L’omessa pronuncia e domanda inammissibile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 luglio 2021| n. 20363.

L’omessa pronuncia e domanda inammissibile.

L’omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. (Fattispecie in tema di accertamento sintetico del reddito in cui il contribuente lamentava, in sede di legittimità, l’omesso esame da parte della CTR del reale prezzo di acquisto del credito fondiario in contestazione senza aver precisato nel ricorso per cassazione come lo avesse provato, donde la rilevata aspecificità della critica).

Ordinanza|16 luglio 2021| n. 20363. L’omessa pronuncia e domanda inammissibile

Data udienza 28 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Irpef – Accertamento sintetico – Condizioni di applicabilità – Domanda inammissibile – Vizio di omessa pronuncia – Conseguenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita in premessa all’atto di nomina con revoca del precedente difensore, dall’Avv.to (OMISSIS), che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, al (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 207, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 7.10.2013 e pubblicata il 18.12.2013;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.

L’omessa pronuncia e domanda inammissibile

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di infruttuoso svolgimento della procedura di accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate notificava il 24.11.2008 (ric., p. 4) a (OMISSIS), esercente attivita’ libero professionale di architetto, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto il maggior reddito accertato di Euro 132.579,34 (sent. Ctr, p. I), ai fini Irpef, utilizzandosi le forme dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro, in riferimento all’anno 2003.
2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma proponendo plurime contestazioni e lamentando, tra l’altro, l’incostituzionalita’ del redditometro, l’inapplicabilita’ dell’accertamento sintetico nel caso di specie, e l’erroneita’ della valutazione dell’Ufficio secondo cui avrebbe realizzato un cospicuo incremento patrimoniale mediante acquisto di un credito fondiario, perche’ in realta’ l’acquisto non era avvenuto con fondi propri. La Ctp reputava infondata l’impugnativa e rigettava il ricorso proposto dal contribuente.
3. (OMISSIS) gravava di appello la decisione assunta dalla Ctp innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio e rinnovava le proprie contestazioni, segnalando che occorreva anche tener conto dell’apporto reddituale del coniuge, e comunque insistendo nel criticare l’erroneita’ delle valutazioni espresse dall’Ufficio finanziario, perche’ l’apparente incremento finanziario dipendente dall’acquisto del credito fondiario non era a lui imputabile, in quanto conseguito mediante fondi messi a disposizione da terzi. Per quanto piu’ specificamente d’interesse, la Ctr osservava che in atti non risultava allegata la copia dell’atto di acquisto di crediti fondiari “per un valore di Euro 554.885,00, indicato dall’Agenzia delle entrate con i dati di riferimento, la cui esistenza non e’ contestata dal contribuente” (sent. Ctr., p. III). Quest’ultimo, invero, ha contrastato le valutazioni operate dall’Agenzia sostenendo che il denaro utilizzato per l’acquisto del credito fondiario non era proprio, ma era stato fornito da terzi con promessa di restituzione. La Ctr ha pero’ osservato che, non essendovi alcuna prova che le somme fossero state restituite, ed essendo ampiamente elasso il tempo previsto, le risorse dovevano essere comunque ritenute proprie del (OMISSIS), e pertanto idonee ad integrare le sue complessive disponibilita’ patrimoniali, come reputato dall’Ente impositore. In conseguenza rigettava il ricorso proposto dal contribuente.
4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr del Lazio ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Il ricorrente ha pure depositato memoria, cui ha anteposto atto di nomina di nuovo difensore in sostituzione del precedente.

 

