Risarcimento danni e non frazionabilità ed il Principio di unitarietà

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 agosto 2021| n. 22879.

Risarcimento danni e non frazionabilità ed il Principio di unitarietà.

Nell’ambito di un giudizio risarcitorio la domanda, in assenza di una specifica diversa manifestazione di volontà dell’attore, comprende tutti i possibili pregiudizi causalmente riconducibili all’inadempimento o al fatto illecito, con la conseguenza che, da un lato, alle indicazioni delle voci contenute nell’atto introduttivo si deve riconoscere un valore meramente esemplificativo, dall’altro la domanda stessa si intende estesa ai pregiudizi che si produrranno nel corso del giudizio e, pertanto, è consentita a chi agisce, non solo la modifica quantitativa dell’originaria domanda, ma anche l’allegazione di un pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quello inizialmente dedotto, se manifestatosi a giudizio già instaurato e derivato dal medesimo fatto illecito.

Sentenza|13 agosto 2021| n. 22879. Risarcimento danni e non frazionabilità ed il Principio di unitarietà

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Impiego pubblico – Sanità – Pensionamento anticipato – Risarcimento danni – Non frazionabilità – Principio di unitarietà – Portata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7970-2015 proposto da:
A.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) LANCIANO-VASTO-CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e sul ricorso 9118-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente principale –
contro
A.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) LANCIANO-VASTO-CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 716/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/09/2014 R.G.N. 830/2013 per il ricorso R.G.N. 7970/2015;
avverso la sentenza n. 982/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 01/10/2015 R.G.N. 830/2013 per il ricorso R.G.N. 9118/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
i P.M. rispettivamente in persona dei Sostituti Procuratori Generali Dott. FRESA Mario, e Dott. GIACALONE GIOVANNI, visto il Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, hanno depositato conclusioni scritte.

Risarcimento danni e non frazionabilità ed il Principio di unitarietà

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’ Appello di L’Aquila con la sentenza parziale n. 716/2014 ha accolto l’appello di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato il ricorso e ha dichiarato il diritto dell’appellante ad essere risarcito dall’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) Lanciano Vasto – Chieti dei danni subiti in conseguenza del pensionamento anticipato, rinviando alla sentenza definitiva la quantificazione del risarcimento.
2. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello, ha rilevato in punto di fatto che il (OMISSIS) aveva instaurato in data 6 giugno 2003 un primo giudizio per ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale cagionato dalla condotta illecita tenuta dal datore di lavoro, che aveva determinato l’insorgenza della patologia dalla quale il ricorrente era affetto (disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso misto cronico). L’inadempimento, il danno ed il nesso causale erano stati accertati dal Tribunale di Chieti con sentenza n. 127/2008, passata in giudicato.
Pendente il giudizio, la ASL aveva avviato l’8 luglio 2003 l’iter per l’accertamento dell’idoneita’ al lavoro del dipendente ed il procedimento si era concluso il 30 settembre 2003 con l’atto di collocamento in quiescenza del (OMISSIS), ritenuto non idoneo in modo assoluto e permanente a svolgere le mansioni proprie della qualifica rivestita.
3. Il giudice d’appello ha escluso l’eccepita improcedibilita’ o inammissibilita’ della domanda sul rilievo che il danno da pensionamento anticipato era sorto in epoca successiva alla proposizione del primo giudizio, con la conseguenza che non poteva essere richiesto in quella sede.
Ha poi ritenuto fondata l’azione risarcitoria in quanto risultava documentalmente provato che quella stessa patologia insorta a seguito della condotta illecita del datore aveva determinato l’incapacita’ lavorativa e, quindi, un danno patrimoniale, da quantificare tenendo conto delle differenze fra le retribuzioni perse sino al raggiungimento del limite di eta’ ed il trattamento pensionistico, del minor importo ricevuto a titolo di trattamento di fine servizio, dell’incidenza negativa sui ratei di pensione.
4. Con la sentenza definitiva n. 482/2015 la Corte, richiamate le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, ha condannato la Asl al pagamento della complessiva somma di Euro 83.986,43, per le retribuzioni perse fino all’eta’ pensionabile, e di Euro 19.807,57 a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto.

