Azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 febbraio 2023| n. 4668.

Azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato

In tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l’esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l’estinzione del reato per prescrizione non determina l’estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile diritto al pieno accertamento dell’obbligazione risarcitoria mediante verifica dell’integrazione della fattispecie dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..

Sentenza|15 febbraio 2023| n. 4668. Azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato

Data udienza 16 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE – AZIONE REVOCATORIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa in l.c.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ sul ricorso 203/2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) Spa In L.C.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS):
– intimati –
avverso la sentenza n. 6416/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal cons. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO che ha concluso per la declaratoria di parziale inammissibilita’ e nel resto rigetto del ricorso; in subordine comunque per l’integrale rigetto del ricorso.

Azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma accolse la domanda ex articolo 2901 c.c. proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in relazione a una pretesa risarcitoria vantata nei confronti di (OMISSIS) e, per l’effetto, dichiaro’ l’inefficacia, rispetto all’attrice, di atti di donazione di azioni delle societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. effettuati dal (OMISSIS) in favore del figlio (OMISSIS) e di trasferimenti di azioni delle stesse societa’ compiuti dal (OMISSIS) in favore della moglie (OMISSIS), in esecuzione di un accordo di separazione consensuale.
Il credito tutelato dall’azione revocatoria risultava da una provvisionale di 2.633.055,77 Euro che era stata riconosciuta dal giudice penale di primo grado della Repubblica di San Marino e che era stata confermata dal giudice di appello pur a fronte della dichiarata prescrizione dei reati ascritti a (OMISSIS).
La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando sia il gravame della Nasi e del figlio (OMISSIS) che quello di (OMISSIS).
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il predetto (OMISSIS) (n. 4/2019 R.G.) e (OMISSIS) e (OMISSIS) (n. 203/2019 R.G.); ad entrambi ha resistito, con unico controricorso, la (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a..
Fissata per i due ricorsi l’odierna pubblica udienza, i difensori di entrambe le parti ricorrenti hanno tempestivamente chiesto la discussione orale.
Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Tutte le parti hanno depositato memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi vanno riuniti, ex articolo 335 c.p.c., in quanto concernono la medesima sentenza; il ricorso proposto dalla Nasi e dal figlio (OMISSIS) (n. 203/2019 R.G.) – notificato nella stessa data di quello proposto da (OMISSIS), ma iscritto successivamente va considerato come incidentale (cfr. Cass. n. 25562/2014).
IL RICORSO PRINCIPALE (N. 4/201.9 R.G.).
2. Con il primo motivo il ricorrente, denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. in relazione alla normativa della Repubblica di San Marino e in particolare all’articolo 59 c.p. RSM e all’articolo 196 c.p.p., vigente all’epoca degli atti di disposizione, nonche’ all’articolo 196 bis c.p.p. RSM entrato in vigore il 28.12.2015. Insussistenza dell’elemento oggettivo dell’azione revocatoria: assenza di ragioni di credito della (OMISSIS) all’epoca degli atti di disposizione”.
Il ricorrente censura la sentenza nella parte ire cui ha ritenuto sussistente un credito risarcitorio per condotte divenute irrilevanti soltanto ai fini penali per intervenuta prescrizione; assume che le “ragioni” o “aspettative” o “eventualita’” di credito rilevanti ai fini dell’azione revocatoria “debbono non solo esistere in capo al creditore procedente al momento del compimento dell’atto di disposizione, ma anche permanere nel corso del giudizio” e che “l’estinzione, insieme con la pretesa punitiva, di qualunque ipotetica pretesa restitutoria costituisce in sostanza un fatto (…) “storico” che non puo’ essere trascurato e che la sentenza impugnata oblitera in modo palesemente illegittimo”; evidenzia che, se non fosse intervenuta medio tempore l’introduzione dell’articolo 196 bis c.p.p. RSM, il giudice penale di appello non avrebbe alcuna base giuridica per pronunciarsi sull’illecito civile, “irrimediabilmente estinto insieme a quello penale” e che solo la distorta applicazione retroattiva di quella legge aveva consentito di addebitare al (OMISSIS) un’obbligazione restitutoria; rilevato che anche il sistema sanmarinese prevede l’irretroattivita’ della legge penale sfavorevole al reo, assume che il giudice italiano non e’ esonerato dalla corretta applicazione della legge straniera ai fini della propria decisione e aggiunge che “e’ solo in forza dell’illegittima applicazione retroattiva di una norma penale con effetti in malam partem, che la sentenza impugnata ha potuto ritenere esistente la “continuita’” della pretesa creditoria”.
2.1. Il motivo e’ infondato in quanto basato sull’assunto erroneo che la pretesa risarcitoria correlata a un illecito costituente reato si estingua a seguito dell’estinzione del reato per prescrizione.
Quanto poi alla dedotta erroneita’/illegittimita’ della sentenza d’appello del giudice penale sanmarinese, la stessa non rileva ai fini della revocatoria; a tali fini, interessa l’esistenza di una ragione/aspettativa di credito scaturente dai fatti gia’ posti a fondamento del procedimento penale, che continuano a rilevare sul piano civilistico nonostante l’intervenuta prescrizione del reato (cfr. Corte Cost. n. 182/2021 che, in relazione alla previsione dell’articolo 578 c.p.p., ha rilevato che, a seguito dell’estinzione del reato per prescrizione, l’imputato ha “diritto a che la sua responsabilita’ penale non sia piu’ rimessa in discussione”, ma la parte civile ha “diritto al pieno accertamento dell’obbligazione risarcitoria” mediante verifica dell’integrazione della fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano ex articolo 2043 c.c.).

