Risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 luglio 2021| n. 20322.

In tema di risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato da un’omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l’amministratore stesso (Nel caso di specie, rigettando il ricorso proposto dal Condominio avverso la sentenza impugnata che lo aveva condannato in sede di gravame ritenendolo responsabile dei danni arrecati al giardino di proprietà di un condomino in conseguenza di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dall’impresa appaltatrice nel fabbricato, il giudice di legittimità ha disatteso il motivo di ricorso con cui il Condominio ricorrente aveva lamentato che il condomino danneggiato non fosse legittimato ad “…esperire azione risarcitoria nei confronti del condominio o degli altri condomini…”).

Ordinanza|16 luglio 2021| n. 20322. Risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni – Lavori di manutenzione – Danni arrecati al giardino privato – Delibera assembleare – Impugnazione – Danno – Accertamento responsabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 19282/2016 R.G. proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e dell’avvocato (OMISSIS), che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso.
– controricorrente –
e
(OMISSIS) s.p.a., (gia’ s.r.l.), c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2217/2016 della Corte d’Appello di Napoli;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2021 del Consigliere Dott. Luigi Abete.

Risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 12.5.2004 (OMISSIS) citava a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli il condominio sito in (OMISSIS).
Esponeva che dal 14.7.2000 all’1.4.2003 era stato proprietario di un appartamento e di una cantinola ricompresi nell’edificio condominiale; che lo stabile condominiale era stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria affidati in appalto alla ” (OMISSIS)” s.r.l.; che, per consentire l’esecuzione dei lavori, aveva rilasciato gli immobili il 2.2.2001, immobili poi riconsegnati con danni di vario genere.
Chiedeva che il condominio fosse condannato a risarcirgli i danni.
2. Si costituiva il condominio di (OMISSIS).
Instava per il rigetto delle avverse domande.
Instava altresi’ per la chiamata in causa, onde essere in ipotesi di condanna manlevato, della ” (OMISSIS)” s.r.l..
3. Non si costituiva la ” (OMISSIS)” s.r.l..
4. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 13981/2009 l’adito tribunale – tra l’altro – dichiarava il difetto di legittimazione passiva del condominio ed accoglieva la domanda nei confronti della ” (OMISSIS)”, che, per l’effetto, condannava a pagare all’attore la somma di Euro 2.207,85, oltre interessi e rivalutazione.
5. La ” (OMISSIS)” s.r.l. proponeva appello.
Resisteva (OMISSIS); esperiva appello incidentale.
Resisteva il condominio di (OMISSIS).
6. Con sentenza n. 2217/2016 la Corte d’Appello di Napoli in accoglimento dell’appello principale rigettava la domanda esperita da (OMISSIS) nei confronti della ” (OMISSIS)”, in parziale accoglimento dell’appello incidentale condannava il condominio a pagare in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 4.837,50, tra l’altro, detratto l’importo a carico dell’appellato in ragione della sua quota millesimale, rigettava la domanda di manleva formulata dal condominio nei confronti della ” (OMISSIS)”.
Evidenziava la corte che il condominio era responsabile nei confronti del (OMISSIS) per i danni arrecati al giardino di cui costui era proprietario.
Evidenziava segnatamente che dalla documentazione prodotta dallo stesso condominio si desumeva che i danni arrecati ai giardini di pertinenza delle unita’ immobiliari poste al piano seminterrato non erano dipesi dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte della ” (OMISSIS)”, ma erano stati conseguenza inevitabile dell’esecuzione delle opere deliberate dal condominio.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il condominio sito in (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
La ” (OMISSIS)” s.p.a. del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese, con distrazione.

 

Risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni

 