 

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5. Con un primo ricorso iscritto al n. 7970/2015 e’ stata domandata dalla Asl (OMISSIS) di Lanciano – Vasto – Chieti la cassazione della sentenza parziale sulla base di tre motivi, ai quali (OMISSIS) ha resistito con tempestivo controricorso.
6. Per la cassazione della sentenza definitiva il (OMISSIS) ha proposto ricorso iscritto al n. 9118/2016 affidato ad un unico motivo al quale ha opposto difese la ASL che, in via incidentale, ha riproposto le censure formulate avverso la pronuncia parziale.
7. In entrambi i giudizi la Procura Generale ha concluso Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8 bis, convertito in L. n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso n. 7970/2015, l’accoglimento del ricorso principale iscritto al n. 9118/2016, la dichiarazione di inammissibilita’ dell’impugnazione incidentale proposta dalla ASL in quest’ultimo giudizio.
8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre disporre la riunione del giudizio iscritto al n. 9118/2016 R.G. a quello n. 7970/2015 R.G., in ragione dell’orientamento consolidato di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui “i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello previsto dall’articolo 335 c.p.c. – della proposizione di piu’ impugnazioni contro una medesima sentenza” (Cass. n. 9192/2017 e negli stessi termini Cass. n. 17603/2019).
2. Il ricorso principale della ASL proposto avverso la sentenza non definitiva denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 434 e 348 bis c.p.c. perche’ l’appello proposto dal (OMISSIS) doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto privo di una parte argomentativa idonea a confutare e contrastare con la necessaria specificita’ il percorso motivazionale seguito dal primo giudice. In via subordinata l’azienda ricorrente sostiene che l’impugnazione non aveva “ragionevole probabilita’ di accoglimento” in quanto fondata su principi contrastanti con le posizioni espresse dalla dottrina e con orientamenti giurisprudenziali consolidati.
3. La seconda censura, rubricata “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del principio della Cassazione in materia di unitarieta’ del diritto al risarcimento del danno”, addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto l’azione proponibile, nonostante che nel primo giudizio non fosse stata formulata alcuna riserva in ordine alla richiesta di ulteriori voci di danno. La ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che il principio della unitarieta’ del risarcimento del danno impedisce una successiva azione anche nell’ipotesi in cui l’ulteriore pretesa prospetti profili diversi rispetto a quelli gia’ apprezzati nel precedente giudicato.
4. La terza critica denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. nonche’ la violazione “del principio della cassazione in materia di risarcimento del danno patrimoniale”. Premesso che il danno biologico non si traduce automaticamente anche in un pregiudizio patrimoniale, la ricorrente deduce che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che il pensionamento anticipato fosse dipeso dalla condotta del datore di lavoro gia’ qualificata illecita e che in assenza di quest’ultima la prestazione lavorativa sarebbe stata resa sino al 65 anno di eta’. Evidenzia che nel primo giudizio il consulente tecnico d’ufficio aveva ritenuto che il (OMISSIS) presentasse una “fragilita’ psichica di base” ed aveva quantificato nella misura del solo 12% l’invalidita’, sicche’ non poteva il giudice d’appello ritenere sufficiente, ai fini della prova del nesso causale fra inadempimento e pensionamento anticipato determinato dalla inidoneita’ al lavoro, il verbale della visita medica effettuata dal Servizio di Medicina Legale e del Lavoro della ASL di Chieti.

 

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5. (OMISSIS) con l’unico motivo di ricorso, formulato avverso la sentenza definitiva ed iscritto al n. 9118/2016 R.G., denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti – violazione articolo 277 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, sub 5)” e addebita alla Corte territoriale di non avere deciso su tutte le domande proposte, avendo erroneamente limitato il risarcimento al danno patrimoniale verificatosi nel periodo 1/10/2003 – 16/12/2015 ed alle differenze sul trattamento di fine servizio. Con il ricorso introduttivo e con l’atto d’appello era stato domandato anche il danno pensionistico derivato dal mancato raggiungimento dell’anzianita’ contributiva massima e questo danno, riconosciuto nella sentenza parziale ma non in quella definitiva, era stato quantificato dal consulente tecnico d’ufficio.
6. Nel giudizio iscritto al n. 9118/2016 la ASL, con ricorso incidentale, ha riproposto i motivi di censura gia’ formulati avverso la sentenza non definitiva ed ha poi svolto considerazioni sull’inammissibilita’ e sull’infondatezza del ricorso avversario.
7. Il primo motivo del ricorso principale e’ inammissibile perche’ formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4.
La giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte e’ giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti e’ subordinato al rispetto delle regole di ammissibilita’ e di procedibilita’ stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimita’ (Cass. S.U. n. 8077/2012).
La parte, quindi, non e’ dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perche’ la Corte di Cassazione, anche quando e’ giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non gia’ alla loro ricerca (Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010).

