Procedure comparative dei candidati a ricoprire posti di docenza

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 24 aprile 2019, n. 2625.

La massima estrapolata:

Nelle procedure comparative dei candidati a ricoprire posti di docenza, il sindacato giurisdizionale può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell’eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla p.a. rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati.

Sentenza 24 aprile 2019, n. 2625

Data udienza 16 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2013, proposto da
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica “Ti. Sc.” di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
contro
Re. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Ad. To., con domicilio eletto presso lo studio Federico Massa in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce Sezione Prima n. 01566/2012, resa tra le parti, concernente della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce, Sezione I, n. 1566/2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Re. Ma.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 16 aprile 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Gr., e Be. Gr. in dichiarata delega di Ad. To..;
Rilevato in fatto che:
– la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto dal Ministero e dal Conservatorio originari resistenti avverso la sentenza n. 1566\2012 con cui il Tar Lecce ha accolto in parte qua il ricorso, proposto dall’odierno appellato;
– tale ricorso aveva ad oggetto la procedura comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di formazione preaccademica, da attivarsi nell’a.a. 2010/11, indetta dal Conservatorio “Ti. Sc.” di Lecce con avviso pubblicato all’Albo il 16/12/2010, relativamente alla materia “Teoria, solfeggio e analisi”, cui partecipava l’originario ricorrente;
– all’esito del giudizio il Tar accoglieva il ricorso limitatamente alla sottovalutazione dei titoli relativi ai concerti in cui è rilevabile un ruolo rilevante del ricorrente, quale primo violoncellista, disponendo l’attribuzione del punteggio spettante al Mazzotta, con conseguente collocazione al terzo posto della graduatoria approvata in data 25/2/2011 e, dunque, in posizione idonea per l’ottenimento dell’incarico reclamato;
– respinti i restanti motivi di ricorso, veniva altresì accolta la domanda risarcitoria per equivalente, commisurata alla somma che il ricorrente avrebbe percepito ove l’incarico gli fosse stato conferito, ridotta del 50%;
– con il presente appello le amministrazioni deducevano i seguenti vizi, erronea valutazione dei fatti e della illegittimità della valutazione della commissione ed eccesso di potere giurisdizionale, essendosi il Tar sostituito nella valutazione discrezionale dell’amministrazione;
– la parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello;
– con ordinanza n. 435\2013 questa sezione respingeva la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
– all’udienza del 16\4\2019 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto:
– preliminarmente, non può essere accolta la mera istanza di rinvio, implicitamente formulata da parte appellata per un presunto impedimento;
– al riguardo, in termini generali va ribadito il principio secondo cui nel processo amministrativo nessuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al rinvio della discussione del ricorso, poiché il principio dispositivo, che pure informa il processo amministrativo, va contemperato con l’interesse pubblico alla sollecita definizione della controversia coinvolgente l’esercizio di pubblici poteri (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 17/05/2018, n. 2948);
– nel caso di specie, inoltre, la documentazione attestante il presunto impedimento è ferma alla data dell’8\4\2019, risultando quindi non aggiornata in relazione alla data di udienza pubblica, fissata per la discussione del merito;
– l’appello è peraltro infondato nel merito;
– in linea di fatto, la ricostruzione della procedura posta a base della sentenza appellata non risulta oggetto di sostanziale contestazione;
– al riguardo, ribadito in linea generale che la procedura comparativa era stata bandita con avviso prot. n. 4271 del 16/12/2010 per il conferimento di incarichi d’insegnamento nei corsi di formazione accademica in varie discipline (tra cui Teoria, solfeggio e analisi), in dettaglio dagli atti di causa risulta la tabella di valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali allegata al bando la quale, dopo aver precisato che “relativamente ai titoli artistici saranno oggetto di valutazione esclusivamente quelli afferenti l’insegnamento per il quale è redatta la graduatoria”, li ha definiti nei termini seguenti: “Sono titoli artistici: concerti, esibizioni e recital, in qualità di solista, con primario [comprimario] e/o in formazione, presso Enti lirici ovvero musicali pubblici o privati, nazionali o internazionali; incisioni discografiche edite; pubblicazioni artistiche e/o didattiche edite; premi conseguiti in concorsi nazionali e/o internazionali; attività di direzione, professore d’orchestra e/o artista del coro presso enti lirici ovvero musicali pubblici o privati, nazionali o internazionali”;
– lo stesso bando prevedeva la valutazione di ogni rappresentazione (“concerti, esibizioni e recital”) tenuta dal candidato, sotto diverse forme di partecipazione (“in qualità di solista, con primario [comprimario] e/o in formazione”);
– in sede applicativa della lex specialis, la commissione, nella seduta del 31/1/2011, differenziava così il punteggio: max. punti 0,4 per attività cameristica varia, partecipazione a concerti, premi in concorsi; max. punti 0,8 per attività solistica e corsi di perfezionamento brevi; max. punti 1,5 per attività artistica o professionale di particolare rilievo (concerti con orchestra da solista, corsi di perfezionamento annuali, 1° premio in concorsi, idoneità in concorsi per Enti importanti anche all’estero, ecc.);
– rispetto a tali predeterminazioni, la valutazione assegnata ai titoli ed in specie alle esibizioni dell’odierno appellato appare, conformemente a quanto rilevato dalla sentenza appellata, manifestamente irragionevole in termini di sproporzione negativa, sia in assoluto, sia in relazione al punteggio previsto dalla stessa commissione;
– infatti, per le esibizioni tenute dal Ma. con l’Orchestra ICO “Ti. Sc.” (nelle stagioni sinfoniche a partire dal 1985 e, dal 1991, quale primo violoncellista), veniva assegnato il punteggio estremamente ridotto di 0,01 per concerto (in totale, p. 5,68 per 568 concerti);
– a fronte di tale sproporzione, nessun rilievo può assumere l’invocazione della discrezionalità propria della commissione sfociante nel vero e proprio merito dell’azione amministrativa, nei termini invocati con il primo motivo di appello;
– al riguardo, costituisce jus receptum il principio a mente del quale nella procedura comparativa dei candidati a ricoprire posti di docenza, il sindacato giurisdizionale può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell’eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla p.a. rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati;
– in linea generale, secondo la giurisprudenza anche della sezione, le valutazioni della commissione d’esame nei concorsi o nelle procedure comparative pubbliche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della loro ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità sia sotto l’aspetto più strettamente tecnico;
– infatti, superata ormai da tempo l’equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2295);
– nel caso di specie la sottovalutazione censurata dal Tar, oltre ad essere rilevante ex sé, emerge all’evidenza rispetto agli stessi criteri predeterminati dalla commissione nella tabella predetta (0,01 rispetto ad un punteggio che avrebbe potuto arrivare a 0,4);
– parimenti infondato è il secondo ed ultimo motivo di appello, in quanto, lungi dal sostituirsi alla p.a., il Tar ha svolto un approfondimento al primario fine di assicurare l’effettività della tutela della situazione giuridica azionata nel caso di specie, in termini di giudizio controfattuale, nonché la quantificazione del danno riconosciuto all’originario ricorrente, in relazione alla corretta valutazione, sulla scorta delle regole predeterminate dalla stessa p.a., dei titoli effettivamente vantati;
– in proposito, la statuizione contestata si pone all’interno dei confini dettati rispetto all’invocato eccesso di potere giurisdizionale in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, che risulta in generale configurabile soltanto quando l’indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, indimostrata nel caso de quo;
– sussistono giusti motivi, anche in relazione agli elementi già evidenziati in sede cautelare, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

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