Scheda valutativa di un militare

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 20 marzo 2019, n. 1832.

La massima estrapolata:

La scheda valutativa di un militare, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato.

Sentenza 20 marzo 2019, n. 1832

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pa. Ca., Ni. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ba. Conte in Roma, via (…);
contro
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima n. 00973/2012, resa tra le parti, concernente scheda valutativa – esclusione dalla procedura di conferimento della qualifica di luogotenente
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Gi. Ba. Co. per delega di Ni. Ma. e l’Avvocato dello Stato Pa. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

-OMISSIS-, all’epoca maresciallo aiutante nell’Arma dei Carabinieri in servizio a -OMISSIS-, ha impugnato avanti al TAR Toscana il documento caratteristico formulato nei suoi confronti ed avente ad oggetto il periodo dal 8.9.2007 al 27.7.2008.
Il ricorrente – premesso di aver sempre conseguito dal 1989 la qualifica apicale di eccellente con vivo apprezzamento o analoghe espressioni di lode – ha contestato il peggioramento di alcune voci di giudizio e soprattutto la qualifica finale di “superiore alla media ” a lui attribuita dai valutatori per il periodo in questione.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha poi censurato, per illegittimità derivata, il provvedimento col quale l’Arma lo ha escluso dalla selezione per il conferimento della qualifica di luogotenente, riservata ai marescialli che avessero riportato la qualifica apicale negli ultimi anni di servizio.
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha però respinto le impugnative, rilevando che l’abbassamento di qualifica si correlava, non irragionevolmente, ad un episodio – attinente allo svolgimento di delicate attività di polizia giudiziaria ed ai rapporti con la stampa locale – che aveva indotto gli organi di comando a nutrire riserve sulla affidabilità comportamentale del militare.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo articolatissimi motivi di impugnazione.
Ribadisce il ricorrente che, successivamente alla introduzione del giudizio, l’indagine promossa dalla Procura di -OMISSIS- ed avente ad oggetto il contestato episodio era stata archiviata, con definito scagionamento del sottufficiale da ogni accusa.
Del resto il Comando Regionale non aveva intrapreso alcun procedimento disciplinare nei confronti del militare, il quale anzi aveva ricevuto un encomio solenne per attività investigativa dispiegata in seno al -OMISSIS- proprio nel periodo oggetto della controversa valutazione.
Ne consegue, nell’ottica dell’appellante, che il giudizio formulato nei suoi confronti si rivela viziato da eccesso di potere per travisamento, in quanto – in buona sostanza- dettato unicamente dalla valutazione di condotte la cui valenza negativa in sede sia penale che disciplinare risulta per tabulas da escludere.
A ciò deve aggiungersi che tale valutazione negativa appare (oltre che al fondo priva di adeguata motivazione) in netto contrasto con gli ottimi precedenti di carriera e con gli apprezzamenti conseguiti in quel medesimo torno di tempo e dunque intrinsecamente contraddittoria.
Si è costituita in resistenza l’amministrazione della Difesa.
L’appellante ha depositato memoria, rappresentando di aver nel frattempo conseguito la qualifica di Luogotenente ma di aver tuttora interesse alla riforma della sentenza impugnata in vista di una ricostruzione della sua carriera, gravemente ritardata in conseguenza della immeritata valutazione.
All’udienza pubblica del 7 marzo 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello non appare fondato e va di conseguenza respinto.
Nella consolidata giurisprudenza della Sezione è acquisito il criterio di assoluta autonomia di ciascuna valutazione caratteristica formulata nei confronti di militari.
In tal senso è stato chiarito come ” La circostanza che le valutazioni relative ai periodi precedenti abbiano dato luogo alla qualifica di eccellente non può costituire garanzia dell’assegnazione di corrispondente qualifica finale per i periodi di valutazione successivi, ossia un vincolo per i giudizi a questi ultimi relativi, e, pertanto, non costituisce, di per sé, sintomo di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà l’attribuzione della diversa valutazione caratteristica finale appena inferiore di ” superiore alla media ” per il periodo successivo. Ed invero, i giudizi analitici e quello complessivo formulati di anno in anno sono autonomi, in considerazione della potestà discrezionale attribuita all’Amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell’amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare. (cfr. ex multis IV Sez. n. 4076 del 2011).
Quindi, in sé considerato, il fatto che l’appellante vanti un obiettivamente eccellente profilo di carriera – sia prima che dopo l’anno in contestazione – non ha in realtà alcun rilievo probante, o almeno apprezzabile in sede di legittimità .
