Sanzioni amministrative e la morte dell’autore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 ottobre 2021| n. 29577.

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi; ne discende la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione alla conseguente ordinanza-ingiunzione – declaratoria che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. – senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza.

Ordinanza|22 ottobre 2021| n. 29577. Sanzioni amministrative e la morte dell’autore

Data udienza 8 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Sanzioni amministrative e la morte dell’autore – Estrazione di materiale da una cava oltre il limite consentito – Morte dell’autore della violazione – Estinzione dell’obbligazione – Intrasmissibilità della sanzione agli eredi ex art. 7 legge n. 689/81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17593/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA DI VERONA, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 472/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s. videro accolta opposizione avverso intimazione di pagamento della somma di Euro 339.858,40 a mezzo ordinanza-ingiunzione della Provincia di Verona, per violazione della Legge Regionale 7 settembre 1982, n. 44, articolo 33, comma 2 – si addebitava ad (OMISSIS) di avere estratto materiale da una cava oltre il quantitativo autorizzato e alla societa’ la solidarieta’ nell’obbligazione -, avendo il Tribunale reputato che l’illecito si fosse prescritto, avendo allo stesso attribuito natura istantanea;
che la Corte d’appello di Venezia, accolta l’impugnazione proposta dalla Provincia di Verona, rigetto’ l’opposizione, avendo valutato l’illecito permanente, sulla scorta della giurisprudenza di legittimita’, in uno al contenuto della norma, la quale, non andava frazionata in due ipotesi (coltivazione abusiva e coltivazione abusiva con danno ambientale);
che avverso la decisione d’appello gli appellati rimasti soccombenti propongono ricorso sulla base di tre motivi e che la Provincia di Verona resiste con controricorso;
che all’approssimarsi dell’adunanza camerale dell’8 giugno 2021 veniva depositata memoria, con documenti, con la quale veniva dichiarata la morte in data 7 dicembre 2016 di (OMISSIS) e si concludeva per la pronuncia di cessazione della materia del contendere per morte dell’incolpato;
considerato che, come varie volte chiarito da questa Corte, la morte dell’autore della violazione amministrativa comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 7, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria puo’ essere effettuata anche in sede di legittimita’ ove il decesso sia documentato ex articolo 372 c.p.c. (Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010, 27650/2018);
considerato, quanto al regolamento delle spese doversi precisare quanto segue:
– il sopravvenire della morte della persona alla quale viene contestata la violazione amministrativa, estinguendo questa impedisce di oltre procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talche’ non vi e’ luogo a regolare le spese e, pertanto, non puo’ trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale;
– diversamente deve affermarsi laddove l’evento estintivo non riguardi tutti i soggetti incolpati, poiche’ l’addebito risulti contestato anche a soggetti non persone fisiche o anche a piu’ persone fisiche, stante che in tal caso la Corte conosce delle doglianze e, quindi, e’ in condizione di accertare la soccombenza virtuale (e’ da presumere che proprio in ragione di cio’ la citata Cass. n. 22199/2010 regolo’ le spese, a dispetto della parimenti citata Cass. n. 27650/2018, la quale dispose non esservi luogo a provvedere);
– nell’ipotesi qui in rassegna il decesso di (OMISSIS), unico soggetto al quale si addebitava la violazione amministrativa, facendo venir meno l’obbligazione, esonerando, quindi, per forza di cose, la societa’ solidalmente obbligata, impedisce l’oltre procedere e, percio’ stesso, non consente di formulare prognosi virtuale di sorta sull’epilogo.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione della violazione amministrativa.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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