Il rilascio di titoli cambiari a rinnovo di altri

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 28 agosto 2019, n. 21769

 

Massima estrapolata:

Il rilascio di titoli cambiari a rinnovo di altri non implica, in difetto di prova di una diversa volontà delle parti, novazione dell’obbligazione e del rapporto cambiario, potendo risolversi in una mera dilazione del pagamento, e quindi lascia permanere l’efficacia giuridica dei vecchi titoli, con le relative garanzie, tra le quali l’eventuale avallo.

Ordinanza 28 agosto 2019, n. 21769

Data udienza 15 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4273/2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore Speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 936/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 15/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 la societa’ (OMISSIS) (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, “la (OMISSIS)”) chiese ed ottenne dal Tribunale di Ancona un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS).
A fondamento del ricorso monitorio dedusse che:
-) aveva stipulato un contratto di leasing con la societa’ (OMISSIS) s.r.l.;
-) le obbligazioni a carico dell’utilizzatore scaturenti dal contratto di leasing erano state garantite, tra gli altri, con fideiussione da (OMISSIS);
-) la societa’ utilizzatrice non aveva adempiuto le obbligazioni scaturenti dal contratto.
2. (OMISSIS) propose opposizione al decreto, sostenendo che:
-) prima della scadenza naturale del contratto, l’utilizzatore ed il concedente avevano concordato un riscatto anticipato del contratto stesso;
-) in virtu’ di tale accordo il concedente aveva venduto i beni oggetto del contratto di leasing all’utilizzatore, dietro pagamento di un prezzo rateizzato;
-) per effetto di tale accordo il contratto di leasing si era risolto, e la societa’ utilizzatrice aveva assunto nuove obbligazioni che, per la diversita’ della loro fonte, non potevano ritenersi garantite dalla fideiussione prestata dall’odierno ricorrente.
3. Con sentenza 18 luglio 2011 n. 882 il Tribunale di Ancona rigetto’ l’opposizione.
Ritenne che tra le parti del contratto di leasing non fosse intervenuta alcuna novazione dell’originario contratto, e che pertanto l’obbligazione fideiussoria prestata dall’opponente fosse valida ed efficace.
4. Con sentenza 15 giugno 2017 n. 936 la Corte d’appello d’Ancona rigetto’ il gravame proposto dall’odierno ricorrente.
La Corte d’appello ritenne che:
-) doveva escludersi che il concedente e l’utilizzatore del contratto di leasing avessero stipulato una novazione, perche’ l’opponente non aveva fornito ne’ la prova dell’animus novandi, ne’ la prova dell’aliquid novi;
-) la volonta’ delle parti di novare il contratto di leasing doveva essere inequivoca ed espressa, e nel caso di specie non lo era;
-) la circostanza che il concedente e l’utilizzatore avessero deciso di anticipare il riscatto dei macchinari concessi in leasing, con restituzione delle cambiali originariamente consegnate dall’utilizzatore, e contestuale emissione da parte di questi di nuovi effetti cambiari, non dimostrava alcuna volonta’ delle parti di apportare mutamenti sostanziali al contratto di leasing, ma costituiva solo una modifica accessoria;
-) la mera sostituzione di cambiali gia’ emesse con altri titoli di credito non implica una novazione dell’obbligazione sottostante;
-) l’eccezione di decadenza del creditore dal beneficio della fideiussione, ai sensi dell’articolo 1955 c.c., era stata tardivamente sollevata ed era percio’ inammissibile.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da
(OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi.
La (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.
1.1. Va preliminarmente rilevata la tardivita’ della memoria depositata da parte ricorrente ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c., in quanto pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2019, e quindi tardivamente rispetto al termine di dieci giorni prima dell’adunanza camerale (15 maggio 2019).
Deve ribadirsi, al riguardo, come secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della tempestivita’ del deposito delle memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c., inviate a mezzo posta, rileva la data della loro ricezione da parte della Cancelleria, e non quella della spedizione, non essendo applicabile analogicamente l’articolo 134 disp. att. c.p.c., comma 5, il quale consente di dare per avvenuto il deposito nel giorno della spedizione esclusivamente con riferimento al ricorso ed al controricorso (Sez. 3 -, Ordinanza n. 30592 del 27/11/2018, Rv. 651922 – 01).