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Va da se’ che ogni valutazione circa la legittimita’ della pronuncia che ha disposto la condanna (o, comunque, circa l’effettiva esistenza del credito) potra’ interessare la fase satisfattiva successiva all’accoglimento della revocatoria e potra’, se del caso, comportare il venir meno degli effetti di conservazione della garanzia patrimoniale (cfr., per tutte, Cass. n. 19289/2007), ma non rileva nella cornice della presente azione revocatoria.
Per le stesse ragioni, va esclusa qualunque rilevanza ai fini revocatori della pronuncia emessa dalla CEDU il 20 ottobre 2020 ( (OMISSIS) c. Repubblica di San Marino), che ha accertato la violazione della presunzione di innocenza da parte del giudice di San Marino per avere deciso il risarcimento in favore della parte civile sulla base di osservazioni incoerenti con la ritenuta prescrizione del reato; va ribadito, infatti, che cio’ che rileva nella presente sede e’ l’esistenza di una ragione di credito – nell’accezione lata recepita dalla consolidal,Q, giurisprudenza di legittimita’ (cfr., per tutte, Cass. n. 1893/2012) – che possa giustificare la conservazione della garanzia patrimoniale fornita dal patrimonio del debitore mediante la dichiarazione di inefficacia degli atti pregiudizievoli posti in essere dal medesimo.
2. Con il secondo motivo deduce la “mera apparenza di motivazione in relazione alla dedotta preesistenza delle ragioni di credito di (OMISSIS), costituente fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti – ex articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Il (OMISSIS) contesta alla Corte di non avere adeguatamente motivato in merito alla dedotta inesistenza della motivazione di primo grado, non avendo preso posizione sull’eccezione di inesistenza della motivazione per relationem effettuata mediante richiamo ad un provvedimento di sequestro conservativo “non piu’ esistente nell’ordinamento essendo stato annullato in sede di gravame”, da cio’ derivando che “e’ palese l’inesistenza di un percorso motivazionale adeguato”.
2.1. Il motivo e’ infondato, in quanto la Corte ha ampiamente e adeguatamente motivato (a pag. 11) in ordine alla deduzione di inesistenza della motivazione di primo grado (per aver fatto rinvio ad un precedente provvedimento cautelare successivamente “annullato”); e cio’ dando atto della censura e richiamando la motivazione del primo giudice nei passaggi in cui aveva affermato che le condotte che avevano generato il credito risarcitorio risultavano anteriori alla data degli atti revocandi; in tal modo facendo proprie considerazioni che superavano e determinavano l’irrilevanza del richiamo al provvedimento cautelare “annullato”.
3. Con il terzo motivo (indicato anch’esso come II) denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. in relazione all’articolo 156 c.c. e all’articolo 711 c.p.c., all’articolo 2751 c.c., n. 4) e agli articoli 2784 ss. c.c.. Insussistenza dell’elemento oggettivo dell’azione revocatoria: assenza di eventus damni – articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Il ricorrente contesta “l’idoneita’ degli atti di disposizione patrimoniale ad arrecare un pregiudizio alle ragioni dell’asserito creditore”, rilevando che la cessione in favore della moglie era “avvenuta a titolo di anticipata capitalizzazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione coniugale e, poi, divorzio” e “non arrecava alcun peggioramento della propria garanzia patrimoniale”, “in considerazione della natura privilegiata del credito della signora (OMISSIS), destinato a soddisfazione con prelazione sul credito chirografario della (OMISSIS)”, e tenuto conto, altresi’, che era “sempre il giudice a pronunciare la separazione, ancorche’ si tratti di separazione consensuale, attraverso il procedimento(di omologazione degli accordi coniugali”; quanto poi alla cessione in favore del figlio (OMISSIS), deduce che la sentenza impugnata non ha considerato che “le azioni trasferite sono oggetto di pegno in favore di un terzo, per un debito cambiario contratto molti anni prima dell’atto di trasferimento”.
3.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto propone – genericamente – profili di diritto non direttamente conferenti a specifiche tematiche trattate dalla sentenza ed e’ volto sostanzialmente alla rivisitazione dell’accertamento di merito sull’eventus damni.
4. Con il quarto motivo (indicato come III) deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. per “insussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria: assenza di scientia damni”.

