La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 25337 del 16 settembre 2025, ha affrontato due questioni distinte: la responsabilità dell’istituto scolastico e la competenza in appello contro sentenze del Giudice di Pace che coinvolgono un’Amministrazione Statale.
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Responsabilità Scolastica da Contatto Sociale: La Suprema Corte ha stabilito che la responsabilità da contatto sociale dell’istituto scolastico per i danni subiti dall’alunno è esclusa quando l’evento dannoso sia oggettivamente imprevedibile e inevitabile. Questa esclusione vale anche in caso di assenza temporanea dell’insegnante, a condizione che la funzione di vigilanza sia comunque garantita in modo effettivo dal personale ausiliario impiegato nell’istituto (bidelli o altro personale). L’istituto scolastico non risponde per eventi che non avrebbe potuto impedire nemmeno con la massima diligenza e vigilanza.
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Competenza in Appello (Foro Erariale): Per quanto riguarda il regime processuale, la Corte ha precisato che l’appello avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace, quando in causa è parte un’Amministrazione dello Stato, deve essere proposto al Tribunale competente in base alle norme che individuano il foro erariale. Tali norme sono quelle contenute nell’art. 7 del R.D. n. 1611/1933.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2025| n. 25337.
Scuola non responsabile per evento imprevedibile e inevitabile
Massima: È esclusa la responsabilità da contatto sociale dell’istituto scolastico per i danni subiti dall’alunno in caso di evento imprevedibile e inevitabile, anche in assenza temporanea dell’insegnante, se la vigilanza è comunque assicurata dal personale ausiliario impiegato nell’istituto. L’appello avverso le sentenze del Giudice di Pace nelle quali sia parte un’amministrazione dello Stato, si propone al Tribunale competente in base alle norme sull’individuazione del foro erariale di cui all’art. 7 del R.D. n. 1611/1933.
Ordinanza|16 settembre 2025| n. 25337. Scuola non responsabile per evento imprevedibile e inevitabile
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità dei genitori, tutori e precettori – Danni all’alunno – Evento imprevedibile ed inevitabile – Personale ausiliario – Istituto scolastico – Responsabilità – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere Rel.
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4604/2023 R.G. proposto da:
Pe.An. rappresentato e difeso dall’avvocato IO.PA. (Omissis), domiciliato digitalmente per legge
ricorrente
contro
WI.ST., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato PA.AN. (Omissis), domiciliato digitalmente per legge
controricorrente
nonché contro
ISTITUTO SCOLASTICO BELVEDERE, ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO DIDATTICO, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’
intimati
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 7541/2022 depositata il 28/07/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio d el,05/05/2025
dal Consigliere relatore Cristiano Valle.
Scuola non responsabile per evento imprevedibile e inevitabile
FATTI DI CAUSA
An.Pe. all’epoca dei fatti minore d’età, mentre si trovava nei locali della scuola elementare dell’Istituto Belvedere di San Giuliano Vesuviano alle 8.30 circa del 11/05/2015, cadeva in terra a causa di un inciampo e riportava lesioni al mento.
I genitori del minore, Ni.Pe. e An.Av. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Nola, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, l’Istituto Belvedere e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio e contestavano la domanda deducendo che la caduta del minore era ascrivibile al caso fortuito. L’Istituto Belvedere chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, Wi.St..
II Giudice di pace autorizzava la chiamata in causa e la compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio ritualmente e contestava la domanda.
Il Giudice di pace, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 3470 del 2018, accoglieva la domanda e condannava il Ministero, in solido con la Wi.St., al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 3.405,71 oltre interessi.
La compagnia assicuratrice impugnava la sentenza di prime cure dinanzi al Tribunale di Napoli.
I genitori del minore si costituivano in giudizio e resistevano all’impugnazione.
La parte pubblica pure si costituiva in giudizio e aderiva alle conclusioni della compagnia assicuratrice.
II Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7541 del 28/07/2022, accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda proposta in primo
grado, con compensazione delle spese di entrambi i qradi del
giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ricorre per cassazione, con atto affidato a due motivi, Angelo Perillo, divenuto maggiorenne.
Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice Wi.St..
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Scolastico Belvedere del I Circolo Didattico sono rimasti intimati.
Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
La controricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 5/05/2025, alla quale il ricorso è stata trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
1) motivo: violazione delle norme sulla competenza territoriale e segnatamente dell’art. 341 c.p.c. e dell’art. 7 r. d. L. n. 1611 del 1933 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2 c.p.c.
II ricorrente afferma che il Tribunale di Napoli ha errato a ritenersi competente a conoscere della controversia, poiché l’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 radicava la competenza in via ordinaria e non in applicazione delle regole sul foro erariale, cosicché competente a conoscere della controversia in fase di impugnazione doveva ritenersi essere il Tribunale di Nola
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Napoli per avere il giudice applicato in modo errato le regole sul riparto dell’onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali.
Il ricorso e infondato e inammissibile, con riferimento a entrambi
i motivi, per le ragioni che si vanno a esporre.
In ordine al primo motivo di impugnazione deve ribadirsi, con la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, che l’appello avverso le sentenze del Giudice di pace nelle quali sia parte un’amministrazione dello Stato, quale, nella specie, il Ministero dell’Istruzione, si propone al Tribunale competente in base alle norme sull’individuazione del foro erariale (Cass n. 17579 del 9/08/2007; Cass n. 19781 del 17/07/2008; Cass. n. 17701 del 29/07/2010), tranne i casi di opposizione a ordinanza ingiunzione per le violazioni del codice della strada (Sez. U n. 23285 del 18/11/2010 Rv. 615040 – 01 Cass. n. 10677 del 5/06/2020).
Nella specie, pertanto, l’appello è stato legittimamente proposto dinanzi al Tribunale di Napoli, avendo sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel capoluogo del distretto di Corte d’Appello nel cui ambito ricade l’Ufficio del Giudice di pace di Nola.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché l’inciampo del minore è circostanza imprevedibile e nei confronti della quale, oltre ad assicurare, come è stato, un’adeguata vigilanza mediante la presenza di una collaboratrice scolastica, nelle more del breve ritardo della maestra titolare sulla classe, l’Istituto scolastico non poteva apprestare alcuna idonea misura preventiva. Sul punto al fine dell’esclusione della responsabilità della scuola vale richiamare la giurisprudenza di questa Corte, resa in relazione a circostanze fattuali sostanzialmente simili a quelle oggetto di giudizio in questa sede e segnatamente nel caso di caduta di una bambina, durante le ore di lezione, da una a sedia, con rottura di due incisivi (si veda, Cass. n. 24456 del 18/11/2005 Rv. 587952 – 01). Il giudice di merito ha con motivazione logica e coerente, affermato che le modalità dell’accaduto, consistente nell’autonomo inciampo del bambino nel locale della propria classe di appartenenza era evento che non poteva essere scongiurato neppure dalla presenza
R.g. n. 4304 del 2023
Ad. 5/05/2025; estensore: C. Valle
della collaboratrice scolastica e (ove vi fosse stata) dell’ inseqnante
titolare e integrava, pertanto, il caso fortuito, escludente la responsabilità, correttamente inquadrata come contrattuale, dell’Istituto scolastico, ai sensi dell’art. 1218 c.c. Il motivo, peraltro, sebbene formulata sotto il parametro dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.c. in concreto chiede una diversa valutazione delle circostanze di fatto, apprezzate dal Tribunale in modo difforme da quanto fatto dal Giudice di pace, ma sulla base degli atti di causa e segnatamente delle relazioni della direttrice scolastica e della collaboratrice scolastica presente direttamente al fatto, che il primo giudice aveva ritenuto adeguate a fondare la sussistenza della responsabilità della parte pubblica e dovendosi, inoltre, ribadire che (Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679-05) la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte (con la consequenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le già menzionate valutazioni discrezionali. Il secondo motivo di impugnazione non contiene, tuttavia, censure idonee, in diritto, a infirmare il ragionamento del Tribunale, che ha individuato nell’omessa idonea allegazione e nel difetto di prova esaustiva dell’accaduto come riconducibile a una negligenza dell’apparato scolastico le ragioni per giungere al rigetto della domanda formulata in primo grado.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
,L’esito alterno delle fasi di merito consente di disporre la
compensazione delle spese anche di questa fase di legittimità.
Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto Scolastico Belvedere del I Circolo Didattico, che sono rimasti intimati.
La decisione di rigetto del ricorso comporta, nondimeno, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Scuola non responsabile per evento imprevedibile e inevitabile
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 5 maggio 2025.
Depositato in cancelleria il 16 settembre 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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