Notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|24 ottobre 2022| n. 31346.

Notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, alla ripresa del procedimento notificatorio – se compiuta in data antecedente alla pronuncia di legittimità che, nel 2016, ha quantificato in un tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. il termine ragionevole entro il quale va riattivato il processo di notificazione – non è applicabile il predetto principio giurisprudenziale, poiché la determinazione di matrice giudiziale della durata di un termine rientra nella nozione di “overruling” processuale e, perciò, di esso non si può fare applicazione retroattiva, a tutela della effettività dei mezzi di azione e a garanzia dell’affidamento incolpevole creatosi in capo alla parte che ha fatto affidamento sui principi di diritto consolidati al momento dello svolgimento dell’attività processuale.

Sentenza|24 ottobre 2022| n. 31346. Notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante

Data udienza 8 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Notificazione – Ripresa del procedimento notificatorio – Termine ragionevole – Applicazione per i procedimenti ante 2012 – Overruling del 2016 – Inapplicabilità – Procura speciale – Nozione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29748/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso la cancelleria della Corte di cassazione;
– controricorrenti-
(OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., rappresentate e difese dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS) a presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
-controricorrenti, ricorrenti incidentali –
(OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
-controricorrente, ricorrente incidentale –
Assessorato alla Sanita’ della Regione Siciliana, (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., Societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., Azienda USL n. (OMISSIS), Azienda Ospedaliera (OMISSIS);
-intimati –
Ricorso proposto da:
(OMISSIS) Spa in persona del procuratore speciale, (OMISSIS) Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) Spa in persona del legale rappresentante, (OMISSIS) Spa in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
-ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrenti –
e contro
Assessorato della Salute Regione Siciliana, (OMISSIS), Groupama Assicurazioni Spa, (OMISSIS), Azienda Usl n. (OMISSIS), Azienda Ospedaliera (OMISSIS), (OMISSIS) Spa, (OMISSIS), Societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) Spa;
– intimati –
nonche’ ricorso proposto da
(OMISSIS) Spa, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
-ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), Assessorato della Salute Regione Siciliana, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, Ras Spa, (OMISSIS) Spa, Societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) in LCA, Azienda Usl n. (OMISSIS), Azienda Ospedaliera (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS) domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrenti –
nonche’ ricorso proposto da
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui e’ rappresentato e difeso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, Societa’ (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, Assitalia Le Assicurazioni d’Italia Spa, (OMISSIS) Assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, Azienda Sanitaria Provinciale (OMISSIS), (OMISSIS) Spa in LCA;
– intimati –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS) domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1797/2019 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 23/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2022 dal cons. Lina RUBINO
viste le conclusioni scritte depositate dal P.M. nella persona del sostituto Procuratore generale Dott. Mario fresa, che ha chiesto che la Corte accolga i ricorsi incidentali, nei termini di cui in motivazione, e accolga anche il ricorso principale o, in via subordinata, lo ritenga assorbito.

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FATTI DI CAUSA

1.-Il Tribunale di Catania, con sentenza del 2011, accoglieva la
domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condannando al risarcimento dei danni subiti dai primi due, genitori, e dal figlio (OMISSIS), per i danni permanenti riportati da (OMISSIS) al momento del parto in conseguenza della sofferenza ipossico ischemica verificatasi a carico del nascituro nel periodo perinatale; riteneva responsabile, a causa della condotta inerte tenuta durante il travaglio della (OMISSIS), il Dott. (OMISSIS), medico che assisteva al parto, che non riusciva a scongiurare, o causava, il grave ritardo psicomotorio dal quale risultava affetto il minore (OMISSIS) (consistente in una tetraparesi spastica da probabile encefalopatia ipossico-ischemica).
Il tribunale adito condannava in solido l’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana, quale successore ex lette delle disciolte USL, ed il Dott. (OMISSIS) al risarcimento dei danni nella misura di Euro 1.478.930,34 in favore del minore e di Euro 130.000,00 ciascuno in favore dei genitori per il danno non patrimoniale conseguente, e condannando in solido le compagnie di assicurazioni evocate in giudizio dai convenuti, in proporzione delle rispettive quote.
2. – Nel 2012 proponeva appello principale l’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana; il medico Dott. (OMISSIS), e tutte le dodici compagnie di assicurazioni proponevano appello incidentale.