L’omessa pronuncia e domanda inammissibile

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente contesta la nullita’ della impugnata sentenza pronunciata dalla Ctr del Lazio, per aver violato il disposto di cui all’articolo 112 c.p.c., avendo omesso l’esame e la pronuncia su due eccezioni, aventi ad oggetto: l’esatto importo di acquisto del credito fondiario in contestazione, nonche’ il rilievo, ai fini dell’accertamento oggetto di causa, dell’adesione del ricorrente alla definizione automatica dei redditi ai sensi della L. n. 289 del 2002, articolo 7, in due riprese.
2. Mediante il proprio secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente critica la violazione dell’articolo 111 Cost., in cui e’ incorsa l’impugnata Ctr per avere adottato una motivazione soltanto apparente in relazione alla questione proposta dal contribuente, ed avente ad oggetto l’inutilizzabilita’ del metodo di accertamento sintetico quando mediante lo stesso si giunga a determinare il reddito in una misura che risulti palesemente incongruente, per eccesso, rispetto a quello determinabile utilizzando criteri di calcolo diversi.
3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 111 Cost., in cui e’ incorsa l’impugnata Ctr riconoscendo, prima, che le somme utilizzate per l’acquisto del credito fondiario erano state fornite da terzi ed affermando, poi, che l’acquisto era stato effettuato con redditi propri del (OMISSIS) e non dichiarati al fisco.
4. Mediante il proprio quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “in subordine rispetto al primo motivo di ricorso” (ric., p. 28), il contribuente censura la violazione dell’articolo 111 Cost., in cui e’ incorsa l’impugnata Ctr per aver totalmente omesso la motivazione circa due questioni essenziali proposte dal ricorrente, e relative all’esatto importo di acquisto del credito fondiario in contestazione ed al rilievo, ai fini dell’accertamento oggetto di causa, dell’adesione del ricorrente alla definizione automatica dei redditi ai sensi della L. n. 289 del 2002, articolo 7, effettuata in due riprese.
5. Mediante il primo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione delle critiche proposte, il contribuente, in relazione ai profili della nullita’ della sentenza e della violazione di legge, contesta la decisione adottata dalla impugnata Ctr per non aver esaminato due specifiche questioni proposte da esso ricorrente, ed aver omesso di pronunciare sul punto.
Il ricorrente ha cura di indicare come abbia introdotto e coltivato i propri argomenti nei gradi di merito; nondimeno le critiche appaiono mal proposte.
Il contribuente lamenta che la Ctr non ha esaminato il proprio argomento secondo cui il reale prezzo di acquisto del credito fondiario in contestazione non era stato pari ad Euro 554.885,00, come indicato dall’Agenzia delle entrate, bensi’ ad Euro 470.000,00. Il ricorrente non ha pero’ cura di precisare come avesse provato il reale prezzo di acquisto del credito. Peraltro, la Ctr scrive che il prezzo e’ stato indicato dall’Amministrazione finanziaria desumendolo da un atto pubblico (o scrittura privata autenticata regolarmente registrata), di cui il contribuente non aveva contestato l’esistenza. Le risultanze di questo documento, inoltre, non sono state poste in discussione dal ricorrente neppure in sede di impugnazione per cassazione.

 

L’omessa pronuncia e domanda inammissibile

 

Allo stato degli atti di causa, pertanto, la critica introdotta dal ricorrente difetta di specificita’, ed in particolare con riferimento all’indicazione delle prove che avrebbe prodotto a sostegno delle proprie deduzioni, anche con riferimento alla loro proposizione nei gradi di merito, e deve pertanto valutarsi inammissibile. Non deve pertanto ravvisarsi un vizio per non avere la Ctr pronunciato sul punto. Questa Corte, invero, ha condivisibilmente gia’ avuto modo di precisare che “l’omessa pronuncia” del giudice dell’appello, “qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito”, Cass. 25.9.2018, n. 22784.
5.1. Analoghe considerazioni devono proporsi in relazione all’ulteriore contestazione di omessa pronuncia proposta dal ricorrente. Il contribuente lamenta di avere aderito in due occasioni, nel 2003 e nel 2004, alla normativa condonistica di cui alla L. n. 289 del 2002, articolo 7, e ritiene che, in conseguenza, “l’Ufficio avrebbe dovuto imputare buona parte delle risorse finanziarie necessarie per il sostenimento della spesa per incrementi patrimoniali, a redditi non tassati riferibili alle annualita’ coperte da Concordato per anni pregressi” (ric., p. 17). La contestazione, pero’, difetta di specificita’, perche’ non segnala in relazione a quali anni i condoni sono stati richiesti ed in relazione a quali importi, neanche indicando in qual modo sia stata fornita la prova dei propri argomenti. Soprattutto, il ricorrente neppure indica, e tantomeno segnala come avesse provato, l’ammontare delle risorse finanziarie che dovrebbe essere imputato alla spesa per incrementi patrimoniali conseguiti nel 2003, anno d’imposta in esame nel presente giudizio, e la contestazione deve pertanto essere ritenuta inammissibile, anche in riferimento ai gradi di merito del giudizio, con le conseguenze che si sono in precedenza illustrate, e devono essere al proposito confermate.
Il primo ed il quarto motivo di ricorso devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
6. Il ricorrente lamenta, con il suo secondo motivo di impugnazione, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Ctr per aver adottato una motivazione solo apparente sulla questione della inutilizzabilita’ dell’accertamento sintetico quando lo stesso conduca a determinare il reddito del contribuente in misura palesemente incongruente, per eccesso, rispetto a quella quantificabile adottando diversi criteri di valutazione.
Anche in questo caso il motivo di ricorso presenta evidenti limiti di specificita’, e risulta comunque infondato per difetto di indicazione delle prove eventualmente prodotte nei gradi di merito. La Ctr, come riporta il ricorrente, ha osservato che “la documentazione prodotta dal contribuente all’Ufficio… non e’ stata ritenuta idonea a suffragare la “prova contraria” al contenuto della rettifica reddituale, con uno “scostamento” di oltre un quarto rispetto all’imponibile dichiarato”.

