Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 31 gennaio 2019, n. 2969.
La massima estrapolata:
La domanda diretta a ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l’altro o gli altri stipulanti.
Sentenza 31 gennaio 2019, n. 2969
Data udienza 2 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12680-2015 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS), che la rappresentano e difendono unitamente all’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 703/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/10/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) per la ricorrente e (OMISSIS) per la controricorrente, che hanno concluso, rispettivamente, per l’accoglimento e per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato, (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, oggi (OMISSIS) s.p.a., conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS), tutti soci della (OMISSIS) s.r.l. esponendo: a) che in data 27.9.2007 era stato concluso tra essa e i convenuti un Accordo Quadro avente ad oggetto la compravendita di un costruendo centro commerciale, denominato “(OMISSIS)” – una volta che lo stesso fosse stato realizzato, commercializzato e aperto al pubblico – e la cessione del 100% delle quote di partecipazione di (OMISSIS) s.r.l., quale soggetto titolare esclusivo delle licenze commerciali afferenti il detto centro commerciale; b) che con tale accordo (OMISSIS) si impegnava all’acquisto del centro commerciale a condizione che entro il termine del 31.10.2008 il predetto centro fosse realizzato a regola d’arte, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 7; fosse costruita la viabilita’ e il viadotto di collegamento tra la Statale (OMISSIS) e Via (OMISSIS) fosse usufruibile e munito delle necessarie autorizzazioni; fossero realizzati i parcheggi in numero non inferiore a 740; il centro commerciale fosse locato a operatori di primario standing per almeno il 95% della superficie con una redditivita’ pari almeno ad Euro 919.600; l’Ipermercato fosse condotto in affitto di ramo di azienda da (OMISSIS); c) che (OMISSIS), contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo, aveva versato ai convenuti l’importo complessivo di Euro 4.290.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e, a parziale garanzia della restituzione di detta caparra, i convenuti avevano consegnato ad (OMISSIS) una garanzia bancaria dell’importo massimo escutibile di Euro 4.290.000,00; d) che, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, (OMISSIS) aveva risolto il contratto preliminare di affitto di ramo d’azienda, che aveva stipulato con (OMISSIS), imputando a quest’ultima la responsabilita’ per l’estremo ritardo nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione del centro commerciale, la mancata realizzazione del viadotto di collegamento, il comportamento fuorviante di (OMISSIS); e) che il recesso di (OMISSIS) aveva comportato l’impossibilita’ sopravvenuta dell’avveramento di una delle condizioni generali per il closing previste dal contratto quadro; gli spazi commerciali all’interno del centro e oggetto di locazione erano inferiori alla percentuale del 95%; si erano verificati notevoli ritardi nello stato di avanzamento dei lavori; f) che (OMISSIS) aveva constatato l’inadempimento e aveva chiesto il versamento del doppio della caparra confirmatoria versata; stante l’inottemperanza dei convenuti a tale richiesta, (OMISSIS) aveva escusso la garanzia bancaria e i convenuti avevano tentato di impedirlo presentando un ricorso ex articolo 700 c.p.c., che era stato rigettato.
(OMISSIS), sulla base di tali circostanze, domandava la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di Euro 8.580.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata.
Si costituivano i convenuti sostenendo l’infondatezza delle pretese avversarie, di cui domandavano il rigetto e formulando domanda riconvenzionale finalizzata a ritenere la caparra, previa restituzione dell’importo di Euro 4.290,000,00 versato all’attrice. In particolare, i convenuti asserivano che le ragioni indicate da (OMISSIS) a fondamento del recesso erano del tutto pretestuose e strumentali ad ottenere in tempi brevissimi risorse finanziarie per far fronte alla situazione di crisi economica in cui versava la propria controllante (OMISSIS) s.p.a.; che l’attrice aveva esercitato il diritto di recesso prima della scadenza del termine previsto per la prestazione della controparte, divenendo in tal modo essa stessa inadempiente ai patti contrattuali; che le inadempienze poste a fondamento del recesso non sussistevano. I convenuti rilevavano che non sussisteva alcun vincolo di solidarieta’ tra (OMISSIS) e i soci dello (OMISSIS) per la quota di Euro 4.200.000,00 ma solo con riguardo alla eventuale restituzione del doppio della caparra di Euro 90.000,00.