Alla prima udienza, la Corte autorizzava gli appellanti incidentali a notificare gli appelli incidentali alle parti citate e non costituite.
Alla successiva udienza del 21.12.2012, gli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS) eccepivano la tardivita’ della notifica dell’atto di appello principale nei loro confronti, in quanto portata a termine solo il 27.3.2012.
La corte d’appello non riteneva di trattenere in decisione preliminarmente la causa sulla questione preliminare, e procedeva ad una serie di attivita’ istruttorie, che si protraevano per alcuni anni: era disposta una nuova c.t.u., collegiale, successivamente venivano richiamati i ctu a chiarimenti; trattenuta in decisione la causa, essa era rimessa sul ruolo per acquisire la copia notificata della sentenza di primo grado, infine, nel 2019, la causa era trattenuta in decisione e in quella sede la corte d’appello prendeva in esame la questione preliminare relativa alla tempestivita’ dellla notifica dell’atto di appello, che riteneva decisiva, e dichiarava inammissibili tutti gli appelli.
3. – La sentenza di appello, n. 1797 del 2019, pubblicata il 23 luglio 2019, in primo luogo dichiara inammissibile l’appello principale, proposto dall’Assessorato, perche’ introdotto con atto tardivamente notificato: precisa che, essendo stata la sentenza di primo grado notificata in data 24.1.2012 all’Amministrazione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, da quella data decorreva il termine breve per proporre appello. L’amministrazione tentava la notifica tempestivamente, presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado dai coniugi (OMISSIS), in data 23.2.2012 ma la notifica non andava a buon fine perche’ a quell’indirizzo il destinatario risultava sconosciuto, quindi ritentava la notifica, che si perfezionava il successivo 27.3.2012, a termine scaduto. La corte d’appello puntualizza che, in applicazione del principio di cui a Cass. n. 24660 del 2017, essendo la notifica dell’atto di impugnazione avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che risultasse alcuna formale comunicazione del suo mutamento, nessuna negligenza quanto al primo tentativo di notifica potesse ascriiversi al notificante. Aggiunge che potrebbe ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell’affidamento dell’impugnante, il termine di proposizione dell’impugnazione, pur formalmente tardiva, purche’ risultasse che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del t (OMISSIS)ferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si fosse poi riattivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine.
Ritiene tuttavia che l’Assessorato non abbia riavviato il procedimento notificatorio entro il termine ragionevole di quindici 15 giorni dal primo tentativo non andato a buon fine, secondo l’indicazione fornita da Cass. S.U. n. 14594 il 15.7.2016.- senza alcuna giustificazione, e pertanto dichiara inammissibile l’appello per tardivita’ della notifica.
Aggiunge poi che l’Assessorato non si puo’ giovare del fatto che la notifica dell’atto di appello alle altre parti, anch’esse soccombenti, effettuata solo per la regolare costituzione del contraddittorio nel rispetto del litisconsorzio processuale, sia stata tempestiva, dato che nei loro confronti non era stato proposto appello.
3.1 – Dichiarata l’inammissibilita’ dell’appello principale, la corte d’appello passa ed esaminare la posizione degli appellanti incidentali, e dichiara anche gli appelli incidentali inammissibili, perche’ notificati fuori termine, ex articolo 334 ultimo comma c.p.c.: tutti gli appellanti incidentali si sono costituiti nel termine di venti giorni prima dell’udienza fissata, ma, caduto l’appello principale, nessuno ha notificato l’appello incidentale nei trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.

Notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante

Quanto alla posizione del (OMISSIS), afferma che, anche se lo si ritenesse impugnante incidentale adesivo, l’impugnazione sarebbe comunque tardiva perche’ non proposta nei trenta giorni dalla notifica della impugnazione principale.
In relazione alla posizione delle compagnie di assicurazioni afferma l’esistenza del litisconsorzio necessario processuale, e ritiene la notifica tardiva, ritenendo applicabile al caso citi specie il principio di diritto espresso da Cass. n. 14722 del 2018, secondo il quale nei processi con pluralita’ di parti, quando si configuri l’ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio “unitario o quasi necessario”), e’ applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarieta’ del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicche’ la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.
Cio’ detto, dichiara inammissibili tutti gli appelli, ponendo le spese a carico degli appellanti, dichiarando assorbite le questioni di merito proposte da tutte le parti.