8. (OMISSIS) ha depositato memoria.
9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1667 e 1669 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 2, 8 e 13 del contratto di appalto; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Deduce che agli articoli 2, 8 e 13 del contratto di appalto e’ espressamente prevista la responsabilita’ dell’appaltatore per i danni a terzi e che la ” (OMISSIS)” e’ viepiu’ responsabile in considerazione dell’autonomia di cui ha fruito in sede di esecuzione dei lavori.
Deduce che la corte di merito ha erroneamente valutato la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie.
Deduce dunque che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, i danni al giardino gia’ di proprieta’ del (OMISSIS) sono conseguenza dei lavori di consolidamento statico eseguiti dalla ” (OMISSIS)”.
10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Deduce che la corte territoriale avrebbe dovuto ricondurre il pregiudizio lamentato dal (OMISSIS) alla categoria del danno collaterale ed ascriverlo alla s.r.l. appaltatrice ai sensi dell’articolo 2043 c.c..
11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1655, 1665 e 2043 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., degli articoli 8 e 13 del contratto di appalto, degli articoli 21 e 22 del capitolato d’appalto; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Deduce che all’atto della riconsegna degli immobili (OMISSIS) ebbe a dichiarare “di non aver nulla a pretendere” e nessuna riserva ebbe a formulare sulle condizioni del giardino.
Deduce che la corte napoletana ha atteso ad una erronea lettura del contratto e del capitolato d’appalto, non ha tenuto conto dei documenti prodotti ed ha affermato, senza alcuna indicazione normativa, la responsabilita’ del condominio in assenza di risultanze istruttorie deponenti in tal senso, viepiu’ che il (OMISSIS) ha contribuito a tutte le deliberazioni condominiali finalizzate all’approvazione dei lavori di consolidamento.
12. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1136 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Deduce che (OMISSIS), in qualita’ di comproprietario, ha preso parte alle deliberazioni assembleari concernenti i lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale e dunque era ben a conoscenza delle modalita’ di esecuzione delle opere, sicche’ ha provveduto ad accollarsi i relativi rischi.
13. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, che, in ogni caso, sono privi di fondamento e vanno respinti.
14. Una debita puntualizzazione si impone previamente, con precipuo riferimento al quarto motivo di ricorso, motivo che, per certi versi, riveste valenza preliminare nella parte in cui si adduce che (OMISSIS) non era legittimato ad “esperire azione risarcitoria nei confronti del condominio o degli altri condomini” (cosi’ ricorso, pag. 37).
Invero questa Corte spiega che, in tema di risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiche’ il condominio e’ un ente di gestione privo di personalita’ giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condomino che ritenga di essere stato danneggiato da un’omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori (e’ propriamente il caso di cui al ricorso in disamina) dovra’ rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore, in qualita’ di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valutera’ se agire in rivalsa contro l’amministratore stesso (cfr. Cass. 30.9.2014, n. 20557).
Del resto, ai fini del risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprieta’ condominiale, piena e’ l’equiparazione del condomino al terzo (cfr. Cass. 29.1.2015, n. 1674, secondo cui devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiche’ la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilita’ per danni prevista dall’articolo 2051 c.c., non puo’ essere imputata ne’ al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, ne’ al suo amministratore, quale mandatario dei condomini).
15. Evidentemente, nell’alveo della responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., non hanno rilievo ne’ le ragioni di doglianza, specificamente veicolate dal secondo mezzo di impugnazione, secondo cui la corte partenopea non avrebbe individuato a carico del condominio “un qualunque comportamento in contrasto col principio del neminem laedere” (cosi’ ricorso, pag. 29) ed “avrebbe dovuto correttamente inquadrare la fattispecie in quella di danno collaterale o consequenziale ed imputarla all’appaltatore” (cosi’ ricorso, pag. 29), ne’ ha rilievo la ragione di doglianza, specificamente veicolata dal quarto mezzo di impugnazione, secondo cui (OMISSIS) aveva “accettato tutte le opere e lavori da eseguirsi (…) (siccome) partecipe delle decisioni assembleari” (cosi’ ricorso, pag. 36).
16. I mezzi di impugnazione, segnatamente il primo ed il terzo, si qualificano in via esclusiva in relazione alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Occorre tener conto che con gli esperiti mezzi il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte d’appello ha atteso (“nel caso di specie e’ evidente (…) che (…) l’appaltatore (…) e’ l’unico ed esclusivo responsabile dei danni provocati al (OMISSIS)”: cosi’ ricorso, pag. 25; “attraverso una corretta ricostruzione dei fatti e documenti di puo’ giungere a ritenere responsabile la societa’ (OMISSIS) (…)”: cosi’ ricorso, pag. 34). Del resto, e’ propriamente il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
Ovviamente le addotte censure rilevano – se del caso – oltre che nel solco della previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
17. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.
Per un verso, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite teste’ menzionata – e tra le quali di certo non e’ annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.
In particolare, la corte di merito ha specificato che la ” (OMISSIS)” non era contrattualmente tenuta al ripristino dei giardini; che invero l’articolo 2 del contratto d’appalto prevedeva l’esecuzione di lavori di ripristino unicamente negli appartamenti e nelle unita’ immobiliari (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).
Altresi’, ha evidenziato che la dichiarazione resa dall’appellante incidentale e di cui al verbale di riconsegna del 26.3.2002 era rivolta in via esclusiva alla ” (OMISSIS)” e non esplicava alcuna valenza nei confronti del condominio (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).
Per altro verso, la corte territoriale di certo non ha omesso la disamina del fatto decisivo.
18. D’altra parte, il ricorrente censura – come emerge dall’enunciazione, dapprima operata, dei passaggi essenziali degli esperiti motivi di ricorso – l’asserita omessa ed erronea valutazione delle risultanze di causa.
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
19. Si tenga conto, in pari tempo, con l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volonta’ dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355), violazione di regole ermeneutiche ed omesso esame di fatto decisivo che per nulla si scorgono nel caso di specie.
Ovviamente ne’ la censura ex n. 3 ne’ la censura ex n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).
Tanto, propriamente, si puntualizza con riferimento alla pretesa parziale ed inesatta lettura del contratto d’appalto e del capitolo d’appalto cui la Corte d’Appello di Napoli avrebbe atteso.
20. In dipendenza del rigetto del ricorso il condominio ricorrente va condannato a rimborsare sia al controricorrente (OMISSIS) sia all’avvocato (OMISSIS) – difensore della controricorrente ” (OMISSIS)” s.p.a. (gia’ s.r.l.) – il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimita’.
La liquidazione segue come da dispositivo.
21. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Condominio di (OMISSIS), a rimborsare al controricorrente, (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, Condominio di (OMISSIS), a rimborsare all’avvocato (OMISSIS), difensore anticipatario della ” (OMISSIS)” s.p.a. (gia’ s.r.l.), le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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