Fideiussione ed il peggioramento della condizione debitoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 febbraio 2023| n. 5017.

Fideiussione ed il peggioramento della condizione debitoria

In funzione dell’applicazione dell’art. 1956 cod. civ., se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto non conseguente all’erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui viene a conoscenza di tale significativo peggioramento determinato dall’assunzione da parte del debitore principale di debiti di pregressi debiti di terzi verso la banca medesima (nel caso di specie, per effetto di conferimento al debitore principale di azienda fatto da un terzo, a sua volta debitore della banca) è tenuta, a tutela dell’interesse del fideiussore per obbligazioni future, inconsapevole di tale peggioramento, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a porre immediatamente termine al rapporto bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia: tale dovere sorge solo nel momento in cui la banca abbia consapevolezza di tale significativo peggioramento

Ordinanza|17 febbraio 2023| n. 5017. Fideiussione ed il peggioramento della condizione debitoria

Data udienza 9 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti bancari – Apertura di credito – Garanzia – Fideiussione – Debitore – Condizione debitoria – Peggioramento – Intermediario – Obblighi informativi – Responsabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 6248-2016 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a. – (OMISSIS) (incorporante la (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) per procura speciale estesa in calce al ricorso;
ricorrente
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) per procura speciale estesa in calce al controricorso;
controricorrente
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l.;
intimati
avverso la sentenza n. 1490/2015 della Corte di appello di Torino, pubblicata il 3 agosto 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2020 dal consigliere Marco Vannucci.

 

Fideiussione ed il peggioramento della condizione debitoria

FATTI DI CAUSA

1. Il (OMISSIS) (OMISSIS) presto’ fideiussione omnibus per le obbligazioni assunte verso la (OMISSIS) s.p.a. dalla (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS) s.n.c. (societa’ di cui era socio unitamente a (OMISSIS)) fino alla concorrenza di Euro 52.000, poi aumentati a Euro 156.000.
Il (OMISSIS) la banca concesse a tale societa’ di persone finanziamento di Euro 40.000.
Il (OMISSIS) (OMISSIS) cedette la sua quota di partecipazione alla societa’ a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); con conseguente mutamento della denominazione sociale in (OMISSIS) di (OMISSIS) e figli s.n.c..
Il (OMISSIS) (OMISSIS), in quanto titolare della ditta (OMISSIS), ottenne dalla stessa banca finanziamento di Euro 87.868,57.
Il (OMISSIS) la societa’ di persone si trasformo’ nella societa’ di capitali denominata (OMISSIS) s.r.l. e il (OMISSIS) (OMISSIS) conferi’ a tale societa’ la proprieta’ dell’azienda di cui era titolare.
(OMISSIS) revoco’ la fideiussione il (OMISSIS).
2. La (OMISSIS) ottenne il 18 agosto 2010 dal Tribunale di Mondovi’ decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti, per quanto qui ancora interessa, della societa’ (OMISSIS) e del suo fideiussore (OMISSIS).
Definendo il giudizio di opposizione a tale decreto proposto da (OMISSIS), lo stesso Tribunale, con sentenza del 2 gennaio 2013: revoco’ il decreto ingiuntivo; confermo’ l’ordinanza ex articolo 186-quater c.p.c. dispositiva del pagamento da parte di (OMISSIS) della somma, non contestata, di Euro 5.770,57 (saldo, negativo, di conto corrente al (OMISSIS), giorno della trasformazione della societa’ di persone in societa’ di capitali); condanno’ (OMISSIS) a pagare alla banca anche Euro 65.430,57, per scoperto di conto corrente, mancato pagamento di effetto insoluto e per mancata restituzione di finanziamento.

 

