Concorsi pubblici e l’introduzione di una preselezione informatica

Consiglio di Stato, sezione sesta, Ordinanza 20 marzo 2019, n. 1431.

La massima estrapolata:

In materia di concorsi pubblici introdurre una preselezione informatica, ove non è predeterminato il punteggio che consente di superarla, che potrebbe anche in concreto coincidere con il punteggio pieno, rientra nella discrezionalità del legislatore, e quindi non contrasta nemmeno con la Costituzione; si tratta infatti di una soluzione che assicura l’interesse al buon andamento della procedura, ammettendovi candidati in numero non eccessivo, e al contempo presuntivamente dotati di una certa preparazione minima.

Ordinanza 20 marzo 2019, n. 1431

Data udienza 19 marzo 20199

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10628 del 2018, proposto dalle signore:
Em. Co. e altri, rappresentate e difese dall’avvocato Ma. Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Ca. in Roma, viale (…);
contro
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
per la revoca
dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, 10 dicembre 2018 n. 6942, nella parte in cui essa ha pronunciato sui ricorsi n. 8845/2018 e 8847/2018 e quindi ha respinto gli appelli cautelari proposti contro:
a) l’ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III bis, 12 ottobre 2018 n. 6047, con la quale è stata respinta la domanda cautelare contestuale al ricorso n. 10413/2018 R.G.
b) l’ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III bis, 12 ottobre 2018 n. 6026, con la quale è stata respinta la domanda cautelare contestuale al ricorso n. 10517/2018 R.G.
ricorsi proposti entrambi per l’annullamento di atti della procedura del corso concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con decreto del Direttore generale del personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca- MIUR 23 novembre 2017, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, e precisamente:
a) del decreto del medesimo Direttore generale n. 1134, pubblicato il giorno 24 luglio 2018, recante l’elenco degli ammessi alle prove scritte, nella parte in cui esclude la ricorrente;
b) del bando di concorso suddetto;
c) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante il regolamento della procedura;
d) della direttiva del Ministro per la semplificazione 24 aprile 2018 n. 3, recante le linee guida delle procedure concorsuali;
e) di tutti gli atti della Commissione e in particolare dei provvedimenti e verbali di predeterminazione dei criteri di ammissione alla prova scritta;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare;
f) degli atti di nomina della Commissione;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato Ma. Ve. e l’avvocato dello Stato Fe. Ba.;
Rilevato che:
– l’art. 29 del d.lgs. 165/2001, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e il regolamento attuativo della norma D.M. 138/2017 prevedono in via generale il sistema del “corso concorso” per l’assunzione di dirigenti scolastici nelle scuole statali;
– il bando 12 giugno 2017 di cui meglio in epigrafe, ha appunto indetto una procedura di tal tipo, e all’art. 6 ha previsto la possibilità, in concreto verificatasi, dato il gran numero di candidati presentatisi, di svolgere una prova preselettiva che deve essere superata per poter accedere alle prove scritte;
– ai sensi dell’art. 6 in questione, la prova preselettiva è computerizzata, consiste in un “test articolato in cento quesiti a risposta multipla”, diversi per ciascun candidato ed estratti da una banca dati di quattromila quesiti resi pubblici almeno venti giorni prima delle prove e viene valutata con un punteggio numerico che attribuisce un punto ad ogni risposta esatta, nessun punto alle risposte omesse e sottrae trenta centesimi di punto per ogni risposta sbagliata. All’esito della preselezione, in base al comma 8 dell’articolo in esame, “sono ammessi a sostenere la prova scritta… 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile”;
– tutto ciò posto, i ricorrenti appellante ha partecipato al corso concorso in questione ed è stata esclusa dalle prove scritte per non avere superato la preselezione; in particolare, sono stati ammessi, in aggiunta agli 8700 candidati programmati, tutti coloro i quali hanno riportato un punteggio minimo di 71,7 punti, mentre gli interessati hanno riportato punteggi inferiori, (fatti pacifici in causa);
– contro tale esito, gli interessati stessi hanno proposto in I grado ricorsi con domanda cautelare, contenenti in entrambi i casi nove motivi, nei termini che seguono;
– un primo gruppo di motivi riguarda le loro posizioni personali, e quindi:
– con il primo di essi, deducono violazione di presunti principi generali relativi allo svolgimento delle prove di concorso, nel senso che, sempre in sintesi estrema, alcuni dei quesiti proposti nella prova da loro svolta avrebbero avuto una formulazione ambigua, ovvero avrebbero indicato come corrette risposte che non lo erano;
– con il secondo motivo, deducono presunto eccesso di potere per illogicità del bando, nella parte in cui esso consente di verificare in ogni momento il possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati;
– con il terzo motivo, deducono ulteriore eccesso di potere per illogicità quanto alla decisione di ammettere alle prove solo 8.700 candidati;