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Il (OMISSIS) rileva di avere argomentato gia’ in primo grado sul fatto che all’epoca degli atti traslativi (9.12.2013) “non sussisteva alcun debito rilevato nel corso dell’ispezione della Banca Centrale che non fosse stato integralmente saldato e nel procedimento penale appena iniziato (OMISSIS) non risultava neppure costituita come parte civile”; aggiunge che “le pretese successivamente svolte da (OMISSIS) erano destinate all’estinzione e in concreto si sono estinte per prescrizione il 10 settembre 2015, piu’ di un anno prima della inopinata condanna resa possibile dall’applicazione illegittima di una novella legislativa sfavorevole”.
4.1. Anche questo motivo e’ inammissibile in quanto e’ genericamente volto a sostenere la non configurabilita’ della scientia damni prescindendo dall’accertamento – in fatto – che le condotte illecite appropriative erano anteriori al 2013 e reiterando l’errore di far discendere dall’estinzione del reato per prescrizione un effetto “fulminante” anche agli effetti civili.
5. Col quinto motivo (indicato come IV), il ricorrente deduce “assenza totale di motivazione in relazione alla insussistenza della scientia damni, costituente fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Art. 360 c.p.c., n. 5” e contesta la sentenza per non avere reso alcuna motivazione a confutazione delle censure svolte avverso la sentenza di primo grado in punto di non adeguata e coerente motivazione sulla ritenuta prova presuntiva sulla scientia damni.
5.1. Il motivo e’ infondato in quanto la Corte ha dato atto della censura mossa dal ricorrente e ha svolto le sue considerazioni in punto di sussistenza della scientia damni, in tal modo esprimendo le proprie ragioni a fondamento della decisione e “superando” implicitamente ogni censura svolta avverso la sentenza del primo giudice.
6. Con il sesto motivo (indicato come V) denuncia “carenza di motivazione sull’insussistenza del consilium fraudis. Omesso esame delle istanze istruttorie svolte dai signori (OMISSIS) ed (OMISSIS)”.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata perche’, pur emendando la sentenza di primo grado e ritenendo applicabile agli atti relativi all’assetto patrimoniale dei coniugi separati il regime revocatorio degli atti a titolo oneroso, la Corte di Appello ha ritenuto sussistente il consilium fraudis mediante un utilizzo della prova per presunzioni che appare “del tutto insoddisfacente”; aggiunge che neppure risulta adeguata la motivazione per la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla (OMISSIS) e da (OMISSIS).
6.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto si sostanzia in una generica contestazione dell’adeguatezza dell’apprezzamento presuntivo e in una non consentita istanza di rivalutazione da parte della Corte di legittimita’; altrettanto generica e’ la censura relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie (basata sull’assunto della non adeguatezza della motivazione), che, peraltro, concerne prove richieste da altre parti.
IL RICORSO INCIDENTALE (N. 203/2019 R.G.).
7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3 ed in particolare della prescrizione nell’ambito del procedimento penale avanti alla giurisdizione sammarinese. Totale inesistenza del credito e/o di aspettativa dal momento di maturazione della prescrizione e l’entrata in vigore della nuova norma del codice di procedura penale applicato retroattivamente”.