4. – Avverso la sentenza tutte le parti i cui appelli sono stati dichiarati inammissibili propongono ricorso.
4.1 – Propone un solo motivo di ricorso principale, illustrato da memoria, il Dott. (OMISSIS). Al ricorso del (OMISSIS) resistono con controricorso i sig. (OMISSIS) e (OMISSIS).
4.2- Resistono con controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in cinque motivi, e propongono anche autonomo ricorso del medesimo contenuto (che essendo stato iscritto a ruolo successivamente al ricorso del (OMISSIS), costituisce ricorso incidentale), le compagnie di assicurazioni (OMISSIS) Ass,ni s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. A questo ricorso incidentale resistono i sig. (OMISSIS) e (OMISSIS) con autonomo controricorso.
4.3 – Propone ricorso, articolato in due motivi, notificato il 7 gennaio 2020, l’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana, cui resistono i sig. (OMISSIS) e (OMISSIS) con autonomo controricorso.
4.4 – Infine, resiste con controricorso al ricorso principale (OMISSIS), e articola cinque motivi di ricorso incidentale, la compagnia di assicurazioni (OMISSIS) s.p.a.
5. – La causa e’ stata avviata alla trattazione in udienza pubblica.
6. – Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali chiede che la Corte accolga i ricorsi incidentali ed accolga anche il ricorso principale, laddove censurano la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello, o in subordine, che dichiari assorbito il motivo di ricorso portato dal ricorso principale.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

7. -Il ricorso principale, del Dott. (OMISSIS).
Il dottor (OMISSIS), ginecologo che ha seguito il parto della sig. (OMISSIS), condannato per responsabilita’ professionale, propone ricorso principale, notificato il 9 ottobre 2019, articolato in un solo motivo ed illustrato da memoria.
Con il motivo di ricorso, lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 325, 326, 327, 333, 334 c.p.c. e censura la sentenza impugnata laddove ha dichiarato il suo appello incidentale tardivo.
Critica la sentenza impugnata laddove ha affermato che il suo interesse ad impugnare, essendo stato egli integralmente soccombente in primo grado, sorgeva non per effetto dell’appello delle altre parti, ma direttamente per effetto della sentenza, “sicche’ ricevuta la notifica dell’appello, avrebbe dovuto proporre impugnazione nel termine di trenta giorni da tale notifica”.
Inoltre, critica la sentenza impugnata laddove ha qualificato l’appello incidentale da lui proposto come impugnazione incidentale di tipo adesivo.
In memoria, replica alla eccezione di nullita’ della sua procura alle liti, formulata dai (OMISSIS).
8. – Il ricorso dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana.
Propone ricorso, articolato in due motivi, notificato il 7 gennaio 2020 e quindi da qualificarsi come ricorso incidentale, anche l’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana, appellante principale. L’Assessorato, nel ricostruire i fatti, osserva che i (OMISSIS) deducevano tempestivamente la nullita’ della notifica dell’appello solo in relazione al fatto che esso era stato notificato ad essi anche n. q. di genitori del minore, pur essendo Salvatore nel frattempo divenuto maggiorenne. Solo all’udienza successiva rilevavano Da tardivita’ della notifica per essersi perfezionata solo alla data del rinnovo.
8. 1 -Con il primo motivo di ricorso, l’Assessorato deduce la nullita’ della sentenza per aver la corte d’appello errato nel dichiarare l’inammissibilita’ dell’appello principale per l’asserita tardivita’ della sua proposizione, applicando un rigoroso termine di 15 giorni, non rispettato nel caso di specie, per la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio, quantificato sulla base di un orientamento di legittimita’ (Cass. S.U. n. 12084 del 2016) maturato anni dopo il verificarsi dei fatti, applicando un prospective overruling penalizzante. 8.2 – Con il secondo motivo, l’Assessorato denuncia la nullita’ della sentenza per avere la corte d’appello, in violazione degli articoli 156, 157, 160 e 162 c.p.c., errato nel non ritenere sanato l’eventuale difetto di notifica per il raggiungimento dello scopo, per effetto della costituzione in giudizio di controparte senza che la stessa avesse eccepito alcunche’ in merito al suddetto vizio processuale ne’ nel costituirsi, ne’ in prima udienza utile, ma solo a distanza di tempo.
9. -Il controricorso e il ricorso incidentale delle compagnie di assicurazioni.