 

L’omessa pronuncia e domanda inammissibile

 

 

Ad un simile argomento il contribuente avrebbe dovuto replicare indicando mediante quale documentazione avesse invece offerto la richiamata prova contraria. Neppure allega di avere assicurato una simile prova documentale il ricorrente, il quale segnala di svolgere “la propria attivita’ lavorativa da oltre 30 anni ed e’ piu’ che ragionevole presumere che in tale periodo abbia accumulato risorse finanziarie per giustificare un incremento patrimoniale addebitabile alla annualita’ “de qua” di Euro 132.579,34″ (ric., p. 22). Propone, pertanto, soltanto argomenti verbali, senza assicurare alcun riscontro documentale alle proprie affermazioni, senza offrire alcuna prova che disponesse delle risorse utilizzate per conseguire incrementi patrimoniali nell’anno 2003, perche’ le aveva accumulate in anni precedenti. Afferma che “il reddito induttivamente ricostruito risulti manifestamente incongruente con il profilo reddituale del soggetto sottoposto a verifica” (ric., p. 23), ma non indica come ritenga di aver provato la circostanza.
Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
7. Mediante il proprio terzo motivo di impugnazione, indicato come proposto contestando una violazione di legge (articolo 111 Cost.), il ricorrente censura l’impugnata Ctr per aver adottato una motivazione “affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (ric., p. 24), riconoscendo in un primo momento che le somme per l’acquisto del credito fondiario gli erano state fornite da terzi ed affermando, in un secondo momento, che l’acquisto era stato effettuato con redditi propri del (OMISSIS) e non dichiarati al fisco.
La contestazione, nella parte in cui lamenta un vizio di contraddittorieta’ della motivazione, risulta inammissibile in considerazione del testo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, applicabile al presente giudizio, tenuto conto che la impugnata sentenza della Ctr e’ stata depositata il 18.12.2013.
Tanto premesso, sul punto la Ctr osserva che il contribuente ha contrastato le valutazioni operate dall’Agenzia invocando una scrittura privata, datata 19.7.2006, con “la quale il Sig. (OMISSIS) per subentrare alla ” (OMISSIS)” s.r.l. nei diritti derivanti da un contratto preliminare stipulato tra la societa’ e la ” (OMISSIS)” s.r.l. nell’acquisto di un credito fondiario garantito da ipoteca… ha ottenuto la provvista finanziaria di Euro 445.000,00 dalla ” (OMISSIS)” tramite assegni circolari direttamente intestati alla ” (OMISSIS)”, con l’obbligo di ritrasferire successivamente l’intero credito alla ” (OMISSIS)” al corrispettivo preconcordato di Euro 470.000,00″. Tuttavia, prosegue il giudice del gravame, “non e’ stata fornita prova dal contribuente relativamente al ritrasferimento… che… doveva avvenire entro il 31 ottobre 2006”. In presenza di un “ritrasferimento promesso e non realizzato”, quindi, “la spesa di incremento patrimoniale, correttamente calcolata dall’Ufficio in quote costanti nell’anno in cui e’ stata effettuata e nei cinque precedenti, costituisce pertanto elemento sintomatico di complessiva capacita’, idoneo a rettificare, con le altre componenti valutate, il reddito effettivo rispetto a quello dichiarato” (sent. Ctr, p. III s.).
In sostanza la Ctr ha ritenuto, esprimendo il giudizio sul fatto di sua competenza, che non essendo stata assicurata la prova del versamento di somme dal contribuente alla societa’ (OMISSIS), il denaro utilizzato per l’acquisto del credito fondiario, come del resto risultante dall’atto di compravendita, debba considerarsi proprio del (OMISSIS), e rappresentativo della sua capacita’ patrimoniale. Il contribuente neppure in questa sede ha fornito la prova di avere effettuato versamenti in favore della societa’ PMI, e neppure ha provveduto a dimostrare la sicura infondatezza dell’argomento sostenuto dalla Ctr.
Anche il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. Deve inoltre darsi atto che ricorrono le condizioni perche’ sia dovuto dal ricorrente il versamento degli oneri relativi al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, e le liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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