 

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Dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificita’ dei motivi di impugnazione, la censura potra’ essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello (Cass. n. 29495/2020).
Non e’ neppure sufficiente per assicurare la completezza del ricorso che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilita’, dall’articolo 369 c.p.c., n. 4, indicando la sede nella quale l’atto processuale e’ reperibile, perche’ l’articolo 366 c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 5 richiede che al giudice di legittimita’ vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessita’ di accedere a fonti esterne, mentre la produzione e’ finalizzata a permettere l’agevole reperibilita’ del documento o dell’atto la cui rilevanza e’ invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (Cass. 28.9.2016 n. 19048).
Nel caso di specie l’Azienda ricorrente si e’ limitata ad argomentare sulle ragioni della dedotta violazione dell’articolo 434 c.p.c., ma non ha riportato nel ricorso, quantomeno nelle parti essenziali, il contenuto della sentenza di primo grado e dell’impugnazione e l’omissione si traduce in una non completa individuazione dell’error in procedendo.
8. E’, invece, ammissibile e fondato il secondo motivo.
Quanto al primo aspetto rileva il Collegio che il requisito di specificita’ dei motivi, imposto dall’articolo 366 c.p.c., n. 4, non va inteso in senso formale e non rende necessaria la previa individuazione, nel titolo, delle norme di legge che si assumono violate, ma comporta solo l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimita’ di individuare la volonta’ dell’irnpugnante e stabilire se la stessa, cosi’ come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimita’ sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c. (Cass. S.U. n. 17931/2013).
L’Azienda ricorrente nella rubrica ha denunciato la “violazione del principio dell’unitarieta’ del diritto al risarcimento del danno” e nel corpo del motivo ha illustrato la censura, anche attraverso il rinvio per relationem alla giurisprudenza dli questa Corte in tema di infrazionabilita’ dell’azione risarcitoria, sicche’ il requisito di specificita’ non puo’ essere escluso per il solo fatto che non siano state individuate le norme, sostanziali e processuali, sulle quali quell’orientamento, con chiarezza invocato, riposa.

 

Risarcimento danni e non frazionabilità ed il Principio di unitarietà

 

8.1. L’unitarieta’ del diritto al risarcimento del danno, che si traduce sul piano processuale nel principio dell’infrazionabilita’ della domanda risarcitoria, da tempo e’ stata affermata da questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 15523/2019; Cass. n. 2038/2019; Cass. n. 11789/2017; Cass. n. 22514/2014), che ne ha tratto quale conseguenza l’inammissibilita’ dell’azione, successivamente proposta in relazione al medesimo fatto illecito, nei casi in cui il diritto al risarcimento era gia’ stato fatto valere con una prima iniziativa assunta in sede giudiziale (Cass. n. 17019/2018; Cass. n. 22503/2016).
Sempre sul principio dell’unitarieta’ riposa, poi, l’orientamento secondo cui nell’ambito di un giudizio risarcitorio la domanda, in assenza di una specifica diversa manifestazione di volonta’ dell’attore, comprende tutti i possibili pregiudizi causalmente riconducibili all’inadempimento o al fatto illecito, con la conseguenza che, da un lato, alle indicazioni delle voci contenute nell’atto introduttivo si deve riconoscere un valore meramente esemplificativo (Cass. n. 15523/2019), dall’altro la domanda stessa si intende estesa ai pregiudizi che si produrranno nel corso del giudizio (Cass. n. 11789/2017) e, pertanto, e’ consentita a chi agisce, non solo la modifica quantitativa dell’originaria domanda, ma anche l’allegazione di un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto a quello inizialmente dedotto, se manifestatosi a giudizio gia’ instaurato e derivato dal medesimo fatto illecito (Cass. n. 2038/2019; Cass. n. 9453/2013; Cass. n. 16819/2003).
In tal modo il principio dell’unitarieta’ della domanda, del diritto e del processo risarcitorio e’ stato armonizzato con quello della necessaria integralita’ del risarcimento, assicurata dalla possibilita’ concessa al danneggiato di far valere anche i danni non ancora apprezzabili al momento dell’instaurazione del giudizio e verificatisi in corso di causa.
Il bilanciamento cosi’ realizzato produce, poi, effetti sulla delimitazione dell’efficacia oggettiva del giudicato perche’, una volta affermata l’unitarieta’ del danno e ritenuta ammissibile la deduzione anche dei pregiudizi verificatisi in pendenza del giudizio, questi ultimi, se non espressamente dedotti, rilevano ai finii del deducibile, e cio’ impedisce che gli stessi possano essere fatti valere in un successivo giudizio risarcitorio, nel quale si discuta degli effetti della medesima condotta inadempiente o illecita, esauritasi al momento dell’instaurazione della prima controversia.
L’unitarieta’ del danno e l’infrazionabilita’ della domanda risarcitoria, declinate nei termini sopra esposti, comportano, quindi, che una nuova domanda risarcitoria sara’ proponibile nei soli casi in cui si sia protratta la condotta illecita ed il danno sia riferibile ad un’azione sopravvenuta, oppure qualora si manifesti a giudizio gia’ concluso, non un mero sviluppo o un aggravamento del danno gia’ insorto, bensi’ una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella esteriorizzatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile (in questi casi, infatti, secondo Cass. S.U. n. 580/2008 e Cass. S.U. n. 5023/2010 il diritto al risarcimento acquista una sua autonomia rispetto a quello relativo alle conseguenze pregiudizievoli gia’ verificatesi, autonomia che rileva ai fini della decorrenza del termine di prescrizione).
In tal senso questa Corte si e’ gia’ espressa, quanto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, ed e’ pervenuta alla dichiarazione di inammissibilita’ della seconda domanda, sia in relazione ad azioni successive con le quali erano stato dedotti danni ulteriori verificatisi in conseguenza della medesima condotta vessatoria (Cass. n. 5308/2016), sia con riferimento alla domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno pensionistico derivato dall’illegittimo demansionamento, ritenendo, in quest’ultimo caso, irrilevante che al momento dell’instaurazione del primo giudizio il rapporto fosse ancora in corso ed il danno conseguenza non si fosse manifestato (Cass. n. 26078/2007).

