L’ordine strumentale di integrazione della domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 agosto 2021| n. 22735.

L’ordine strumentale di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare, ove dedotta ed accertata in appello l’illegittimità dell’ordine di integrazione, l’estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo307, comma 3, cod. proc. civ. per mancato adempimento ad esso (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata, in quanto, in applicazione dell’enunciato principio, la corte territoriale, una volta riscontrata la mancanza del presupposto per ritenere nulla la citazione per incertezza della domanda, avrebbe dovuto rilevare l’errore compiuto dal tribunale rispetto alla declaratoria di nullità della citazione e conseguentemente caducare l’ordinanza di estinzione adottata sull’erroneo presupposto della mancata ottemperanza all’infondato ordine di integrazione della domanda anziché ritenere necessaria una specifica istanza di revoca ed un’ulteriore apposita impugnazione; in tal modo, infatti, specifica la decisione, il giudice d’appello ha trascurato di considerare che la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo nel caso in cui quest’ultimo sia dipendente dall’atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue, con la conseguenza che la censura che colpisce il primo ha automatico effetto espansivo sul secondo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 28 febbraio 2017, n. 5161; Cassazione, sezione civile IV, ordinanza 17 luglio 2013, n. 16458; Cassazione, sezione civile IV, sentenza 12 luglio 2001, n. 9419).

Ordinanza|11 agosto 2021| n. 22735. L’ordine strumentale di integrazione della domanda

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù di elettrodotto – Risoluzione del contratto – Atto di citazione – Copia notificata non conforme all’originale – Modifica della domanda – Termine perentorio – Richiesta di rimessione in termini – Art. 307 c.p.c. – Estinzione del giudizio – Nullità dell’atto di citazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34512-2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1001/2018 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 16/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte.