Premesso che la prescrizione del reato ascritto al (OMISSIS) era maturata il 10.9.2015 e che all’epoca “era in vigore la cosiddetta efficacia fulminante della prescrizione, prevista dall’articolo 196 c.p.p. di San Marino”, comportante “la completa caducazione di ogni accertamento ed ogni anche solo aspettativa di credito, a far data dalla prescrizione del reato”, i ricorrenti assumono che per oltre tre mesi (ossia fino a quando non era entrata in vigore la norma dell’articolo 196 bis c.p.p., che il giudice penale di appello sammarinese aveva poi illegittimamente applicato retroattivamente) non vi era stato alcun credito, o anche solo aspettativa di credito, della pendente azione revocatoria, difettando quindi uno dei presupposti di detta azione; tanto premesso, sostengono che la sentenza impugnata “avrebbe dovuto prendere atto di tale circostanza “interruttiva” della pretesa creditoria ed accertare il difetto di aspettativa di credito”.
7.1. Il motivo e’ manifestamente infondato giacche’, come gia’ il primo motivo del ricorso principale, e’ basato sull’assunto erroneo che la prescrizione del reato avrebbe determinato il venir meno dei crediti risarcitori conseguenti all’illecito; e’ ovvio, tuttavia, che la ragione di
credito che fonda la revocatoria e’ rimasta ferma nonostante la sopravvenuta prescrizione e che non interessa in questa sede accertare la correttezza o meno della pronuncia penale di secondo grado che ha confermato la condanna risarcitoria (ne’, quindi, rilevano le questioni relative all’applicazione “retroattiva” dell’articolo 196 bis c.p.p.), in quanto la pretesa creditoria ha continuato a persistere e vale – dunque – a sostenere l’azione revocatoria.
8. Con il secondo motivo deducono la violazione “dell’articolo 2901 c.c. in relazione agli elementi che devono essere coperti dalla consapevolezza del terzo. Assenza di alcun elemento di prova circa la consapevolezza della sig.ra (OMISSIS) circa il danno per (OMISSIS)”.
Premesso che la Corte aveva correttamente considerato come atto a titolo oneroso il trasferimento delle azioni, i ricorrenti contestano l’accertamento presuntivo che ha condotto il giudice di appello a ritenere che la mera conoscibilita’ delle vicende giudiziarie del marito fosse sufficiente a concretizzare, nella Nasi, la consapevolezza del nocumento derivante ai creditori dall’atto di cessione.
8.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto meramente fattuale: senza individuare errori di diritto, sollecita una non consentita diversa valutazione degli elementi considerati dalla Corte per ritenere integrata la scientia damni.
9. Col terzo motivo, i ricorrenti censurano, sotto il profilo della violazione di legge, il passaggio della sentenza impugnata con cui la Corte ha affermato che, poiche’ il trasferimento in favore della Nasi era avvenuto nell’ambito di una separazione consensuale, non poteva “predicarsi, in assenza di un accertamento giudiziale della entita’ del credito per mantenimento, la postulata equivalenza tra valore delle azioni trasferite in proprieta’ e credito di mantenimento”; contestano la possibilita’ di porre in dubbio la realta’ de negozio di trasferimento sulla base del fatto che vi sia stata una separazione consensuale, senza accertamento giudiziale della congruita’.
9.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie adeguatamente la ratio sottesa alla decisione (che fa leva sulla impossibilita’ di superare l’evidenza di una variazione quantitativa-peggiorativa del patrimonio del (OMISSIS)) e, senza individuare specifici errori di diritto, pretende di sollecitare una valutazione “fattuale” di segno opposto, preclusa in sede di legittimita’.