 

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9. Dai richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, discende l’erroneita’ della pronuncia impugnata (sentenza non definitiva n. 716/2014) che ha ritenuto ammissibile la successiva domanda risarcitoria, per il solo fatto che il giudizio di inidoneita’ al lavoro ed il pensionamento anticipato fossero intervenuti, rispettivamente, il 3 ed il 30 settembre 2003, quando gia’ era stato depositato, il 13 giugno dello stesso anno, il primo ricorso.
La sentenza del Tribunale di Chieti, passata in giudicato, che aveva accertato la responsabilita’ dell’Azienda in relazione alla patologia (disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso – invalidita’ quantificata nella misura del 12%) poi valorizzata ai fini del giudizio di inidoneita’, e’ intervenuta il 14 febbraio 2008, a distanza di oltre quattro anni dal pensionamento, sicche’ era in quel giudizio che il ricorrente, in forza del principio dell’unitarieta’ del danno e del divieto di frazionamento della domanda risarcitoria, avrebbe dovuto far valere anche il pregiudizio patrimoniale derivato dalla perdita della capacita’ di lavoro specifica, atteso che la lesione dell’integrita’ psico-fisica si era gia’ verificata ed era cessata la condotta illecita tenuta dal datore.
L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e’ assorbente rispetto al terzo motivo ed ai ricorsi proposti avverso la sentenza definitiva, perche’, una volta ritenuto violato il principio dell’unitarieta’ del danno e dell’infrazionabilita’ del risarcimento, entrambe le pronunce gravate devono essere cassate senza rinvio ex articolo 382 c.p.c., comma 3, in quanto la causa non poteva essere proposta.
10. La complessita’ delle questioni giuridiche e l’esito alterno dei gradi di merito giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite dell’intero processo.
Vanno poste a definitivo carico di (OMISSIS) le spese della consulenza tecnica d’ufficio.
L’accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza n. 716/2014 e l’assorbimento delle impugnazioni inerenti la sentenza definitiva n. 982/2015, rendono inapplicabile il raddoppio del contributo unificato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i giudizi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale della ASL e dichiara inammissibile il primo motivo. Assorbe il terzo motivo del ricorso principale ed i ricorsi proposti avverso la sentenza definitiva. Cassa senza rinvio ex articolo 382 c.p.c., comma 3, le sentenze impugnate e la sentenza di primo grado perche’ la causa non poteva essere proposta. Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di cassazione. Pone a definitivo carico di (OMISSIS) le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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