ la continuita’ delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2650 c.c., comma 2, purche’ prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’articolo 569 c.p.c.. Se invece, il chiamato all’eredita’ ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredita’ ma questo non sia trascrivibile, perche’ non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualita’ di erede sia seguito “ex lege” ai fatti di cui agli articoli 485 o 527 c.c., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualita’ di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza”;
– aveva specificato che, infatti, precedentemente l’orientamento nomofilattico esemplificato da Cass., 10/11/1993, n. 11090, indicava la sufficienza di indizi documentali di appartenenza del bene all’esecutato;
– aveva concluso che non potevano ipotizzarsi decadenze, era idonea la sopravvenuta trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredita’ intervenuta solo nei confronti di alcuni debitori, ed erano possibili le ulteriori trascrizioni necessarie a cura della parte piu’ diligente;
– contro tale ordinanza i deducenti avevano proposto reclamo ex articolo 630 c.p.c., dichiarato dal Tribunale ammissibile, perche’ avente ad oggetto il rigetto di un’istanza di estinzione della procedura, e’rfr2 infondato, poiche’ gli esecutati avevano disposto dei beni ereditari stipulando mutui fondiari ipotecari; la documentazione ex articolo 567 c.p.c., era completa; dopo il deposito della certificazione notarile era emersa la mancanza della trascrizione delle accettazioni tacite dell’eredita’, possibile anche successivamente alla trascrizione del pignoramento ripristinando la continuita’ delle trascrizioni medesime, permettendo la vendita, laddove il diverso precedente di Cass. n. 11638 del 2014, citato, aveva avuto riguardo alla possibilita’ di valorizzare, al fine di desumere la proprieta’ del bene pignorato in capo all’esecutato, la denuncia di successione o atti dispositivii differentemente dalla fattispecie al vaglio in cui si era trattato di atti pubblici quali i richiamati mutui; il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento del 16 dicembre 2012, diversamente invocato sul punto dai deducenti, non aveva fissato alcun termine ai sensi dell’articolo 567 c.p.c., bensi’ enunciato solo un invito, al creditore procedente di una delle procedure coattive riunite alla principale, a regolarizzare la continuita’ delle trascrizioni;
– i deducenti avevano proposto appello, respinto dalla Corte territoriale con la pronuncia oggetto di ricorso in sede di legittimita’;
– il Collegio di seconde cure, in particolare, aveva osservato che:
– la decisione di prime cure era incentrata correttamente sulla sufficienza delle trascrizioni ai fini della vendita e non sulla correlata ma presupposta qualita’ di eredi degli esecutati;
– a mente dei principi di Cass. n. 11638 del 2014, citata, l’avvenuto ripristino della continuita’ delle trascrizioni prima della vendita, legittimava quest’ultima;
resistono con controricorso: (OMISSIS) s.r.l., e per essa (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.r.l., e per essa 3uliet s.p.a.; (OMISSIS) s.r.l., e per essa (OMISSIS) s.p.a.;
sono rimasti intimati (OMISSIS) p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.c., (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la patria potesta’ sui minori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

RILEVATO IN DIRITTO

che:
con il primo motivo si prospetta la nullita’ della sentenza ex articolo 132 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione, essendo questa stata espressa per mera adesione a quella del giudice di prime cure, in ordine al primo motivo di appello, con cui era stato dedotto che il Tribunale aveva basato la sua decisione sulla qualita’ di eredi dei deducenti non affrontando il tema della tempestivita’ della trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredita’, e dunque non scrutinando il tema del tempestivo deposito, o meno, di una documentazione ipocatastale completa e idonea a dimostrare la proprieta’ dei cespiti pignorati in capo agli esecutati;
