Rinnovazione dell’istruttoria per mutamento composizione del giudice

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 maggio 2021| n. 20759.

Rinnovazione dell’istruttoria per mutamento composizione del giudice.

In tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione del giudice, l’opposizione di una parte alla rilettura integrale degli atti comporta la necessità della rinnovazione delle richieste istruttorie, sicché, qualora una parte rinunci ad un teste indicato in lista non occorre acquisire il consenso dell’altra parte, riguardando la rinuncia una prova non ancora ammessa.

Sentenza|25 maggio 2021| n. 20759. Rinnovazione dell’istruttoria per mutamento composizione del giudice

Data udienza 19 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: Concorso in usura – Tentata estorsione – Testimone ammesso – Rinuncia del Pubblico Ministero – Opposizione della difesa – Mancata assunzione della prova – Art. 495, comma 4 bis, c.p.p. – Rinnovazione istruttoria – Rinnovazione dell’istruttoria per mutamento composizione del giudice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BALDI Fulvio, che con requisitoria scritta del 15/2/2021 ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di concorso in usura e di tentata estorsione; deduce la nullita’ delle sentenze di merito per inefficacia della rinuncia del pubblico ministero ad uno dei testimoni gia’ ammessi, stante l’opposizione della difesa, nonche’ la mancata assunzione di tale prova ad opera della Corte territoriale ex articolo 603 c.p.p..
1.1. In particolare, il ricorrente evidenzia che, ove alla rinuncia di Li testimone segua la opposizione della parte non rinunciante, il giudice – a seguito dell’introduzione dell’articolo 495 c.p.p., comma 4-bis (a mente del quale ciascuna delle parti puo’ rinunziare, con il consenso dell’altra, all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta) – e’ comunque chiamato a decidere sulla questione, dato che non puo’ limitarsi a “prendere atto” della scelta della parte, come puo’ fare nel caso di rinuncia consensuale: in tal caso dovra’ essere valutata – sulla scorta della precisa indicazione delle ragioni che sottendono l’opposizione alla rinuncia della controparte – la perdurante necessita’ dell’audizione rinunciata in relazione al fisiologico accrescimento della provvista probatoria correlato all’avanzamento della progressione processuale, e l’eventuale revoca dovra’ essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 495 c.p.p., comma 4.
1.2. Errata era quindi anche la motivazione della sentenza impugnata che aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ritenendo che, anche a seguito del provvedimento di ammissione del testimone, restasse nella esclusiva disponibilita’ della parte che lo aveva indotto la possibilita’ di rinunciarvi, non essendo concepibile un “controesame” in assenza di esame diretto.
2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta del 15/2/2021, ritenendo fondato il ricorso, ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile stante la manifesta infondatezza dei motivi.
3.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente fonda l’eccezione di nullita’, proposta anche nei motivi di appello, sulla violazione dell’articolo 495 c.p.p., commi 4 e 4-bis, in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, il quale, pur in presenza di una formale opposizione della difesa, si sarebbe limitato a “prendere atto” della rinunzia al testimone ad opera del pubblico ministero, anziche’ decidere sulla questione.
Il ricorrente, tuttavia, pone a fondamento dell’eccezione la violazione di una disposizione di legge che e’ del tutto inconferente rispetto al caso di specie. Invero, per quanto precisato nella sentenza di primo grado, il pubblico ministero rinunzio’ al teste in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, stante l’opposizione manifestata dalla difesa ad una rilettura integrale degli atti a seguito del mutamento della composizione del collegio originario. La rinunzia, pertanto, non riguardo’ affatto una prova che il giudice aveva gia’ ammesso a richiesta di parte (ipotesi contemplata dall’articolo 495 c.p.p., comma 4-bis), bensi’ un teste che la parte pubblica aveva indicato in lista, ma ancora non formalmente ammesso, considerato che il Tribunale, stante l’opposizione integrale alla rinnovazione, correttamente dispose che le parti procedessero a rinnovare ex novo le richieste istruttorie; e cio’ in ossequio all’orientamento di questa Corte, espresso anche a S.U., secondo cui la facolta’ per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all’articolo 468 c.p.p. (sentenza n. 41736 del 30/5/2019, Rv. 276754). Affinche’ il consenso dell’altra parte alla rinuncia di una prova gia’ ammessa sia efficace occorre anzitutto che la prova rinunciata abbia formato oggetto di un provvedimento di ammissione da parte del giudice del dibattimento, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo (recante disposizioni sui “Provvedimenti del giudice in ordine alla prova”), per come espressamente si ricava dal tenore letterale della disposizione (che si riferisce alle prove “gia’ ammesse a richiesta di parte”) e della sequenza procedimentale in cui e’ inserita, collocandosi la rinunzia “nel corso dell’istruttoria dibattimentale”. Del resto, l’aggiunta del comma 4-bis, nell’ambito dell’articolo 495 c.p.p. ad opera della L. n. 397 del 2000, articolo 17, si fonda proprio sull’argomento sistematico che una volta introdotto un teste nella dinamica dibattimentale attraverso l’ordinanza di ammissione, la sua escussione non e’ piu’ rimessa esclusivamente alla volonta’ della parte che lo ha richiesto, in quanto tale fonte di prova e’ entrata a far parte della disponibilita’ di tutti i soggetti del processo, stante la riconosciuta pertinenza al tema di prova, salvo il potere del giudice di motivare in modo esplicito sulla non assunzione in ragione della sopravvenuta superfluita’. Con la conseguenza che, non avendo ravvisato il primo giudice la necessita’ di esaminare il teste ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., corretta e’ la presa d’atto della rinunzia alla richiesta di ammissione della prova formulata dal pubblico ministero del teste indicato precedentemente in lista e non ancora ammesso. Sul punto, pertanto, andra’ corretta la motivazione della sentenza impugnata che, nel rigettare l’eccezione proposta con i motivi di appello, ha da un lato erroneamente ritenuto essere stata ammessa la prova e, dall’altro, richiamato orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione alla disciplina normativa antecedente all’introduzione del comma 4-bis dell’articolo 495 c.p.p..
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile. Invero, la censura in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ad opera della Corte di merito si fonda sull’esclusivo rilievo dell’inefficacia della rinunzia al teste operata dal P.M., omettendo di specificare in forza di quali precise circostanze il narrato del teste “rinunziato” fosse decisivo a smentire gli assunti della persona offesa e, dunque, al ricorrere di quali precise emergenze probatorie il potere di rinnovazione avrebbe dovuto dalla Corte d’appello essere esercitato.
4. In conclusione, va dichiara l’inammissibilita’ del ricorso, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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