(OMISSIS) Ass,ni s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., ovvero alcune delle compagnie di assicurazione legate alle ASL da un contratto di coassicurazione, resistono al ricorso del (OMISSIS) con controricorso, e propongono ricorso incidentale, notificato il 10 ottobre 2019 e articolato in cinque motivi.
Rileva preliminarmente il controricorso delle compagnie di assicurazioni, contenente anche ricorso incidentale, che solo alla udienza del 21 dicembre 2012 gli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano l’eccezione di giudicato per tardivita’ dell’appello, e che la corte d’appello, lungi dal far precisare le conclusioni sulla suddetta eccezione, svolgeva tutta l’attivita’ istruttoria ritenuta necessaria, disponendo anche la rinnovazione della consulenza tecnica a mezzo di una c.t.u. collegiale, per poi, a ben sette anni di distanza dall’inizio del giudizio di appello, dichiarare l’inammissibilita’ di tutti gli appelli, principale e incidentali.
Aderiscono poi alle argomentazioni del ricorso principale (OMISSIS), in relazione alla declaratoria di inammissibilita’ degli appelli.

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Quindi, le quattro compagnie di assicurazioni riproducono come cinque motivi di ricorso incidentale incorporati nel controricorso i cinque motivi di ricorso incidentale che propongono anche con autonomo atto:
9. 1 – con il primo motivo, le compagnie di assicurazioni sostengono la nullita’ della sentenza per violazione ed errata applicazione degli articoli 153, 324, 325, 326 e 327 c.p.c. e criticano la sentenza impugnata, in particolare, laddove ha ritenuto che il procedimento notificatorio dovesse riprendere entro un termine di quindici giorni, secondo quanto previsto da Cass. n. 14594 del 2016, trattandosi di un overruling non applicabile retroattivamente, come precisato da Cass. n. 29506 del 2018. Sostengono che il procedimento notificatorio doveva ritenersi positivamente ripreso e portato a buon fine, in quanto la ripresa era avvenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, e quindi l’appello principale doveva ritenersi ammissibile;
9.2 – con il secondo motivo, le compagnie di assicurazioni denunciano la violazione dell’articolo 331 c.p.c. e la contraddittorieta’ della motivazione, laddove la corte d’appello ha ritenuto che l’appello non fosse stato tempestivamente notificato alle altre parti, perche’ per evitare il passaggio in giudicato l’impugnazione avrebbe dovuto raggiungere l’attore vittorioso in primo grado. Segnalano che la sentenza d’appello, contraddittoriamente, in un passaggio definisce le cause scindibili, ad un fine, e in un altro passaggio le definisce invece inscindibili, e ne deduce la tardivita’ della notifica. Sostengono che la notifica dell’impugnazione relativa alle cause inscindibili – sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale utilmente eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di appello nei confronti di tutte le altre parti, ancorche’ l’impugnazione sia stata loro notificata tardivamente, perche’ l’atto tardivo rivestirebbe la stessa funzione della notificazione per integrazione del contraddittorio;
9.3 – col terzo motivo di ricorso incidentale, le compagnie di assicurazioni deducono la nullita’ della sentenza per non aver la corte d’appello ritenuto sanata la nullita’ della notifica per effetto della costituzione della parte che nulla ha rilevato in merito, fino ad una udienza successiva;
9. 4 – col quarto motivo denunciiano l’errata declaratoria di inammissibilita’ degli appelli incidentali, e l’erronea applicazione degli articoli 324, 326, 327 e 334 c.p.c., perche’ la sentenza di appello ometteva di considerare che la sentenza di primo grado era stata notificata solo all’Assessorato, e che quindi solo per esso potesse decorrere il termine breve. Essendo stati tempestivamente notificati, gli appelli incidentali avrebbero dovuto essere scrutinati alla stregua di appelli principali anche in caso di eventuale inammissibilita’ dell’appello principale;
9. 5 – infine, con il quinto motivo, le compagnie di assicurazioni censurano la sentenza impugnata anche per violazione dell’articolo 1882 c.c., e quindi in riferimento alla valutazione di merito compiuta dal primo giudice, perche’ il giudice di primo grado condannava le compagnie coassicuratrici senza tener conto del limite del massimale e tale errore della sentenza di primo grado non era emendato in appello, essendo stati dichiarati inammissibili gli appelli.