con il secondo motivo si prospetta l’omessa pronuncia sulla deduzione, formulata in appello, inerente alla determinazione del momento della pendenza dell’opposizione esecutiva, cui era correlata l’errata individuazione della tempestivita’ delle trascrizioni necessarie, assenti al momento del deposito dell’istanza oppositiva e diretta a sollecitare i poteri officiosi del giudice dell’esecuzione riguardo alle carenze documentali in quel momento riscontrabili, senza che proprio la difesa dei deducenti potesse determinare sul punto una rimessione in termini dei creditori procedenti e intervenuti;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 567 c.p.c., nonche’ degli articoli 153 e 154 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare che la trascrizione non era tardiva in quanto intervenuta prima della vendita, e che il deposito della necessaria documentazione non risultasse soggetto a termine, poiche’ la trascrizione delle accettazioni tacite dell’eredita’ era intervenuta a termini ex articolo 567 c.p.c., scaduti, cosi’ come era trascorso invano anche quello stabilito dal giudice con l’ordinanza del 16 dicembre 2012;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 567 c.p.c., poiche’ la Corte avrebbe errato mancando di considerare che il giudice, esercitando doverosamente i propri poteri di ufficio, avrebbe dovuto rilevare la mancanza del deposito della documentazione attestante le trascrizioni necessarie a dimostrare una utile proprieta’ dei beni pignorati in capo agli esecutati, nei termini di legge e all’esito del provvedimento giudiziale che li aveva integrati;
con il quinto motivo si prospetta la violazione dell’articolo 24 Cost., e dell’articolo 184-bis, c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non si trattava di constatare la possibilita’ d’interlocuzione avuta dai deducenti, bensi’ il fatto che la mancata dichiarazione di sopravvenuta inefficacia dei pignoramenti da parte del giudice dell’esecuzione si era tradotta in un indebito vantaggio processuale dei creditori cui era stato consentito di sanare le lacune evidenziate proprio a seguito dell’esercizio dei diritti di difesa ad opera degli esecutati;
Rilevato che:
preliminarmente va evidenziato che puo’ prescindersi dalla verifica della ritualita’ delle notifiche a tutti gli altri intimati, in base ai principi affermati da Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826, e successive conformi;
nel merito cassatorio vale cio’ che segue;
il primo motivo e’ manifestamente infondato;
come desumibile dalle pagine 32 e seguenti della sentenza gravata, la motivazione e’ pienamente sussistente e non per relazione, ma, valutata la decisione di prime cure, resa chiaramente indicando che il tema da decidere era il difetto di continuita’ delle trascrizioni e la possibilita’ di trascrivere l’accettazione tacita dell’eredita’ anche dopo la trascrizione del pignoramento perche’, cosi’ ripristinata la continuita’ delle trascrizioni, diviene possibile la vendita forzata utilmente fruibile dall’aggiudicatario e senza pregiudizio alcuno per il debitore esecutato effettivo avente causa dal “de cuius”;
il secondo e quinto motivo, da esaminare per connessione, sono manifestamente infondati;
il tempo della pendenza dell’opposizione non ha evidentemente alcuna rilevanza, perche’ cio’ che risulta dirimente e’ il ripristino della continuita’ delle trascrizioni prima della (autorizzazione alla) vendita coattiva;
come ha chiarito Cass. n. 11638 del 2014, cit., “dal momento che la funzione principale che la trascrizione dell’acquisto “mortis causa” in capo all’esecutato assolve nell’espropriazione immobiliare e’ quella di tutelare l’acquisto dell’aggiudicatario, garantendone la stabilita’ in caso di conflitto con gli aventi causa dall’erede apparente -nel caso in cui l’esecutato sia il vero erede- o dall’erede vero -nel caso in cui l’esecutato sia erede apparente- la trascrizione non e’ un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell’azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purche’ prima della vendita coattiva. Con la precisazione, peraltro, che, in mancanza, questa vendita, a processo esecutivo concluso, non sara’ in se’ invalida ne’ inefficace ma assoggettabile a evizione, con gli effetti di cui all’articolo 2921 c.c., e fatta sempre salva la possibilita’ di ripristinare la continuita’ delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell’articolo 2650 c.c., comma 2, senza alcun limite temporale” (pag. 15);
