Rigetto della domanda per lite temeraria e regolamento delle spese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 giugno 2022| n. 17897.

Rigetto della domanda per lite temeraria e regolamento delle spese.

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata non avendo il giudice d’appello posto esclusivamente a carico dei convenuti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito).

Ordinanza|1 giugno 2022| n. 17897. Rigetto della domanda per lite temeraria e regolamento delle spese.

Data udienza 24 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di appello – Rigetto domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla parte soccombente in primo grado e vincitrice nel merito in secondo grado – Parziale e reciproca soccombenza sia in primo che in secondo grado – Insussistenza – Riflessi sul regime del regolamento delle spese di lite (Cpc, articoli 92 e 96)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19312-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
Contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 565/2021 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 23/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) ha impugnato, dinanzi al Tribunale di Pisa, la sentenza del giudice di prime cure con la quale era stata rigettata la domanda, dallo stesso proposta, di condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito ad un sinistro stradale.
Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 565 del 23 aprile 2021, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto parzialmente la domanda originaria del (OMISSIS), condannando i convenuti al risarcimento dei danni morali e materiali causati dal sinistro stradale. Ha, invece, rigettato la richiesta di condanna dei convenuti per responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., in assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e, “stante il parziale accoglimento delle domande attoree”, ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
3. Avverso tale pronuncia (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.a..

CONSIDERATO

che:
4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’articolo 96 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4,” per non aver il Tribunale posto esclusivamente a carico dei convenuti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Sostiene in particolare che il giudice di seconde cure si sarebbe discostato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ che, riconoscendo natura meramente accessoria alla domanda ex articolo 96 c.p.c., ritiene che il suo rigetto, a fronte dell’integrale accoglimento della domanda di merito proposta dalla medesima parte, non configuri una ipotesi di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese di lite.
5. Il motivo di ricorso e’ fondato.
Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex articolo 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, ne’ in primo grado ne’ in appello, sicche’ non puo’ giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’articolo 92 c.p.c. (Cass. n. 9532/2017; Cass. 11792/2018).
Ritiene il Collegio di seguire il predetto orientamento e pertanto risulta errata la sentenza del giudice dell’appello che non ha posto esclusivamente a carico dei convenuti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio di merito.
6. Pertanto, la Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pisa in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pisa in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

 

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