Fideiussione ed il peggioramento della condizione debitoria

3. Adita da (OMISSIS), la Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 3 agosto 2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado: accerto’ che (OMISSIS) si libero’, ex articolo 1956 c.c., dalla fideiussione da lui prestata a far tempo dal (OMISSIS); confermo’ la statuizione relativa all’obbligo di (OMISSIS) di pagare alla banca, per scoperto di conto corrente a tale data, Euro 5.770,57; rigetto’ le altre domande di condanna (pagamento di ulteriori Euro 65.430,83) proposte dalla banca.
3.1 La motivazione di tale sentenza puo’ cosi’ sintetizzarsi: “in linea astratta” la trasformazione di societa’ di persone in societa’ di capitali comporta “un teorico mutamento delle condizioni di solvibilita’ del debitore”, in quanto solo nelle societa’ di persone vi e’ responsabilita’ solidale e illimitata di tutti i soci; sussiste poi nel caso concreto concessione di nuovo credito al debitore principale, in quanto “il conferimento” alla societa’ di capitali dell’azienda di cui era titolare (OMISSIS) comporto’ la successione della societa’ nel rapporto di finanziamento per Euro 87.868,57 dalla banca concesso al conferente prima di tale accadimento (in precedenza l’operazione traslativa e’ indicata come “cessione”); la fideiussione di (OMISSIS) “non era certo efficace a garantire tale finanziamento”, concesso a soggetto diverso della societa’ di cui era socio; e’ solo “con la cessione dell’azienda” che la societa’ (nel frattempo trasformatasi in societa’ di capitali) assunse il debito del cedente verso la banca; “tale vicenda equivale dunque alla concessione di nuovo finanziamento alla s.r.l. e integra cosi’ il presupposto di cui all’articolo 1956 c.c.”; l’autorizzazione menzionata dalla norma puo’ anche essere successiva all’insorgere del nuovo debito; al momento in cui la banca ebbe conoscenza della cessione di azienda alla societa’ essa avrebbe dovuto chiedere al fideiussore (OMISSIS)- con cio’ adempiendo al dovere di buona fede e correttezza nel rapporto con costui – autorizzazione all’operazione e cio’ non e’ stato, con conseguente violazione da parte sua del precetto di cui all’articolo 1956 c.c..
4. La (OMISSIS) s.p.a. – (OMISSIS) (incorporante la (OMISSIS) s.p.a., che come tale prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione della societa’ incorporata: articolo 2504-bis c.c.) chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione.
5. (OMISSIS) resiste con controricorso, assistito da memoria.
6. Gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. non hanno svolto difese.

 

Fideiussione ed il peggioramento della condizione debitoria

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata e’ caratterizzata da falsa applicazione dell’articolo 1956 c.c. quanto al presupposto del mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore tali da rendere notevolmente piu’ difficile il soddisfacimento del credito, in quanto: la sentenza ritiene tale requisito integrato “dalla modificazione del tipo societario da societa’ in nome collettivo a societa’ a responsabilita’ limitata” e, secondo la ricorrente, cio’ e’ errato in diritto perche’ la trasformazione non determina in se’ alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della societa’ debitrice.
2. La censura e’ inammissibile in quanto (come del resto evidenziato dalla stessa banca ricorrente) l’affermazione censurata – secondo cui la trasformazione di societa’ di persone in societa’ di capitali determina, in funzione dell’applicazione del precetto di cui all’articolo 1956 c.c., “un teorico mutamento delle condizioni di solvibilita’ del debitore” – e’ dalla sentenza impugnata esclusivamente fatta “in linea astratta”: essa non costituisce quindi ragione specifica della decisione; costituita, invece, dal non avere la banca informato il fideiussore (anche per obbligazioni invece, dal non avere la banca informato il fideiussore (anche per obbligazioni future della societa’ di cui era socio) (OMISSIS) dell’avvenuta cessione alla (OMISSIS) s.r.l. (in cui si trasformo’ la (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS) s.n.c.) dell’azienda di cui (OMISSIS) era titolare dopo che tale persona ebbe a ricevere dalla stessa banca finanziamento per tale azienda di Euro 87.868,57.
E’ tuttavia da evidenziare che l’affermazione teorica in questione e’ errata in diritto (sul punto costituisce un fuor d’opera il riferimento del controricorrente alla disciplina recata dall’articolo 1955 c.c., per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimita’, discutendosi in questa sede dell’interpretazione del, diverso, contenuto del successivo articolo 1956).
Invero: la trasformazione, di tipo evolutivo, di societa’ di persone in societa’ di capitali determina la sola modificazione della struttura e della organizzazione societaria, con immutazione dell’identita’ soggettiva dell’ente che conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, del soggetto che la trasformazione ha effettuato (articolo 2498 c.c.); tale tipo di trasformazione mantiene inalterata a ogni effetto, per le sole obbligazioni passive anteriori alla trasformazione, la responsabilita’ illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori abbiano espressamente prestato il proprio consenso alla trasformazione (articolo 2500-quinquies c.c.); in particolare, il patrimonio della societa’, nelle sue componenti attive e passive, rimane inalterato per effetto della trasformazione e il fatto che per le obbligazioni sociali sorte dopo tale evento i soci non rispondano personalmente e illimitatamente non comporta, di per se’, alcun peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie della societa’, rilevante, quanto ai relativi debiti garantiti da fideiussione anche per obbligazioni future della societa’ prestata prima della sua trasformazione, in funzione dell’applicazione dell’articolo 1956 c.c.; infatti, la consistenza quantitativa e qualitativa dell’indebitamento della societa’ anteriore alla trasformazione non muta in conseguenza di tale evento, tanto per il titolare di crediti verso la societa’ sorti prima della trasformazione che per il fideiussore dell’ente debitore.