10. – Il controricorso (OMISSIS), contenente anche cinque motivi di ricorso incidentale.
La (OMISSIS) si costituisce con controricorso per resistere al ricorso per cassazione notificato dal (OMISSIS), proponendo anche cinque motivi di ricorso incidentale.
10.1 – Si dice preliminarmente d’accordo rispetto al motivo di ricorso del (OMISSIS), quindi propone cinque motivi di ricorso incidentale: i primi quattro motivi sono in tutto simili a quelli proposti dalle altre compagnie di assicurazioni nel proprio ricorso incidentale (riportati nei par. precedenti, da 9.1 a 9.4).
10. 2 – Col quinto motivo, anche (OMISSIS) affronta il merito delle questioni, lamentando l’omesso esame, da parte della corte d’appello, di un fatto decisivo, in relazione al riconoscimento dell’obbligo alla manieva di (OMISSIS) s.p.a, verso la Regione Siciliana, questione del tutto ignorata dalla corte d’appello.
11. – In ordine logico, vanno esaminate prioritariamente le doglianze, contenute nel primo motivo del ricorso incidentale dell’Assessorato, appellante principale nel giudizio a quo, e sviluppate analogamente nel primo motivo del ricorso incidentale delle compagnie di assicurazioni (OMISSIS) ed altre e nel primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS), volte a criticare le statuizioni contenute nella sentenza impugnata laddove ha dichiarato inammissibile l’appello principale proposto dall’Assessorato perche’ tardivo, a causa della tardiva ripresa del procedimento notificatorio.
Le doglianze sono fondate.
Come osserva il Procuratore generale, e’ pacifico e non contestato quanto si legge nella sentenza impugnata, laddove essa afferma che: ” ove la notifica abbia avuto esito negativo, ma per ragioni non imputabili al notificante, la parte che ha richiesto la notifica, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riprendere il processo notificatorio senza chiedere una preventiva autorizzazione al giudice, al fine di non allungare i tempi del processo”.
E’ altrettanto pacifica e non contestata l’affermazione, sempre contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale “L’Assessorato appellante non aveva l’onere di controllare che l’indirizzo ove aveva eletto domicilio il difensore degli appellati, iscritto in altro circondario, fosse mutato rispetto a quello dichiarato nel giudizio di primo grado, e riportato nella intestazione della sentenza impugnata”.
Fondandosi sulle affermazioni sopra riportate, la corte d’appello ha ritenuto che nessun comportamento men che diligente fosse imputabile al notificante, laddove aveva tentato la notifica, la prima volta, nel domicilio eletto dalla controparte nel grado precedente, in mancanza di successive comunicazioni di una variazione di esso. Ha ritenuto invece tardiva, e quindi non portata utilmente a buon fine, la ripresa del procedimento notificatorio.
La questione di diritto che va in questa sede esaminata attiene quindi alla correttezza del criterio utilizzato dalla corte d’appello per individuare se la ripresa del procedimento notificatorio fosse avvenuta o meno entro un tempo ragionevole.
La corte d’appello ha ritenuto di far applicazione del principio di diritto espresso da Cass. S.U. n 14594 del 2016 (che recita “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.”), ed ha di conseguenza ritenuto che la notifica dell’atto di appello dovesse ritenersi tardiva, perche’ la ripresa del procedimento notificatorio, dopo un primo tentativo non andato a buon fine perche’ il domiciliatario aveva cambiato indirizzo senza comunicarlo e quindi per fatto non imputabile al notificante, era avvenuta a distanza di oltre quindici giorni dal primo tentativo, senza alcuna giustificazione.
Assumono, condivisibilmente, tutti i citati ricorrenti incidentali, che questo principio di diritto non sia applicabile alla fattispecie concreta, perche’ il termine di quindici giorni indicato dal menzionato principio di diritto non e’ un termine perentorio fissato per legge, ma un termine indicato dalla giurisprudenza al fine di riempire di contenuto la nozione di tempestivita’ nel completamento degli atti necessari alla rinnovazione della notificazione (concetto a sua volta di matrice giurisprudenziale).