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso la sussistenza d’una novazione del contratto di leasing.
Sostiene che il contratto di leasing prevedeva un termine fisso per il pagamento del prezzo di riscatto, nonche’ l’obbligo di pagamento del suddetto prezzo in una unica soluzione.
Pertanto, avendo le parti del contratto di leasing pattuito un’anticipazione della data del riscatto e la rateizzazione del relativo importo, cio’ avrebbe comportato di per se’ la sostituzione di un nuovo contratto a quello di leasing.
2.2. Il motivo e’ inammissibile, perche’ censura la ricostruzione della volonta’ delle parti e l’interpretazione del negozio, senza nemmeno prospettare la violazione dei canoni legali di ermeneutica di cui agli articoli 1362 c.c. e segg..
Ma una censura siffatta cozza contro varii principii, ripetutamente affermati da questa Corte: ovvero che l’interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito e’ sindacabile in sede di legittimita’ quando siano state violate le regole legali di ermeneutica di cui agli articoli 1362 c.c. e segg.; che tale violazione non puo’ dirsi sussistente sol perche’ il testo contrattuale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata; che l’interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito puo’ condurre alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni (ex multis, in tal senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 – 01).
2.2. Ad abundantiam, questa Corte rileva che in ogni caso il motivo, ove se ne fosse potuto esaminare il fondo, sarebbe stato manifestamente infondato.
Infatti quel che concedente ed utilizzatore hanno pattuito e’ stata semplicemente una modifica del termine e delle modalita’ di adempimento di una obbligazione (pagamento del prezzo di riscatto) che era comunque sorta dal contratto di leasing.
3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo.
Al di la’ di tali richiami formali, nella illustrazione del motivo deduce che la Corte d’appello avrebbe “omesso ogni statuizione circa la fattura numero 8155 dell’8 giugno 2005”.
Sostiene che la societa’ concedente aveva emesso la suddetta fattura, dalla quale risultava che i beni oggetto del contratto di leasing erano stati venduti anticipatamente all’utilizzatore, e che tale documento dimostrava “il mutamento radicale della fattispecie contrattuale originaria”. La Corte d’appello, pertanto, negando la sussistenza d’una novazione del contratto di leasing, avrebbe erroneamente omesso di trarre le debite conclusioni desumibili dall’esistenza di tale documento.
3.2. Il motivo e’ inammissibile.
Al di la’ della sua intitolazione formale, infatti, esso torna a censurare l’interpretazione della volonta’ delle parti per come valutata dal giudice di merito.
Quanto, poi, alla circostanza che la sentenza impugnata non faccia menzione della fattura cui il ricorrente tanta importanza ascrive, va rilevato che:
-) l’omesso esame di una fonte di prova non costituisce, per cio’ solo, omesso esame del fatto decisivo ai sensi della dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti hanno stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);
-) una sentenza non puo’ dirsi viziata per il solo fatto che il giudice non abbia preso in esame, e confutato, tutte le fonti di prova raccolte nel corso dell’istruttoria, essendo sufficiente che egli abbia dato conto delle sole fonti di prova sulle quali ha fondato il proprio convincimento; e’ noto infatti che il giudice di merito non deve esaminare le prove offerte dalle parti una per una, ma puo’ limitarsi ad indicare quali, tra le prove raccolte, ritenga sufficienti a dimostrare i fatti posti a fondamento della decisione (ex multis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982; e cosi’ via risalendo fino a Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962, Rv. 251161 – 01, nella quale gia’ si stabili’ con limpida prosa che il giudice non e’ tenuto a svolgere i motivi del suo convincimento con una confutazione analitica delle singole prove, ma e’ sufficiente che esprima “in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo”, la cui valutazione in concreto rientra nel suo potere di prudente apprezzamento delle prove;