 

Fideiussione ed il peggioramento della condizione debitoria

E’ dunque da affermare, nell’interesse della legge (articolo 363, comma 3, c.p.c.), il seguente principio di diritto: “in funzione dell’applicazione dell’articolo 1956 c.c., in tema di liberazione del fideiussore di un’obbligazione futura, quando il debitore garantito sia una societa’ di persone la sua trasformazione in societa’ di capitali successiva alla prestazione di tale tipo di fideiussione non determina di per se’, in ragione degli effetti della trasformazione disciplinati dall’articolo 2498 c.c., alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della societa’ debitrice in riferimento alla responsabilita’ dei soci della societa’ trasformata, in quanto: a) delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione costoro continuano a rispondere personalmente e illimitatamente, salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione (articolo 2500-quinquies c.c.); b) per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione la non sussistenza di una responsabilita’ solidale e illimitata dei soci della societa’ di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell’indebitamento della societa’ e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione”.
3. Con il secondo motivo la ricorrente afferma che la sentenza impugnata e’ caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione al caso di specie dell’articolo 1956 c.c., in quanto: la sentenza impugnata afferma che e’ equivalente a nuovo finanziamento al debitore garantito (la societa’ di persone trasformatasi in societa’ di capitali) il conferimento alla societa’ debitrice della proprieta’ dell’azienda di cui era titolare (OMISSIS), titolare della ditta denominata ” (OMISSIS)”; essa banca “non poteva prevedere ne’ impedire tale conferimento e dello stesso ha saputo solo a cose fatte, ovviamente, trattandosi di vicende societarie ad essa del tutto estranee”; essa banca non concesse alcun credito alla societa’ debitrice “e non ha certo partecipato, ne’ influito al conferimento di azienda, di cui ha saputo a cose fatte”; la sentenza impugnata afferma che essa banca avrebbe dovuto chiedere al fideiussore (OMISSIS) autorizzazione a “poter estendere la garanzia fideiussoria anche al debito dell’impresa individuale conferita nella societa’”; tale affermazione contrasta col precetto contenuto dell’articolo 1956 c.c. che impone al creditore “solo di chiedere l’autorizzazione a rilasciare ulteriore credito (in presenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore)”.
4. Questi i fatti – per come accertati dalla sentenza impugnata – rilevanti in funzione della risposta al motivo:
a) il (OMISSIS) (OMISSIS), in quanto titolare della ditta denominata ” (OMISSIS)”, ottenne dalla (OMISSIS) s.p.a. finanziamento di Euro 87.868,57;
b) la societa’ in nome collettivo, per le cui obbligazioni (anche) future il controricorrente (OMISSIS) in precedenza presto’ (il (OMISSIS)) fideiussione in favore della stessa banca nell’ambito di rapporto di apertura di credito in conto corrente, si trasformo’ in societa’ a responsabilita’ limitata denominata ” (OMISSIS) s.r.l.” il (OMISSIS);
c) il (OMISSIS) (OMISSIS), debitore (in quanto titolare della sopra indicata ditta) della stessa banca in conseguenza del finanziamento sopra indicato, conferi’ nella (OMISSIS) s.r.l., l’azienda di cui era titolare.
Per effetto del conferimento la (OMISSIS) s.r.l. divenne titolare dei crediti e dei debiti relativi all’azienda che ne costituiva l’oggetto (articoli 2559, 2560 c.c.).
La stessa ricorrente ammette, in buona sostanza, che l’indebitamento di (OMISSIS) s.r.l. nei suoi confronti aumento’ oggettivamente a seguito di tale accadimento.
La sentenza impugnata che afferma non esservi stata alcuna comunicazione della banca al fideiussore dell’aumento dell’indebitamento del debitore principale: non contiene alcun accertamento relativo al momento in cui la banca acquisi’ contezza dell’aumento dell’indebitamento di (OMISSIS) s.r.l. conseguente all’acquisizione dell’azienda a lei conferita; non specifica l’incidenza di tale aumento sulle condizioni patrimoniali di tale societa’, si’ da rendere notevolmente piu’ difficile il soddisfacimento del credito.
La giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di precisare che l’ipotesi contemplata dall’articolo 1596 c.c. – il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, ha “fatto credito” al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate – “non puo’ essere riferita alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo, cui si estenda la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore, ma abbraccia anche il modo in cui il creditore gestisce un rapporto obbligatorio gia’ instaurato col terzo; coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui e’ esposto il garante di non poter piu’ utilmente rivalersi sul debitore di quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere al creditore” (cosi’, in motivazione, Cass. n. 21730 del 2010).
E’ stato cosi’ affermato il seguente principio di diritto:
“Se, nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilita’ del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, e’ tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’articolo 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformita’ ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volonta’ di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia” (cosi’, Cass. n. 21730 del 2010, cit.).
Tale principio deve essere ribadito nel caso di specie.