Ammesse ed espletate prove orali, con sentenza n. 1133/2011 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di (OMISSIS) – accertando l’inadempimento dei convenuti alle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro – e condannava i convenuti, in via solidale, a corrispondere all’attrice l’importo di Euro 8.580.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria, al netto di quanto gia’ corrisposto da (OMISSIS) s.p.a. e al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponevano appello (OMISSIS) s.r.l. e gli altri convenuti chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell’esecutivita’ della stessa, fossero accolte le domande formulate in primo grado.
Resisteva (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione domandando il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 703/2015 depositata il 13.2.2015, la Corte d’Appello di Milano confermava il diritto di (OMISSIS) s.r.l. a ottenere il pagamento del doppio della caparra confirmatoria; accertava e dichiarava la natura non solidale dell’obbligazione di pagamento e conseguentemente: dichiarava tenuta e condannava (OMISSIS) s.r.l. a corrispondere ad (OMISSIS) l’importo di Euro 8.400.000,00; dichiarava tenuti e condannava tutti gli altri convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento dell’importo di Euro 180.000.00, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l. sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) con controricorso, anch’esso illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto difese. A seguito di proposta di definizione della causa ex articolo 380 bis c.p.c., la Sesta sezione civile-2, con ordinanza interlocutoria n. 4487/2018, ha rimesso la causa alla pubblica udienza, ritenendo insussistenti i requisiti dell’evidenza decisoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente eccepisce la “Nullita’ della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli articoli 102 e 354 c.p.c.”, nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che non sussiste l’eccepito difetto di contraddittorio, in ragione del fatto che le domande delle parti non coinvolgerebbero in alcun modo (OMISSIS), verso cui non sarebbe indirizzata alcuna richiesta (e che non avrebbe assunto alcun impegno), ne’ che avrebbero potuto ad essa derivare obbligazioni vantaggio o pregiudizi, non rilevando il fatto che anche tale societa’ abbia sottoscritto l’accordo; sicche’ la sua partecipazione al giudizio non risulterebbe necessaria, non sussistendo quindi il rilevato difetto di contraddittorio.
1.2. – Con il secondo motivo, proposto in subordine al precedente, la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 1218, 1362, 1372, 1373 e 1375 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”, giacche’ la Corte di merito avrebbe motivato nel senso che per la risoluzione dell’Accordo Quadro fosse sufficiente il mancato avveramento anche di una soltanto delle condizioni e, dunque, con il venir meno del contratto di affitto (OMISSIS), per comportamento negligente di (OMISSIS), la (OMISSIS) sarebbe stata gia’ legittimata alla risoluzione dell’Accordo. Infine, il fatto che (OMISSIS), in difficolta’ finanziarie, abbia proposto la risoluzione consensuale e sia receduta dopo il rifiuto di (OMISSIS), e prima della scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori, avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a dubitare della legittimita’ del recesso e ad escludere la gravita’ dell’inadempimento della (OMISSIS).
2. -Il primo motivo e’ fondato.
2.1. – Va, preliminarmente, rilevato che ai sensi dell’articolo 16.2. del contratto inter partes del 27 settembre 2007 – cui questo Collegio puo’ accedere, essendo anche giudice del fatto ed avendo il potere di esaminare direttamente gli atti di causa (peraltro, su impulso della stessa (OMISSIS) che ne ha trascritto il contenuto in partibus quibus), giacche’ con il motivo in esame e’ stato denunciato un error in procedendo per dedotto difetto dell’attivita’ valutativa del giudice a quo, che puo’ comportare, se del caso, la nullita’ della sentenza impugnata (ex plurimis Cass. n. 5971 del 2018; Cass. n. 10272 del 2017) – viene specificato che “gli adempimenti sopra previsti formeranno un’unica operazione e pertanto le Parti non saranno tenute a compiere quanto previsto nel presente Contratto qualora l’altra parte sia inadempiente, dovendosi intendere tutte le operazioni e gli adempimenti previsti nel presente contratto unitari ed inscindibili tra loro”.