L’ordine strumentale di integrazione della domanda

RILEVATO

che:
– il presente giudizio di legittimita’ trae origine dal ricorso notificato da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva rigettato l’impugnazione proposta dal medesimo ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento;
– la pronuncia di primo grado aveva dichiarato la nullita’ dell’atto di citazione introduttivo del giudizio per difformita’ tra l’originale della citazione e la copia notificata al (OMISSIS);
– alla prima udienza del giudizio di prime cure – introdotto dal sig. (OMISSIS) per conseguire la declaratoria di risoluzione del contratto stipulato con il sig. (OMISSIS) ed avente ad oggetto la costituzione di servitu’ di elettrodotto – il convenuto aveva eccepito la difformita’ dell’originale dell’atto di citazione introduttivo dalla copia allo stesso notificata, rilevando che la formulazione del capo di domanda “ritenere e dichiarare risoluto il contratto de quo” era stato inserito scritto a mano nella parte relativa alla precisazione delle domande dell’originale, mentre non appariva riprodotto nella copia notificata allo stesso (OMISSIS);
– a seguito di cio’, il giudice aveva assegnato termine perentorio per l’integrazione della domanda; senonche’ alla successiva udienza, disposta per consentire la suddetta integrazione, il sig. (OMISSIS) chiedeva di essere rimesso in termini per l’incombente asserendo di non avere ricevuto la comunicazione dell’ordinanza riservata adottata dal giudice; il giudice, riscontrato, tuttavia, che l’ordinanza risultava notificata, non accoglieva l’istanza e, previa precisazione delle conclusioni, emetteva sentenza con cui dichiarava la nullita’ dell’atto di citazione introduttivo del giudizio per incertezza dell’oggetto della domanda stante la difformita’ fra l’originale dell’atto di citazione e la copia notificata e, preso atto della mancata integrazione, dichiarava l’estinzione del procedimento e la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., comma 3;
– proposto gravame da parte dell’attore soccombente, la corte d’appello ha respinto l’impugnazione rilevando che, a prescindere dalla denunciata erroneita’ della declaratoria di nullita’ della citazione introduttiva, l’attore aveva l’onere di chiedere la revoca dell’ordinanza di integrazione della domanda con fissazione del termine perentorio per l’esecuzione; in mancanza di istanza di revoca, ed atteso l’inadempimento alla disposta integrazione, ne era conseguita la declaratoria di estinzione ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., comma 3, che non essendo stata impugnata, rendeva indifferente la questione della nullita’ della citazione;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta dallo (OMISSIS) sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., cui resiste (OMISSIS);
– ai fini della delibazione del ricorso questa Corte ha provveduto ad acquisire presso la Corte d’appello di Palermo il fascicolo del primo grado n. 1219/2012 r.g. conclusosi con la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1079/2014 r.g. sent. e il fascicolo di secondo grado n. 672/2014 r.g. conclusosi con la sentenza n. 1001/2018, con rinvio a nuovo ruolo;
– in vista dell’adunanza odierna il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 159 c.p.c., per avere la corte territoriale riconosciuto che la citazione in giudizio non era nulla e, tuttavia, sostenuto la legittimita’ della dichiarazione di estinzione del giudizio emessa ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., dal giudice di prime cure;
– assume, in particolare, il ricorrente che la corte avrebbe, invece, dovuto dichiarare illegittimo il provvedimento di estinzione del giudizio poiche’ fondato sul presupposto errato della inesistente nullita’ dell’atto di citazione introduttivo del giudizio;
– in altri termini, la corte ha errato la’ dove non ha considerato che la dichiarazione di validita’ dell’atto di citazione comporta, conseguenzialmente, la caducazione della dichiarazione di estinzione per inottemperanza all’ordine di integrazione del giudizio fondato sulla travolta declaratoria di nullita’ della citazione;
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 329, 339 e 342 c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che il provvedimento di estinzione del giudizio doveva essere specificamente impugnato con apposito motivo di gravame;
– ad avviso del ricorrente cosi’ decidendo la corte ha disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica allorche’, come nel caso di specie, quella espressamente impugnata sia sviluppo logico di quella non espressamente impugnata;
– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 164 e 307 c.p.c., nella parte in cui ha la corte distrettuale ha ritenuto rilevante il mancato adempimento all’integrazione dell’atto di citazione;
– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione alle spese di giudizio per essere state poste a carico del soccombente tale ritenuto in forza di un errato presupposto di diritto;
– i primi tre motivi attingono tutti la medesima ratio decidendi e, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente: le censure sono fondate;
– costituisce principio interpretativo rilevante nel caso di specie e pero’ trascurato dalla corte territoriale, quello secondo il quale l’ordine strumentale di integrazione processuale, come nel caso di integrazione del contraddittorio, ovvero nel caso di integrazione della domanda – e’ il caso in esame- emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione e’ improduttivo di effetti, sicche’ la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non puo’ determinare preclusioni insuperabili come l’inammissibilita’ dell’impugnazione o, nel caso del presente ricorso, l’estinzione del giudizio (cfr. Cass. 5161/2017; 17458/2013);
– in applicazione di detto principio la corte territoriale, una volta riscontrata la mancanza del presupposto per ritenere nulla la citazione per incertezza della domanda (cfr. sentenza impugnata, pag. 3, secondo e terzo capoverso) avrebbe dovuto rilevare l’errore compiuto dal tribunale rispetto alla declaratoria di nullita’ della citazione e conseguentemente caducare l’ordinanza di estinzione adottata sull’erroneo presupposto della mancata ottemperanza all’infondato ordine di integrazione della domanda;
– la corte ha, invece, errato a ritenere necessaria una specifica istanza di revoca ed un’ulteriore apposita impugnazione, trascurando che la nullita’ di un atto processuale si estende a quello successivo nel caso in cui quest’ultimo sia dipendente dall’atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue, con la conseguenza che la censura che colpisce il primo ha automatico effetto espansivo sul secondo (cfr. Cass. n. 9419 del 2001);
– in definitiva quindi, il ricorso fondato sui primi tre motivi va accolto, con assorbimento della conseguenziale censura sulle spese di lite, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che riesaminera’ l’appello alla luce del seguente principio di diritto: l’ordine strumentale di integrazione della domanda per ritenuta nullita’ della citazione emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione e’ improduttivo di effetti, sicche’ la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non puo’ determinare, ove dedotta ed accertata in appello l’illegittimita’ dell’ordine di integrazione, l’estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., comma 3, per mancato adempimento ad esso;
– la Corte d’appello di Palermo provvedera’ altresi’ sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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