 

Fideiussione ed il peggioramento della condizione debitoria

Il motivo e’ dunque infondato nella parte in cui con esso si afferma che l’applicabilita’ dell’articolo 1956 c.c. entra in giuoco solo nel caso in cui il creditore instaura con terzi nuovi rapporti obbligatori cui si’ estende la garanzia per debiti futuri.
Nello stesso ordine di concetti espressi dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimita’, e’ da affermare che – come in buona sostanza ritenuto dalla sentenza impugnata – la banca creditrice, se non vuole perdere la garanzia prestata dal fideiussore, non ha sua disposizione solo l’esercizio del potere di autotutela sopra indicato (id est, chiusura immediata del conto corrente bancario al darsi del presupposto indicato dal citato articolo 1956); ben potendo, sempre in adempimento del dovere di buona fede e di correttezza di cui e’ titolare nel corso dell’esecuzione del rapporto di fideiussione relativa ad apertura di credito in conto corrente, informare il fideiussore (inconsapevole) del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, onde provocare una, possibile, espressa autorizzazione dello stesso fideiussore al mantenimento della garanzia.
La censura e’ invece fondata nella sola parte in cui la sentenza impugnata non accerta in quale momento la banca ricorrente abbia avuto contezza che l’indebitamento del debitore (OMISSIS) s.r.l., garantito dalla fideiussione per debiti futuri prestata dal controricorrente, abbia raggiunto la consistenza presa in considerazione dalla citata disposizione del codice civile per effetto diretto del menzionato conferimento di azienda: in assenza di tale accertamento l’affermazione della cessazione di efficacia della fideiussione in giorno anteriore al conferimento in questione (determinante l’aumento dell’indebitamento) e’ affatto arbitraria.
Entro tale limite il motivo e’ da accogliere, con l’affermazione del seguente principio di diritto:
“in funzione dell’applicazione dell’articolo 1956 c.c., se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto non conseguente all’erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a repentaglio la solvibilita’ del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui viene a conoscenza di tale significativo peggioramento determinato dall’assunzione da parte del debitore principale di debiti di pregressi debiti di terzi verso la banca medesima (nel caso di specie, per effetto di conferimento al debitore principale di azienda fatto da un terzo, a sua volta debitore della banca) e’ tenuta, a tutela dell’interesse del fideiussore per obbligazioni future, inconsapevole di tale peggioramento, in conformita’ ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a porre immediatamente termine al rapporto bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia: tale dovere sorge solo nel momento in cui la banca abbia consapevolezza di tale significativo peggioramento”.
5. Con il terzo motivo la banca deduce che la sentenza impugnata e’ caratterizzata da erronea applicazione dell’articolo 1956 c.c. “in tema di liberazione del fideiussore per fatto del creditore: in particolare con riferimento alla scelta della data a partire dalla quale il Sig. (OMISSIS) sarebbe liberato dalla fideiussione e dei debiti di cui quindi non dovrebbe rispondere”, in quanto: la sentenza accerta che il fideiussore e’ liberato dalla sua obbligazione a far tempo dal (OMISSIS); tale data e’ anteriore a quella del conferimento di azienda ((OMISSIS)), ma se, come affermato dalla sentenza impugnata, essa banca non era a conoscenza di tale conferimento e avrebbe pero’ dovuto richiedere autorizzazione al fideiussore, non e’ dato comprendere perche’ la liberazione del fideiussore viene indicata come avvenuta prima di tale evento; inoltre, la Corte di appello ha, “senza motivazione alcuna”, sottratto dal credito accertato dalla sentenza di primo grado, non solo la somma di Euro 52.816,25 (relativa al finanziamento a (OMISSIS) e conseguenza dell’errore denunciato con il secondo motivo), ma altresi’ Euro 12.356 “portati dall’effetto scaduto” ed Euro 662,80 “quale ulteriore somma dovuta a titolo di saldo di conto corrente (accertata come dovuta dalla sentenza di primo grado).
6. Tale motivo e’ assorbito dall’accoglimento del secondo motivo nel senso evidenziato nel precedente punto 4.; con conseguente non sussistenza di obbligo di pronuncia sul punto.
7. La sentenza impugnata e’ in conclusione da cassare perche’ non conforme al principio enunciato nel precedente punto 4., con rinvio alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, dovra’ pronunciarsi, nell’osservanza di tale principio, sull’appello proposto dal controricorrente per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Mondovi’ il 29 agosto 2001.
La decisione sulle spese del giudizio di cassazione e’ rimessa al giudice di rinvio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui rimette la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

 

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