Deve ritenersi, conformemente a quanto ipotizzato dai ricorrenti incidentali, sulle cui considerazioni concorda anche il Procuratore generale, che il principio di diritto indicato, affermato per la prima volta nel 2016, non sia applicabile alla fattispecie concreta perche’ la determinazione di matrice giudiziale della durata di un termine rientra nella nozione di overruling processuale, e di conseguenza di esso non si puo’ far applicazione retroattiva, a tutela della effettivita’ dei mezzi di azione e a garanzia dell’affidamento incolpevole creatosi in capo alla parte che ha fatto affidamento incolpevole sui principi di diritto consolidati al momento dello svolgimento di una qualche attivita’ processuale (Cass. S.U. n. 15144 del 2011).
In particolare, l’introduzione di uno spazio temporale delimitato in quindici giorni, entro il quale debba essere effettuata, ad evitare la sanzione di inammissibilita’ per tardivita’, la ripresa del procedimento notificatorio dell’impugnazione, intervenuta nel 2016, non puo’ inficiare la ripresa del procedimento notificatorio effettuata nel caso di specie nel 2012, quando era consolidato ed applicabile ala fattispecie il diverso principio secondo il quale il procedimento notificatorio poteva riprendere, ad evitare la tardivita’ “entro un termine ragionevolmente contenuto tenuti conto i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (tra le altre, Cass. n. 17352 del 2009), il cui apprezzamento, nel caso concreto, era lasciato di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice.
12. – La sentenza impugnata e’ quindi cassata, in accoglimento del primo motivo dei ricorsi dell’Assessorato e delle compagnie di assicurazioni.
Sul punto, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, e’ possibile decidere la causa nel merito facendo uso dei poteri conferiti dall’articolo 384, comma 2, c.p.c., ritenendo che, tenuto conto che l’avvocato del notificante apprendeva in data 23.2.2012 che il procuratore domiciliatario, destinatario della notifica, aveva trasferito altrove il suo studio senza nulla comunicare alle controparti, in violazione delle piu’ elementari regole di deontologia, la riattivazione del procedimento, compiute le necessarie ricerche, in data 27 marzo, ovvero a distanza di poco piu’ di un mese, potesse ritenersi effettuata entro un termine (da ritenere – all’epoca dei fatti, e sulla base
dell’orientamento giurisprudenziale all’epoca consolidato),
ragionevole.
13. – Anche il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana (e con esso il terzo motivo dei ricorsi incidentali delle Assicurazioni), laddove lamenta che sia stata presa in considerazione l’eccezione di tardivita’ della notifica dell’appello principale, benche’ tardivamente formulata, e’ fondato.
Come riportato nella precedente parte espositiva, i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituirono senza nulla eccepire, nella comparsa di risposta, in ordine alla tempestivita’ dell’appello proposto, ne’ l’eccezione di tardivita’ della notifica fu proposta in prima udienza, ma a distanza di tempo (e, si aggiunga, fu presa in considerazione dalla corte d’appello non immediatamente, quale questione preliminare idonea a definire il giudizio, ma a ben sette anni di tempo di distanza, dopo aver svolto tutte le attivita’ istruttorie ritenute utili).
Deve ritenersi che la costituzione degli appellati senza che ad essa si accompagnasse alcuna eccezione in ordine alla regolarita’ della notifica dell’atto introduttivo abbia in ogni caso prodotto l’effetto della sanatoria di ogni eventuale nullita’ per il raggiungimento dello scopo, ex articolo 156 comma 3 c.p.c., non potendosi, per le ragioni indicate nel par. 12., ritenere medio tempore passata in giudicato la sentenza impugnata (v. Cass. n. 6164 del 2020: “La notificazione dell’appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in quanto effettuata nel domicilio indicato, comune ad entrambi gli avvocati), e’ nulla, giacche’ l’atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell’articolo 330, commi 1 e 3, c.p.c., non puo’ ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio e’ sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia “medio tempore” passata in giudicato la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, ritenendo sanato dalla costituzione in appello della parte – successiva al passaggio in giudicato della sentenza – il vizio della notifica aveva respinto l’eccezione di tardivita’ dell’impugnazione”).
14. -In relazione al motivo del ricorso principale del (OMISSIS), va esaminata preliminarmente l’eccezione di nullita’ della procura speciale, conferita dal (OMISSIS) agli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) in calce al ricorso per cassazione, formulata dai (OMISSIS) e (OMISSIS). I controricorrenti sostengono che la procura non sarebbe stata conferita per questo solo giudizio di legittimita’ e che quindi manchi della necessaria specialita’, ed inoltre che sia aspecifica.
