Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 febbraio 2023| n. 4770.
Rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito
La rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell’allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d’ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d’una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull’eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita.
Ordinanza|15 febbraio 2023| n. 4770. Rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito
Data udienza 12 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 685/2021 proposto da:
COMUNE DI GALATRO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 400/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel (OMISSIS) (OMISSIS), all’epoca dei fatti minorenne, riporto’ lesioni personali in seguito ad una caduta da bicicletta.
Nel 2003 i genitori, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dal minore, convennero dinanzi al Tribunale di Palmi il Comune di Galatro, assumendo che la caduta del proprio figlio fu dovuta ad una buca insidiosa e non segnalata presente sulla strada da lui percorsa, rientrante nel territorio del Comune convenuto.
2. Il Comune si costitui’ eccependo:
-) che la buca causa del sinistro era stata provocata dai lavori di riparazione di una fogna eseguiti da tale (OMISSIS);
-) che il minore procedeva a velocita’ elevata;
-) che la buca non era affatto invisibile o inevitabile.
Chiese di chiamare in causa il suddetto (OMISSIS), il quale si costitui’ regolarmente negando la propria responsabilita’.
3. Con sentenza 8 settembre 2008 n. 197 il Tribunale di Palmi rigetto’ la domanda ritenendo non provate le circostanze del sinistro.
La sentenza venne appellata da (OMISSIS), nelle more del giudizio divenuto maggiorenne.
4. Con sentenza 14 maggio 2020 n. 400 la Corte d’appello di Reggio Calabria accolse il gravame, e condanno’ il Comune di Galatro al pagamento in favore del danneggiato di Euro 5.319,74 oltre accessori.
La Corte d’appello ritenne che:
-) il Comune di Galatro in primo grado non aveva contestato ne’ la storicita’ della caduta, ne’ il nesso di causa fra questa e le anomalie del manto stradale, ma si era limitato a dedurre che la caduta era stata o causata dal fatto del terzo, o dall’imprudenza della stessa vittima;
-) in grado di appello il Comune non aveva riproposto l’eccezione di corresponsabilita’ del terzo o della vittima;
-) di conseguenza il fatto storico rappresentato dall’incidente doveva ritenersi non contestato; il nesso di causa doveva ritenersi non contestato; la colpa del Comune doveva presumersi ex articolo 2051 c.c., e tale presunzione non era stata vinta dall’amministrazione comunale.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dal Comune di Galatro con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria. (OMISSIS) e il terzo chiamato (OMISSIS) sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2051, 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c..
Il motivo, sebbene unitario, contiene in realta’ due censure.
1.1. Con una prima censura il Comune nega che, in primo grado, non avesse contestato la storicita’ del fatto e il nesso di causa fra la buca e la caduta. Deduce di averlo fatto a p. 2 della comparsa di costituzione e risposta, e che pertanto erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto “non contestata” la storicita’ dei fatti dedotti dall’attore.
1.2. La censura e’ infondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’onere di contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c., deve essere assolto in modo specifico, e che una contestazione generica equivale ad una “non-contestazione” (ex multis, da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022, Rv. 664451 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 – 01).
Nel presente giudizio il Comune di Galatro, costituendosi in primo grado, come accennato si limito’ a dedurre che l’anomalia del manto stradale era stata causata da un terzo; che il minore procedeva a velocita’ sostenuta, e che la buca era visibile.
Nessuna specifica contestazione e’ rivolta avverso lo storico avverarsi del sinistro, che anzi nelle due pagine in cui si compendia la comparsa di costituzione e risposta e’ dato per presupposto.
Una piu’ analitica contestazione della stessa storicita’ dell’accaduto appare soltanto nella comparsa conclusionale depositata in primo grado e nella memoria di replica, e fu pertanto tardiva.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto “non contestate” le circostanze sopra indicate.
1.3. Con una seconda censura il Comune di Galatro deduce che, anche a voler effettivamente ritenere non contestata la storicita’ dell’evento e la sua genesi causale, nondimeno la Corte d’appello avrebbe dovuto in tal caso verificare d’ufficio la ricorrenza di un caso fortuito, ivi compresa la colpa concorrente della vittima.
La Corte d’appello, pertanto, avrebbe commesso due errori:
-) da un lato, ritenere non reiterata in appello l’eccezione di concorso colposo della vittima e del terzo;
-) dall’altro, ritenere che in assenza di tale eccezione non potesse rilevare d’ufficio il concorso di colpa della vittima.
1.4. Il primo profilo di questa seconda censura e’ infondato: ed infatti dalle difese trascritte alle pp. 12 e 15 del ricorso, nonche’ dall’esame della comparsa di costituzione e risposta depositata dal Comune di Galatro in grado di appello (il cui esame e’ consentito dal tipo di censura qui in esame) risulta che in grado di appello il Comune non sottopose all’organo giudicante alcuna questione concernente il concorso di colpa della vittima o del terzo.
In grado di appello infatti la difesa dell’amministrazione comunale dedico’ le pp. 2-6 della comparsa di costituzione a contestare la sussistenza della prova dell’accaduto; e le successive pp. 6-7 a contestare la richiesta di sospensione dell’esecutivita’ della sentenza di primo grado. Nessun cenno e’ invece dedicato al tema del concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro.
1.5. Anche il secondo profilo di censura e’ infondato.
L’amministrazione ricorrente e’ nel vero quando deduce che il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno (ex articolo 1227 c.c., comma 1) e’ rilevabile d’ufficio.
L’articolo 1227 c.c., infatti, e’ una norma che disciplina il nesso di causalita’ tra la condotta dell’offensore e il danno, stabilendo che l’efficienza causale di quella condotta cessa, la’ dove comincia l’efficienza causale della condotta della vittima (cosi’, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002, al p. 4.5 dei “Motivi della decisione”), e il nesso di causalita’ deve essere accertato dal giudice d’ufficio.
1.6. La rilevabilita’ d’ufficio del concorso di colpa della vittima d’un fatto illecito non e’ tuttavia incondizionata. La rilevabilita’ d’ufficio di qualunque eccezione va infatti coordinata con gli oneri dell’allegazione e della prova.
Cio’ vuol dire che, in primo grado, l’affermazione del concorso del fatto colposo della vittima in tanto puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumere la sussistenza d’una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 15382 del 06/07/2006, Rv. 593565 – 01).
In grado di appello, poi, se in primo grado la questione del concorso di colpa sia stata trascurata o assorbita, la parte interessata ha l’onere di impugnare la sentenza che non abbia provveduto sull’eccezione, oppure di riproporla (quando sia rimasta assorbita), dal momento che la rilevabilita’ d’ufficio dell’eccezione non comporta di per se’ che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo (cosi’ gia’ Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 17/05/1969, Rv. 340666 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 09/11/1973 Rv. 366594 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 672 del 01/03/1976, Rv. 379322 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 24080 del 25/09/2008, Rv. 605451 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 1164 del 21/01/2020, Rv. 656634 – 01).
1.7. Nel caso di specie, come accennato, la questione del concorso di colpa della vittima, proposta in primo grado e rimasta assorbita dal rigetto della domanda per difetto di prova del fatto storico, non venne riproposta in appello: sicche’ correttamente il giudice di secondo grado non si e’ dato cura di esaminarla.
1.8. Non e’ luogo a provvedere sulle spese, dal momento che gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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