-) in ogni caso l’emissione di una fattura di vendita da parte del concedente, in favore dell’utilizzatore del bene concesso in leasing, e’ del tutto irrilevante, dal momento che qualunque contratto di leasing nel quale l’utilizzatore eserciti l’opzione di riscatto si conclude con la fattura di vendita (sicche’ sotto tale aspetto il motivo mancherebbe anche di decisivita’);
-) infine, il ricorrente non indica dove e quando il suddetto documento sia stato prodotto, dove si trovi, e quale ne sia il contenuto, in violazione del precetto, dettato a pena di inammissibilita’, dall’articolo 366 c.p.c., n. 6.
4. Il terzo motivo di ricorso.
4.1. Col terzo motivo il ricorrente, formalmente invocando sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo, prospetta una censura che puo’ essere cosi’ riassunta:
-) la societa’ utilizzatrice del bene concesso in leasing aveva, in un primo momento, adempiuto le proprie obbligazioni consegnando alla societa’ concedente delle cambiali, avallate dall’odierno ricorrente;
-) in seguito ad un accordo fra le parti del contratto di leasing, tali cambiali erano state restituite dal prenditore all’emittente, il quale le aveva sostituite con altre cambiali, prive di avallo;
-) la circostanza che il debitore avesse rilasciato nuove cambiali in sostituzione di quelle originariamente consegnate al creditore, prive pero’ di avallo, dimostrava che l’intento delle parti era novare le obbligazioni sorte dal contratto di leasing.
4.2. Il motivo e’ in parte infondato ed in parte inammissibile, per plurime ragioni.
In primo luogo, perche’ il rilascio di cambiali in rinnovazione di altre non comporta ipso iure novazione del rapporto sottostante (ex multis, Cass. civ., sez. I, 26-06-1992, n. 8029, secondo cui “il rilascio di titoli cambiari a rinnovo di altri non implica, in difetto di prova di una diversa volonta’ delle parti, novazione dell’obbligazione e del rapporto cambiario, potendo risolversi in una mera dilazione del pagamento, e quindi lascia permanere l’efficacia giuridica dei vecchi titoli, con le relative garanzie, tra le quali l’eventuale avallo”; sostanzialmente nello stesso senso, ex multis, Cass. civ., sez. II, 20-07-1999, n. 7753; Sez. 1, Sentenza n. 79 del 14/01/1959, Rv. 880750 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 445 del 16/02/1956, Rv. 881563 – 01).
Non sara’ inutile ricordare che il principio secondo cui il rilascio di nuove cambiali in sostituzione delle precedenti non costituisce, da solo, prova d’una novazione, venne affermato da questa Sezione per la prima volta quasi cent’anni fa (Sez. 3, Sentenza n. 2272 del 14/06/1935, Rv. 881272 – 01), ed e’ da allora rimasto sempre saldo.
In secondo luogo, lo stabilire se le parti di un contratto abbiano o non abbiano inteso novare una preesistente obbligazione e’, come gia’ detto, un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita’ solo prospettando la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti.
In terzo luogo, il ricorrente non indica quando siano state prodotte in giudizio; da chi; e come siano state indicizzate negli atti di causa le cambiali che assume essere state malamente interpretate dal giudice, nel loro significato di prova documentale della volonta’ novativa.
In quarto luogo, infine, l’eventuale novazione del rapporto sottostante un’obbligazione cartolare comporta l’estinzione delle garanzie del credito (salvo che il garante consenta di mantenerle) solo nel caso di liberazione del debitore originario, secondo la previsione dell’articolo 1275 c.c. e dunque nel caso di novazione soggettiva (Sez. 3, Sentenza n. 2224 del 23/10/1965, Rv. 314193 01).
Se ne ricava a contrario che, nel caso di novazione oggettiva quale e’ il presente, la regola di cui all’articolo 1275 c.c., non s’applichi, e l’avallante resti obbligato. Ed in tal senso si e’ infatti gia’ pronunciata questa Corte, stabilendo che l’avallante di una cambiale puo’ opporre al portatore del titolo l’avvenuto rinnovo di esso “solo nel caso in cui esso configuri, per espressa volonta’ delle parti, novazione dell’obbligazione cambiaria, e, cioe’, estinzione di quella portata dal titolo rinnovato, non anche nel caso in cui, difettando l’animus novandi, il rinnovo stesso vada considerato quale mera proroga della scadenza del titolo” (Sez. 3, Sentenza n. 4532 del 03/12/1976, Rv. 383250 – 01).
5. Le spese.
5.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a, quello dovuto per l’impugnazione.

 

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