Del resto è un dato intuitivo e corrisponde a massime di esperienza quello secondo cui anche militari di più che provata affidabilità possano, per le ragioni più varie, patire temporanei abbassamenti di rendimento, benché subito superati come nel caso in esame.
Tanto premesso, la Giurisprudenza non è invece del tutto concorde per quanto riguarda l’onere di motivazione incombente sui valutatori nel caso di improvviso abbassamento della valutazione.
Al riguardo, l’indirizzo tuttora maggioritario ritiene infatti che il passaggio a qualifica immediatamente inferiore nella scala di valutazione non richiede un particolare apparato motivazionale data l’esiguità dello scarto.
In tal senso è stato affermato che la scheda valutativa di un militare, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato.
All’opposto, secondo l’indirizzo obiettivamente minoritario, un onere di maggiore specificazione della motivazione si configura (oltre che ovviamente nel caso in cui in cui vi siano discordanze nei giudizi espressi dal compilatore e dal revisore) allorché venga in rilievo una riduzione considerevole, apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero – come nel caso per cui è processo – un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche.
Sulla delicata questione, a giudizio di questo Collegio, non è però necessario prendere espressamente partito, in quanto nel caso all’esame i giudizi formulati sia dal compilatore che dal primo revisore collegano – sia pure in via estremamente sintetica – l’abbassamento di qualifica ad episodi che avevano messo in dubbio la riservatezza del sottufficiale ed alcune sue scelte comportamentali nell’attività di P.G..
Indubbiamente, per via di tali sintetici richiami, risulta evidente che come la contestata qualifica risulti attribuita a causa del comportamento tenuto dal militare nei rapporti con la stampa locale, comportamenti che avevano indotto la locale Procura ad avviare nei suoi confronti (con contestuale avviso di garanzia) indagini penali aventi ad oggetto la divulgazione di notizie riservate relative ad indagini in corso.
Escluso quindi che il provvedimento impugnato sia viziato per contraddittorietà coi precedenti giudizi o per difetto di motivazione, occorre allora – entrando nel nodo della questione controversa- verificare se l’abbassamento di qualifica esibisca profili estrinseci di illogicità o abnormità, e quindi vizi censurabili in questa sede di legittimità .
E’ infatti evidente che il giudizio caratteristico costituisce espressione di valutazioni di merito, insindacabili nell’intrinseco da parte del Giudice il quale non può assolutamente sostituire il proprio soggettivo giudizio a quello istituzionale dell’Amministrazione.
In tale p-OMISSIS-pettiva, a giudizio del Collegio, le argomentazioni dell’appellante – benché esposte in forma suggestiva – non pervengono ad enucleare profili di percepibile abnormità nella valutazione impugnata.
Ed invero, innanzi tutto – come ben rilevato dal TAR – il fatto che le accuse penali inizialmente mosse al sottufficiale siano radicalmente cadute a seguito dell’archiviazione del relativo procedimento già in fase di indagini preliminari, non ha alcun rilievo probante atteso che la medesima condotta (pur non comportando rimproverabilità sul piano penale a cagione ad esempio della mancanza di dolo o di concreta offensività ) ben poteva esser valutata ad altri fini, come del resto chiarito dal GIP in seno al provvedimento che appunto dispose la archiviazione.
Parimenti, pur su un piano argomentativo di maggiore complessità, in questo giudizio non ha rilievo decisivo il fatto che l’Amministrazione non abbia mosso al sottufficiale alcuna contestazione disciplinare, continuando anzi in seguito ad impiegarlo in compiti sempre più delicati ed espressivi di consolidata professionalità investigativa.
E’ evidente, infatti, che la potestà disciplinare e quella valutativa orbitano su piani diversi anche dal punto di vista delle competenze decisorie e delle connesse responsabilità : di talché non può ex se considerarsi patologico il fatto che l’Amministrazione da un lato valuti in modo non ottimale un dato comportamento e dall’altro non ritenga però che lo stesso abbia attinto livelli negativi tali da risultare perseguibile ai fini disciplinari.
Diversamente ragionando, ogni abbassamento di note di qualifica non preceduto da procedimento disciplinare sarebbe ipso facto viziato, il che è chiaramente inesigibile sul piano sistematico.
Traendo le fila da quanto sin qui esposto, deve concludersi che il giudizio dei valutatori – rapportandosi a condotte del sottufficiale obiettivamente provate nella loro materialità – non esibisce vizi percepibili in sede di legittimità, dal momento che tali condotte ragionevolmente potevano essere giudicate, nella discrezionalità dell’Amministrazione, come espressive di una (del tutto temporanea) caduta nel livello pur costantemente ottimale di affidabilità dimostrata dal sottufficiale nel corso della sua carriera.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
Le spese di questo grado del giudizio sono compensate avuto riguardo alla assoluta peculiarità della vicenda amministrativa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere

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