L’eccezione e’ infondata.
La procura rilasciata dal (OMISSIS), redatta su foglio separato ma spillata in calce al ricorso principale, prima dei numerosi fogli contenenti le relate di notifica, contiene una specifica indicazione della sentenza che si intende impugnare (la sentenza della corte d’appello (OMISSIS) n. 1797/2019) e la designazione dei due difensori, nonche’ l’elezione di domicilio per il processo instaurando. E’ pertanto a tutti gli effetti una legittima procura speciale conferita per il processo di legittimita’ instaurando avverso l’indicata sentenza di appello, conformemente al principio per cui in tema di conferimento della procura speciale per il
ricorso per cassazione, la procura apposta
su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso “ex” articolo 83 c.p.c., come modificato dall’articolo 1 della L. 27 maggio 1997, n. 141, e’ da presumere speciale e specificamente conferita per la proposizione della impugnazione cui accede purche’ contenga una indicazione univoca del provvedimento che si intende impugnare, mentre non e’ valida allorche’ contenga espressioni incompatibili con il ricorso per cassazione e univocamente dirette in via esclusiva a cause diverse e ad attivita’ proprie di altri giudizi o fasi processuali (fra le altre, Cass. n. 18257 del 2017).
15. – E’ fondato il ricorso principale del (OMISSIS) ed e’ fondato l’analogo quarto motivo del ricorso incidentale, col quale tutte le compagnie di assicurazioni ricorrenti (sia le quattro compagnie che propongono congiuntamente il ricorso in cui (OMISSIS) compare come prima intestataria, sia la (OMISSIS) nel proprio distinto ricorso incidentale) pongono la questione per cui, essendo la sentenza di appello stata notificata solo all’Assessorato, soltanto nei suoi confronti scattava il termine breve per proporre l’impugnazione e non anche nei confronti di tutti gli altri soccombenti, in quanto non destinatari della notifica. Non avendo i ricorrenti mai ricevuto la notifica della sentenza di primo grado, non poteva operare infatti nei loro confronti il termine breve dettato dall’articolo 325 c.p.c., ma il termine per impugnare nei loro confronti rimaneva il termine c.d. lungo dettato dall’articolo 327 c.p.c., ratione temporis di un anno, a decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, non potendo decorrere nei loro confronti il termine breve, a partire dalla notifica del medesimo provvedimento ad un’altra parte, attivita’ che non avrebbe consentito loro in alcun modo di prendere conoscenza del provvedimento.
Il termine breve per impugnare non poteva neppure decorrere, nei confronti dei ricorrenti citati, dalla notifica dell’atto di appello, come ritenuto dalla corte d’appello, in quanto, sulla base del principio di diritto affermato da Cass. n. 31251 del 2018, e gia’ in precedenza da Cass. n. 18184 del 2010, la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata ne’ la fa presupporre ed e’, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione.
Anche l’appello proposto dal (OMISSIS) e l’appello proposto dalle compagnie di assicurazioni erano pertanto tempestivi.
17. – Il quinto motivo del ricorso incidentale proposto congiuntamente dalle compagnie di assicurazioni, e il quinto motivo del ricorso incidentale (OMISSIS), che propongono questioni di merito che i ricorrenti assumono di aver gia’ proposto in appello e sulle quali la corte d’appello non si e’ pronunciata, avendo ritenuto inammissibili gli appelli, sono inammissibili in questa sede, dovendo essere eventualmente proposte dinanzi al giudice del merito che provvedera’ alla celebrazione del giudizio di appello.
In accoglimento del ricorso principale (OMISSIS) e del ricorso incidentale dell’Assessorato, nonche’ dei primi quattro motivi dei ricorsi incidentali (OMISSIS) (ed altri) e (OMISSIS), rigettati gli altri, la sentenza impugnata e’ cassata e la causa e’ rinviata alla corte d’appello (OMISSIS), in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di appello ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale (OMISSIS) e il ricorso incidentale dell’Assessorato Regionale alla Sanita’ della Regione Siciliana; accoglie i primi quattro motivi dei ricorsi incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS); dichiara inammissibile il quinto motivo dei ricorsi incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS); cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito sul primo motivo dei ricorsi Assessorato, (OMISSIS) e (OMISSIS), rinvia la causa alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di appello ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

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