la difesa dei ricorrenti ragiona come se la tempestivita’ dell’intervenuta opposizione ovvero del sollecito a un omologo esercizio dei poteri officiosi ad opera del giudice dell’esecuzione, intesi nel senso che colgano, in quel momento, una carenza documentale quale quella discussa, risulti dirimente e non superabile con il successivo ripristino della continuita’ delle trascrizioni appena spiegato, se non traducendosi in un vantaggio indebito del ceto creditorio;
la prospettiva non trova giustificazione nel sistema normativo, che non e’ un “gioco di scacchi”, ma il contemperamento tra piu’ diritti, secondo il fondamento ultimo di ciascuno di essi;
il diritto del debitore e’ a che l’esecuzione si svolga correttamente, e l’affermata idoneita’ della trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredita’ da parte di chi e’ erede – purche’ anteriore alla (autorizzazione alla) vendita, perche’ di quest’ultima sia assicurata l’utilita’ – costituisce, dunque, un contemperamento ragionevole degli interessi in conflitto;
su tale punto, come visto, da un lato non vi e’ alcuna omessa pronuncia, mentre, dall’altro, la soluzione raggiunta e’ conforme al diritto: sicche’ resta del tutto irrilevante che si sia o meno presa in considerazione l’epoca della instaurazione dell’opposizione degli esecutati;
il terzo motivo e’ in parte assorbito, in parte infondato;
si e’ appena detto della ricostruzione che spiega l’utile tempo di ripristino della continuita’ delle trascrizioni;
ora, come osservato dal Pubblico Ministero, e come, a ben vedere, pure affermato dal primo provvedimento del giudice dell’esecuzione (cfr. a pag. 6 della sentenza in questa sede impugnata), altro e’ la documentazione che era stata correttamente depositata ai sensi dell’articolo 567 c.p.c., ovvero acquisita agli atti (rogiti di mutui fondiari attestanti l’accettazione tacita dell’eredita’), non potendo ritenersi mancante, e pertanto da acquisire; la documentazione di trascrizioni che in quel momento non esistevano, altro il successivo e documentato ripristino della stessa e compiuta continuita’ delle trascrizioni in base a documenti gia’ componenti l’incarto processuale;
come rimarcato da Cass. n. 11638 del 2014, cit., il ripristino in parola, essendo funzionale all’utilita’ della vendita, nella sequenza procedimentale dovra’ essere anteriore alla disposizione della stessa;
ne consegue che il giudice dell’esecuzione, una volta verificatane la necessita’, potra’ e opportunamente dovra’ fissare termine sia per la trascrizione in questione sia per la documentata quanto conseguente estensione della documentazione ipocatastale;
tale termine, come detto differente da quello previsto dall’articolo 567 c.p.c., seppure posto nella medesima prospettiva funzionale, sara’ dato in esercizio dei generali poteri di cui all’articolo 487 c.p.c., sicche’ avra’ natura ordinatoria e sara’ dunque previamente – non successivamente prorogabile secondo la disciplina normativa per esso prevista dall’articolo 154 c.p.c.;
cio’ detto, deve constatarsi che, nella fattispecie, il provvedimento giudiziale del 16 dicembre 2012, quale riportato solo a pag. 49 del ricorso, non conteneva alcun termine – come infatti evidenziato nei controricorsi di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. – ne’ si e’ dimostrato adeguatamente in ricorso che ne fosse stato effettivamente fissato alcuno, con provvedimento in tesi non opposto;
il quarto motivo e’ di conseguenza assorbito;
spese secondo soccombenza, eccetto che in favore del controricorrente (OMISSIS) s.r.l., e per essa (OMISSIS) s.p.a., che ha notificato tardivamente il controricorso stante l’inoperativita’ della sospensione feriale dei termini in materia esecutiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali di ciascuno dei controricorrenti (OMISSIS) s.r.l., e per essa (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l., e per essa (OMISSIS) s.p.a.,- liquidate per ciascuno in Euro 9.000,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

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