Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26770.
La massima estrapolata:
Non e’ riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non e’ qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrita’ affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della “qualita’ della vita”.
Il giudice a quo ha negato la risarcibilita’ del danno non patrimoniale derivante dal ferimento dell’animale di affezione uniformandosi all’orientamento gia’ fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte
Ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26770
Data udienza 13 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22301/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 505/2017 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 03/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con sentenza resa in data 3/3/2017, il Tribunale di Lucca, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (ridimensionandolo) l’importo riconosciuto dal giudice di primo grado in favore di (OMISSIS) per il risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito dell’investimento stradale del proprio cane, provocato dall’autovettura condotta da (OMISSIS), proprietaria dell’autoveicolo assicurato da (OMISSIS) s.p.a.;
che, nel liquidare il ridetto risarcimento, il giudice d’appello ha rilevato come l’originario attore non avesse fornito alcuna prova dell’avvenuto investimento dello stesso (OMISSIS) in occasione del sinistro dedotto in giudizio, essendo rimasta dimostrata la circostanza del solo investimento del relativo cane;
che, pertanto l’unico danno risarcibile in favore dell’originario attore doveva identificarsi nel costo per le cure del cane, attesa, sotto altro profilo, l’irrisarcibilita’ del danno non patrimoniale rivendicato dal (OMISSIS) in relazione alla circostanza dell’avvenuto ferimento del suo animale di affezione;
che, avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione;
che nessun intimato ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380 bis, le parti non hanno presentato memoria;
considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice a quo erroneamente trascurato di considerare il decisivo significato probatorio del referto di pronto soccorso e della certificazione medica radiologica prodotti in giudizio, pervenendo in modo illogico e contraddittorio all’accertamento negativo dell’avvenuto investimento dello stesso (OMISSIS) in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio;
che il motivo e’ inammissibile;
che, al riguardo, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza e’ impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”;
che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimita’, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimita’ ai soli casi d’inesistenza della motivazione in se’ (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioe’ che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, la’ dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);
che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, gia’ del tutto consolidato, secondo cui non e’ consentito richiamare la corte di legittimita’ al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non gia’ l’omissione rilevante ai fini dell’articolo 360, n. 5 cit., bensi’ la congruita’ del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearita’ argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede, avendo peraltro il ricorrente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisivita’ della mancata considerazione, da parte del giudice a quo, delle occorrenze di fatto asseritamente dallo stesso trascurate (ove cosi’ eventualmente interpretabili), e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;
che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 12 preleggi, nonche’ dell’articolo 113 c.p.c., comma 1, articolo 116 c.p.c., comma 1, articoli 61 e 62 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il giudice d’appello erroneamente governato il significato probatorio delle fonti di prova complessivamente acquisite nel corso del giudizio, travisando integralmente il contenuto delle stesse e pervenendo alla contraddittoria conclusione della mancata prova dell’investimento della persona del (OMISSIS) in occasione del sinistro oggetto di causa;
che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 111 Cost., e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5), per avere la corte territoriale dettato una motivazione perplessa, contraddittoria e complessivamente incongrua in relazione alla circostanza di fatto relativa all’avvenuto investimento del (OMISSIS) in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio;
che entrambi i motivi sono inammissibili;
che, con i motivi in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensi’ alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in se’ incontroverso, insistendo propriamente il (OMISSIS) nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;
che, nel caso di specie, al di la’ del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruita’ dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessita’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
che, cio’ posto, i motivi d’impugnazione cosi’ formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimita’ della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
che, allo stesso modo, sotto il profilo della dedotta violazione dell’articolo 116 c.p.c., e’ appena il caso di rilevare come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 116 c.p.c.(norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) e’ idonea ad integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime) (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 – 01);
che, peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);
che, nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5) – si e’ limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, da parte del tribunale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimita’;
che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 2043 e 2059 c.c., in combinato disposto con gli articoli 2 e 13 Cost. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente negato la risarcibilita’ del danno non patrimoniale derivante dal ferimento dell’animale di affezione, trattandosi di conseguenze dannose di ordine non patrimoniale legittimamente risarcibili sulla base delle norme di legge richiamate;
che il motivo e’ inammissibile;
che, al riguardo, varra’ evidenziare come, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, il ricorso e’ inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
che, in particolare, in tema di giudizio di legittimita’, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilita’ del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);
che, nel caso di specie, il giudice a quo ha negato la risarcibilita’ del danno non patrimoniale derivante dal ferimento dell’animale di affezione uniformandosi all’orientamento gia’ fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale non e’ riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non e’ qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrita’ affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della “qualita’ della vita” (Sez. 3, Sentenza n. 14846 del 27/06/2007, Rv. 597917 – 01);
che, rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimita’, l’odierno ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti;
che, peraltro, l’eventuale (e invocata) rimeditazione del tema del danno patrimoniale da lesione dell’animale di affezione non risulta adeguatamente prospettata, in questa sede, in relazione alla (meno grave) ipotesi del suo ferimento (rispetto all’occorrenza dell’uccisione), vieppiu’ con specifico riguardo all’indicato pregiudizio delle ragioni non patrimoniali della persona danneggiata, apprezzabili sul piano dei valori e degli interessi di rilievo costituzionale concretamente compromessi;
che, pertanto, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso;
che non vi e’ luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede;
che, viceversa, dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 1 bis, dello stesso articolo 13.
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