– con il quarto motivo, deducono ulteriore eccesso di potere, nel senso che sarebbe illogico aver fissato la soglia di superamento delle prove al punteggio di cui si è detto;
– un secondo gruppo di motivi è volto all’annullamento dell’intera prova di preselezione, e quindi:
– con il quinto motivo, deducono eccesso di potere per disparità di trattamento, perché a loro dire vi sarebbe stato un indebito vantaggio a favore dei candidati nelle cui sedi si sarebbe verificato un blackout elettrico, nel senso che essi avrebbero avuto più tempo a disposizione;
– con il sesto motivo, deducono ulteriore eccesso di potere per disparità di trattamento a proposito dei candidati cui il risultato della prova non sarebbe stato consegnato contestualmente alla conclusione;
– con il settimo motivo, contestano le modalità con cui è stata preparata la banca dati dei quesiti;
– con l’ottavo motivo, contestano che alcuni candidati sarebbero stati discriminati, perché al momento di pubblicazione della banca dati dei quesiti non avrebbero avuto il tempo necessario a studiarla, in quanto impegnati in vari impegni di servizio;
– con il nono motivo, deducono che vi sarebbe stata una indebita identificazione dei candidati prima dello svolgimento della prova, data dall’inserimento nel sistema del codice fiscale di ciascuno;
– con l’ordinanza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto le domande cautelari;
– contro tali ordinanze, i ricorrenti hanno proposto impugnazione, con appelli che contengono motivi, di sostanziale riproposizione di quelli dedotti nei ricorsi di I grado;
– con l’ordinanza meglio indicata in epigrafe, questo Giudice ha riunito e respinto gli appelli proposti contro tali ordinanze cautelari;
– contro tale ordinanza, i ricorrenti hanno proposto istanza di revoca, sulla base di presunti precedenti difformi di questo Giudice;
– l’istanza è infondata e va respinta, per le ragioni che seguono;
– in primo luogo, si rileva che l’atto relativo non contiene una chiara esposizione dei motivi per cui questo Giudice dovrebbe riconsiderare la propria decisione, sì che l’istanza si potrebbe dichiarare inammissibile;
– va poi osservato che i motivi proposti a sostegno degli atti di appello suddetti appaiono non forniti di fumus, sì che non vi è comunque ragione per discostarsi da quanto già deciso con l’ordinanza di cui si chiede la revoca, il tutto per le ragioni che seguono;
– sul primo motivo, in primo luogo, la rilevanza dei presunti quesiti non corretti ai fini della non ammissione dei ricorrenti non è stata nemmeno dedotta con precisione, perché né nell’appello, né nel ricorso di I grado, né nell’istanza di revoca la posizione specifica dei ricorrenti è ricostruita. A parte questo rilievo, si osserva che i quesiti con le relative risposte considerate esatte erano stati resi noti in anticipo, e quindi i ricorrenti avrebbe avuto la possibilità di rispondere nel senso voluto dall’amministrazione; si osserva ancora, che apprezzare la correttezza o no delle risposte ai quesiti significa sindacare la discrezionalità dell’amministrazione, e ciò è di regola possibile solo in caso di errori abnormi, che nella specie a prima vista non sembrano ravvisabili;
– sul secondo motivo, non si comprende quale sia, sempre con riferimento ai singoli ricorrenti, la concreta lesione che potrebbe loro derivare da tale previsione, e quindi quale interesse avrebbero a sollevare la questione relativa;
– sul terzo motivo, il numero dei candidati da ammettere è evidentemente risultato di una scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione;
– sul quarto motivo, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare già in passato che introdurre una preselezione informatica del tipo descritto, ove non è predeterminato il punteggio che consente di superarla, che potrebbe anche in concreto coincidere con il punteggio pieno, rientra nella discrezionalità del legislatore, e quindi non contrasta nemmeno con la Costituzione; si tratta infatti di una soluzione che assicura l’interesse al buon andamento della procedura, ammettendovi candidati in numero non eccessivo, e al contempo presuntivamente dotati di una certa preparazione minima: così in particolare C. cost. 7 luglio 2005 n273 e C.d.S. sez. IV ordinanza 8 novembre 2005 n. 5426;
– sul quinto motivo, si osserva che i termini precisi del maggior vantaggio che avrebbero avuto i candidati interessati dal blackout nella specie sono dedotti in termini generici;
– sul sesto motivo, si osserva, ancora una volta, che non è nemmeno allegato se e a quale dei candidati ricorrenti non sia stato consegnato l’esito, e quali conseguenze pregiudizievoli ne sarebbero derivate;
– sul settimo motivo, si osserva che si tratta di una tematica evidentemente riservata alla discrezionalità dell’amministrazione;
– sull’ottavo motivo, in disparte il rilievo per cui non si dice se i presunti impegni di servizio riguardassero i ricorrenti, non è evidentemente possibile scegliere una data rispetto alla quale tutti i possibili interessati non abbiano impegni propri, anche se di servizio;
– sul nono motivo, si osserva infine che non è chiarito come in concreto questa anticipata identificazione sarebbe potuta avvenire;
– le spese di fase si possono compensare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, respinge l’istanza di revoca (ricorso n. 10628/2018).
Spese della presente fase compensate,
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore

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