Sottolineata, in termini generali, tale consacrata unitarieta’ ed inscindibilita’, dal contenuto delle singole clausole contrattuali emerge, altresi’ come la (OMISSIS), contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, abbia soggettivamente assunto specifici diritti ed obbligazioni ritenuti dai contraenti essenziali alla realizzazione del programma contrattuale in oggetto (quali la commercializzazione del centro commerciale, la stipula del contratto di locazione del centro medesimo, la scrittura integrativa/modificativa del preliminare (OMISSIS), la richiesta di licenza commerciale supplementare, v. articoli 9.1. e segg.; ovvero quali il diritto al conguaglio in caso di mancato incasso del rendimento garantito, la cessione a (OMISSIS) dei crediti per morosita’ vantati nei confronti di conduttori/affittuari del centro commerciale, v. articoli 14.3. e 14.4.).
2.2. – Sotto diverso profilo, va altresi’ rilevato che la domanda diretta all’accertamento della legittimita’ del recesso ed alla condanna al pagamento del doppio della caparra (che costituisce l’oggetto della controversia), sebbene sia diversa dalla domanda di risoluzione per inadempimento, implica il medesimo effetto della estinzione (per inefficacia ex tunc) del contratto.
Questa Corte ha, infatti, affermato che va “senz’altro condivisa la ricostruzione dottrinaria secondo la quale il diritto di recesso e’ una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null’altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accumunano tanto i presupposti (l’inadempimento della controparte) quanto le consegenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)”. (Cass. sez. un. n. 553 del 2009; secondo la quale, peraltro, “se il recesso non e’ altro che una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone l’inadempimento della controparte, le interazioni rilevanti da esaminare sul piano normativo non sono tanto quelle tra il recesso stesso e le varie forme di risoluzione, quanto quella, pur collegata, tra azione di risarcimento ordinaria e domanda di ritenzione della caparra”) (cfr. anche Cass. n. 28204 del 2013; Cass. n. 10953 del 2012).
In piena conformita’ con le sezioni unite, questa Corte ha ribadito il principio per cui il recesso previsto dall’articolo 1385 c.c., comma 2, presupponendo l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli articoli 1454, 1456 e 1457 cod. civ., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall’inadempimento dell’altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto (Cass. n. 18266 del 2011; cfr. Cass. n. 2999 del 2012). Per cui, ai fini della legittimita’ del recesso di cui all’articolo 1385 cod. civ., come in materia di risoluzione contrattuale, non e’ sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall’articolo 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilita’ del contratto alla stregua dell’economia complessiva del medesimo (Cass. n. 409 del 2012).
2.3. – Se dunque l’azione diretta all’accertamento della legittimita’ del recesso implica l’accertamento della inefficacia del contratto, producendo un effetto analogo alla risoluzione per inadempimento (ossia, come detto) la sopravvenuta inefficacia del contratto e la conseguente integrale eliminazione del rapporto giuridico de quo), ove tale accertamento coinvolga piu’ parti, sussiste la necessita’ del litisconsorzio necessario tra tutti i contraenti, ai sensi dell’articolo 102 c.p.c..
Cio’ in coerenza al principio secondo il quale la domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralita’ di parti (in quella specie preliminare di compravendita) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l’altro o gli altri stipulanti (Cass. n. 9042 del 2016; Cass. 27302 del 2005).
3. – Il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto; ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3 la sentenza impugnata va cassata e, attesa la nullita’ anche della sentenza del Tribunale, la causa va rinviata a quest’ultimo, in persona di altro magistrato, anche per quanto concerne le spese della presente fase e dei precedenti gradi di giudizio.
La gravita’ del vizio lamentato e le conseguenze che ne derivano in termini di nullita’ della sentenza di primo grado e di necessita’ di rimessione della causa al giudice di primo grado, atteso il riscontrato vulnus al principio di integrita’ del contraddittorio, determina l’assorbimento dell’altro motivo del ricorso, peraltro proposto in via subordinata rispetto al primo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e per l’effetto dichiara la nullita’ della sentenza di primo grado. Cassa per l’effetto la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, anche per le spese dei precedenti gradi di merito e di quelle del giudizio di legittimita’.
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