Rinuncia al ricorso per cassazione e la richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell’udienza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31318.

Rinuncia al ricorso per cassazione e la richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell’udienza

In tema di rinuncia al ricorso per cassazione, la richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell’udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. produce “ipso facto” la vanificazione del decreto presidenziale di estinzione, anche in ordine alla statuizione sulle spese in esso eventualmente contenuta; ne consegue che, una volta proposta la suddetta istanza, viene meno ogni effetto del decreto presidenziale e resta affidata al Collegio giudicante ogni decisione sia sull’estinzione del giudizio, sia sulle spese.

Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31318. Rinuncia al ricorso per cassazione e la richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell’udienza

Data udienza 28 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Ricorso per cassazione – Rinuncia – Regole dell’art. 391 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3336/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
ASUR – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SAI, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1029/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Rinuncia al ricorso per cassazione e la richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell’udienza

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ha impugnato per cassazione la sentenza 21.6.2018 n. 1029 della Corte d’appello d’Ancona, con la quale venne rigettato il gravame da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ancona 16.9.2009 n. 231, che aveva solo parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta dalla stessa (OMISSIS) nei confronti dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR Marche) e del Dott. (OMISSIS).
Il ricorso venne notificato il 17.1.2019.
2. Due tra le parti intimate, e cioe’ la ASUR Marche e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., quest’ultima chiamata in garanzia dalla prima, notificarono il proprio controricorso rispettivamente il 25.2.2019 e il 26.2.2019.
3. Con atto ritualmente depositato, datato 9.3.2019 e notificato l’8.4.2019, (OMISSIS) dichiaro’ di rinunciare al ricorso, chiedendo che le spese fossero compensate.
4. Poiche’ la suddetta rinuncia al ricorso venne depositata prima che fosse stata fissata l’adunanza camerale di discussione del ricorso, il Presidente della Sesta Sezione Civile di questa Corte con decreto 21.1.2022, emesso ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., dichiaro’ l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
5. La ASUR Marche in data 27.1.2022, ricevuta la comunicazione del suddetto decreto, ha chiesto fissarsi l’adunanza camerale di discussione del ricorso, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., comma 3.
6. Il Presidente della Sesta Sezione ha conseguentemente fissato l’odierna udienza, della quale e’ stata data comunicazione a tutte le parti con avviso di cancelleria del 27 maggio 2022.

Rinuncia al ricorso per cassazione e la richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell’udienza

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ASUR Marche, con l’istanza depositata il 27.1.2022, ha chiesto che, nonostante la rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, fosse ugualmente fissata l’adunanza camerale di discussione, sostenendo:
-) di non avere accettato la rinuncia;
-) che la rinuncia e’ stata notificata dopo la notifica del controricorso;
-) che il ricorso principale era tardivo.
Ha quindi concluso chiedendo che la ricorrente fosse condannata alle spese, ferma restando l’estinzione del giudizio.
2. L’istanza e’ tempestiva e fondata.
Nel disciplinare gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente, l’articolo 391 c.p.c., detta tre regole.
La prima regola e’ che, se l’udienza e’ stata gia’ fissata alla data in cui il ricorrente rinuncia al ricorso, la Corte provvede con ordinanza in Camera di consiglio: e tale provvedimento e’ ovviamente inoppugnabile. La seconda regola e’ che, se l’udienza non e’ stata ancora fissata alla data in cui il ricorrente rinuncia al ricorso, l’estinzione e’ dichiarata dal Presidente del Collegio con decreto, nel quale puo’ essere disposta altresi’ la regolazione delle spese.
La terza regola e’ che in quest’ultimo caso, se una delle parti chiede comunque che l’udienza sia fissata entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale di estinzione, quest’ultimo perde efficacia, e risorge la regola generale per cui sulla rinuncia provvede il collegio con ordinanza.
2.1. Queste regole sono state interpretate dalle Sezioni Unite di questa Corte nel senso che l’istanza di fissazione dell’udienza, prevista dall’articolo 391 c.p.c., comma 3, produce ipso facto la vanificazione del decreto presidenziale quale che ne sia il contenuto: e dunque sia quando contenga, sia quando non contenga una statuizione sulle spese (Sez. U., Sentenza n. 19980 del 23/09/2014, p. 7.3.3 e seguenti della motivazione).
Pertanto, una volta proposta la suddetta istanza, viene meno ogni effetto del decreto presidenziale di estinzione, e resta affidata al Collegio giudicante la statuizione sia sull’estinzione del giudizio, sia sulle spese.
2.2. Da quanto esposto consegue che nel presente giudizio, per effetto dell’istanza depositata dalla ASUR Marche, e’ devoluta a questo Collegio sia la valutazione degli effetti della rinuncia, sia la regolazione delle spese.
2.3. Quanto al primo profilo, il giudizio va dichiarato estinto, attesa la regolarita’ formale dell’atto di rinuncia.
2.4. Quanto al secondo profilo, le spese di lite dovranno essere poste a carico della ricorrente, in quanto il ricorso – esaminato ai fini della soccombenza virtuale – si sarebbe dovuto dichiarare tardivo, se non vi fosse stata rinuncia.
La sentenza d’appello, infatti, venne notificata a (OMISSIS) il 21.6.2018, mentre il ricorso per cassazione e’ stato proposto il 17.1.2019: e dunque ben oltre lo spirare del termine di cui all’articolo 325 c.p.c..
La rinuncia, inoltre, e’ avvenuta dopo la notifica del controricorso da parte della ASUR Marche e della societa’ (OMISSIS), e quindi quando queste ultime avevano gia’ sostenuto gli oneri di difesa per contrastare l’impugnazione.
La liquidazione delle spese e’ contenuta nel dispositivo, ed e’ fondata sul valore della causa in base al petitum formulato da (OMISSIS) in grado di appello.

P.Q.M.

(-) dichiara estinto il giudizio;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di ASUR Marche delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 5.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 5.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2.

 

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