Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10554.
La massima estrapolata:
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, lo scostamento “per almeno un quarto” del reddito dichiarato rispetto a quello determinabile “sinteticamente” in base agli specifici coefficienti di redditività costituisce, per univoca previsione del comma 4, articolo 38 del Dpr 600/1973, il limite invalicabile posto dal legislatore al potere dell’Ufficio nella determinazione sintetica del reddito, al fine evidente di temperare la rigidità propria di una applicazione meramente aritmetica dei “parametri” e di dare valenza, sebbene in maniera forfettizzata, a possibili variabili caratteristiche di ciascuna produzione di reddito. La misura quantitativa di tale limite (25%) va considerata, d’altro canto, del tutto ragionevole e quindi rispettosa dei precetti costituzionali.
Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10554
Data udienza 21 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24123-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1164/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che (OMISSIS) propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente, contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2008.
CONSIDERATO
che il ricorso e’ affidato a due motivi;
che, col primo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38 comma 4 e dell’articolo 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3: ai fini dell’accertamento, sarebbe mancata qualunque dimostrazione circa analoghe violazioni per anni diversi da quello in corso; che, col secondo, il (OMISSIS) assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, giacche’ la CTR avrebbe eluso la norma che richiedeva l’accertamento dell’incongruita’ del reddito dichiarato per due o piu’ periodi d’imposta, omettendo di specificare le ragioni idonee ad integrare un’analoga violazione rispetto al 2007, ne’ risulterebbe l’allegazione dell’atto di accertamento a quello impugnato;
che l’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita;
che il primo motivo dedotto dal ricorrente e’ fondato;
che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, lo scostamento “per almeno un quarto” del reddito dichiarato rispetto a quello determinabile “sinteticamente” in base agli opportuni coefficienti di redditivita’ costituisce, per univoca previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, comma 4, il limite invalicabile posto dal legislatore allo stesso potere dell’ufficio di determinazione sintetica del reddito, al fine evidente di temperare la rigidita’ propria di una applicazione meramente aritmetica dei cosiddetti “parametri” e di dare valenza – sia pure in via forfettaria – a possibili variabili caratteristiche di ciascuna produzione di reddito. La misura quantitativa di tale limite (venticinque per cento) va considerata, d’altro canto, del tutto ragionevole e quindi rispettosa dei precetti costituzionali (Sez. 5, n. 15824 del 12/07/2006; Sez. 6-5, n. 17422 del 30/08/2016);
che la lettura della sentenza impugnata mostra come non sia stata fatta alcuna valutazione dello scostamento con riferimento all’anno d’imposta oppure ad altri anni;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinche’ si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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