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10. Con il quarto motivo denunciano la violazione o falsa applicazione dell’articolo 770 c.c., commi 1 e 2, la “errata applicazione della disciplina dei negozi a titolo gratuito all’atto traslativo della proprieta’” tra il (OMISSIS) e il figlio e la sua “non riconducibilita’, comunque, allo schema dell’articolo 770 c.c., comma 1, comma 1”.
I ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha considerato la cessione delle azioni effettuata dal (OMISSIS) in favore del figlio come atto a titolo gratuito, lamentando che la Corte ha omesso la valutazione della giurisprudenza relativa al “campo di applicazione dell’articolo 770 c.p.c., comma 2 con valutazione dei “servizi resi” o della “conformita’ agli usi” e sostenendo la “applicazione in ogni caso della disciplina revocatoria degli atti a titolo oneroso, essendo assente la totale gratuita’ della traslazione”.
10.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto mira, sotto entrambi i profili, a sostenere l’onerosita’ della cessione senza adeguatamente confrontarsi con l’affermazione della Corte circa la necessita’ di avere riguardo esclusivo alla causa degli atti (e non ai motivi) e circa il fatto che non era “dato apprezzare nell’atto de quo un negozio a titolo oneroso, posto che non v’e’ traccia nell’atto dell’esistenza di prestazioni corrispettive a carico del beneficiario”; anche in questo caso, i motivi tendono a un’inammissibile nuova valutazione cli merito circa l’onerosita’, anziche’ la gratuita’, della cessione.
11. Con il quinto motivo deducono omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti” e l'”omessa indicazione dei motivi, nonostante specifico motivo di impugnazione, di rigetto delle istanze istruttorie formulate”.
I ricorrenti contestano il rigetto delle istanze istruttorie (che assumono non basato su un compiuto e specifico esame delle stesse), sostenendo che sarebbero valse a dimostrare che la Nasi non era a conoscenza delle vicende processuali del marito, che gli atti traslativi concordati in sede di separazione avevano natura onerosa, che l’attivita’ formativa e professionale posta in essere da (OMISSIS) era stata propedeutica unicamente all’attivita’ nella (OMISSIS) s.p.a. e che il detto (OMISSIS) non era consapevole del pregiudizio per i creditori derivante dall’atto traslativo.
11.1. Il motivo e’ inammissibile sia in quanto la mancata ammissione di istanze istruttorie non puo’ essere censurata sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi sia – a monte – perche’ il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 non e’ deducibile” ex articolo 348 ter c.p.c., comma 5, a fronte di una “doppia conforme” di merito rispetto alla quale i ricorrenti hanno omesso di allegare e provare che le decisioni non sono fondate sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, in relazione a entrambi i ricorsi, le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna tutti i ricorrenti al pagamento in solido, delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in Euro 25.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

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