Ripristino della misura cautelare della custodia in carcere

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 25 febbraio 2020, n. 7284

Massima estrapolata:

Il provvedimento di ripristino della misura cautelare della custodia in carcere emesso, anche su richiesta della pubblica accusa, dopo l’erronea scarcerazione dell’interessato per decorrenza termini, disposta con ordinanza non impugnata dal pubblico ministero, è appellabile ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.

Sentenza 25 febbraio 2020, n. 7284

Data udienza 21 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
contro l’ordinanza emessa in data 28/05/2019 dal TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA sezione riesame delle misure cautelari;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SERGIO BELTRANI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dr. LORI PERLA, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
preso atto che nessuno e’ presente per il ricorrente e rilevata la regolarita’ degli avvisi di rito.

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame ed appello in materia cautelare, ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare presentato nell’interesse di (OMISSIS) contro l’ordinanza con la quale, in data il ottobre 2018, la Corte di appello di Reggio Calabria, preso atto del fatto che l’imputato era stato erroneamente scarcerato in data 31 agosto 2018 per decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase (non essendo stata considerata una sospensione del termini disposta cor ordinanza 4 luglio 2018), ha ripristinato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere
Contro tale provvedimento, l’imputato, con l’ausilio di un difensore abilitato al patrocinio innalzi a questa Corte, ha tempestivamente e ritualmente proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti vizi:
I – inosservanza od erronea applicazione degli articoli 591 e 592 c.p.p. – articolo 125 c.p.p., comma 3, – articolo 111 Cost., comma 6, (per essere stata dichiarata l’inammissibilita’ di un’impugnazione fuori dai casi previsti dalla legge);
II – violazione degli articoli 291 e 292 c.p.p. – articolo 125 c.p.p., comma 3, (per essere stata ripristinata una misura coercitiva in difetto della richiesta del P.M.);
III – violazione degli articoli 606 e 310 c.p.p. (per non essere stato indicato il rimedio esperibile contro l’impugnata ordinanza, incidente sulla liberta’ personale dell’imputato).
All’odierna udienza camerale, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. Ampia parte delle doglianze del ricorrente appare macroscopicamente priva di fondamento giuridico, ovvero sconfessata dall’esame degli atti:
– l’inammissibilita’ dell’impugnazione de qua non e’ stata dichiarata fuori dai casi previsti dalla legge, ma sul presupposto (pur, come si vedra’, erroneo) della non impugnabilita’ dell’ordinanza di ripristino della misura coercitiva in danno dell’imputato;
– l’ordinanza dell’11 ottobre 2018 e’ stata emessa dalla Corte di appello su richiesta del P.G competente.
2 E’, peraltro, errato l’assunto della non impugnabilita’ dell’ordinanza di ripristino della misura coercitiva in danno dell’imputato.
Questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 5825 del 02/12/1999, dep. 2000, Rv. 215567), con riferimento ad un caso nel quale la Corte di appello aveva revocato una sua precedente ordinanza, con la quale era stata dichiarata l’inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini, ha gia’ evidenziato che, in tema di liberta’ personale, poiche’ le ordinanze, se non impugnate, acquistano il carattere della irrevocabilita’, non e’ consentito, neanche al medesimo organo che le ha emesse, disporne la revoca: invero, l’istituto dell’autotutela, che consente alla pubblica amministrazione di correggere i propri provvedimenti errati, trova limitata applicazione nel settore della amministrazione della giustizia ed in particolare per quanto riguarda i provvedimenti de libertate, per i quali, per esplicito dettato costituzionale, sono previste procedure tassative che danno luogo a provvedimenti sempre verificabili ed impugnabili, nei termini previsti dalla legge.
Successivamente, si e’ ribadito che il provvedimento di revoca dell’ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, non impugnato nei termini di legge dal P.M., non e’ revocabile dal giudice che lo ha emesso, essendosi ormai esaurita la relativa potesta’ decisoria, esercitabile nuovamente solo ove siano mutate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Sez. 6, sentenza n. 33874 del 17/07/2008, Rv. 240801).
2.1. Cio’ premesso, deve ribadirsi che il provvedimento di ripristino della misura coercitiva (emesso, anche su richiesta del P.M., dopo l’erronea scarcerazione per decorrenza termini dellâEuroËœinteressato, disposta con ordinanza non impugnata dal P.M.) e’ impugnabile ex articolo 310 c.p.p. (Sez. 5, sentenza n. 5825 del 02/12/1999, dep. 2000, Rv. 215567).
2.2. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria (sezione per il riesame delle misure cautelari), che si uniformera’ al seguente principio di diritto:
“il provvedimento di ripristino della misura coercitiva (emesso, anche su richiesta del P.M., dopo l’erronea scarcerazione per decorrenza termini dell’interessato, disposta con ordinanza non impugnata dal P.M.) e’ impugnabile ex articolo 310 c.p.p.”.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria (sezione per il riesame delle misure coercitive).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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