Rifiuti e la natura di reato di pericolo

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 settembre 2021| n. 34402.

Rifiuti e la natura di reato di pericolo.

In tema di rifiuti, la natura di reato di pericolo che palesemente riveste la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva comporta che analoga natura debba essere attribuita anche a quelle condotte che, rendendosi inosservanti delle condizioni e prescrizioni apposte ai provvedimenti autorizzativi, sono idonee a dar luogo a danni all’ambiente o comunque ad aggravare i pregiudizi oltre i limiti previsti. Sicché, il reato di discarica abusiva risulta in tal modo distintamente considerato rispetto ai fatti di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Autorità amministrativa, ed al riguardo la confisca – obbligatoria – dell’area è applicabile appunto solo con riguardo all’ipotesi di realizzazione di discarica abusiva, ed anche qualora i luoghi siano stati sottoposti a bonifica.

Sentenza|16 settembre 2021| n. 34402. Rifiuti e la natura di reato di pericolo

Data udienza 4 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola: Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Impianto trattamento rifiuti – Indagato per reato ex art. 256 co 3 d.lgs. 152/2006 – Discarica abusiva – Area non autorizzata – Danni ambientali – Fumus commissi delicti – Nuovo esame

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/10/2020 del Tribunale di Novara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CERRONI Claudio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Rifiuti e la natura di reato di pericolo

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Novara, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante della s.r.l. (OMISSIS) e indagato per il reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 3, nei confronti del decreto del 18 agosto 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, avente ad oggetto il sequestro preventivo dell’impianto di trattamento rifiuti gestito dalla societa’.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre complessi motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo, censurato in primo luogo il rilievo attribuito dall’ordinanza solamente alle argomentazioni avanzate dalla pubblica accusa, il ricorrente ha lamentato anzitutto la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 59, atteso che le analisi su terre e rocce da scavo dovevano essere compiute non solo da laboratori accreditati ma anche – come in specie – da laboratori interni, e che siffatte considerazioni difensive non erano state neppure graficamente prese in considerazione. Al contrario, siffatta interpretazione era confortata dalle Norme tecniche di costruzione contenute nel Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 cit., dove in effetti le prove in laboratori accreditati erano previste a tutt’altri fini, e non al fine della verifica della cessazione della qualita’ di rifiuto degli aggregati riciclati. Era stata cosi’ ipotizzata l’inosservanza di un inesistente obbligo giuridico, che aveva comportato in conseguenza la qualifica di rifiuti del materiale depositato e quindi la configurabilita’ del reato di discarica abusiva.
Nella relativa circolare del Ministero dell’ambiente n. 5205 del 2005 detti laboratori accreditati non erano infatti stati citati.
2.2. Col secondo motivo e’ stata dedotta l’erronea configurazione giuridica delle condotte contestate all’indagato.
Invero, quanto alle modalita’ di stoccaggio dei materiali trattati, si trattava in ogni caso di materiale senz’altro stoccato in aree autorizzate, si’ che non poteva neppure astrattamente configurarsi il reato di discarica abusiva. In relazione al deposito in area non autorizzata, non vi era prova che si trattasse di rifiuto in difetto di analisi da parte del Pubblico ministero, e comunque andava al piu’ ritenuta la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 152 cit., articolo 256, comma 4, ossia di deposito in luogo diverso da quello previsto dall’autorizzazione, con ogni conseguenza anche in ordine all’obbligatorieta’ della confisca e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
2.3. Col terzo motivo, in relazione alla dedotta presunta sistematica inosservanza delle prescrizioni e alla violazione dell’articolo 256, comma 3 cit., ed avuto riguardo all’analisi dei rifiuti in ingresso, l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Novara concerneva solamente il divieto di ingresso di rifiuti pericolosi, dovendosi prevedere l’accettazione di rifiuti anche non conformi al fine di procedere al recupero della parte grossolana. Ed invero, per i rifiuti in entrata, era solamente prevista una verifica di non pericolosita’ e un’analisi granulometrica per setaccio, e non invece un’analisi chimica.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
4. Il ricorrente ha depositato memoria con allegati documenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso e’ fondato.
5.1. In relazione al primo motivo di censura, vero e’ che – contrariamente a quanto sostenuto dal provvedimento impugnato – non sussiste l’obbligo che le analisi sugli aggregati riciclati siano effettuate esclusivamente da Laboratori accreditati presso il Ministero delle Infrastrutture ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 59. Al riguardo, infatti, tale norma individua detti Laboratori “agli effetti del presente testo unico” in materia edilizia, laddove le prove di laboratorio sulle terre e sulle rocce, di cui al comma 2 lettera c) della ridetta norma, appaiono strumentali all’esecuzione di indagini geotecniche sul sottosuolo nell’ambito della progettazione di opera edilizia, estranea essendo la disciplina dei rifiuti, attesa quantomeno la ben differente sedes materiae.
In proposito infatti il citato punto 6.2.2. del decreto 17 gennaio 2018 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto col Ministro dell’Interno, il quale appunto prevede la competenza dei Laboratori di cui all’articolo 59 cit., si riferisce ad opere ed interventi di natura edilizia, tant’e’ che e’ appunto ivi altresi’ specificato, allo stesso tempo e in evidente alternativa, che “nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione puo’ essere basata su preesistenti indagini e prove documentate, ferma restando la piena responsabilita’ del progettista su ipotesi e scelte progettuali”.
5.2. Cio’ posto, quanto al secondo motivo di impugnazione il ricorso coglie parimenti nel segno, atteso che – ancorche’ sotto la previgente disciplina e affermando la manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 1997, articolo 51, commi 3 e 4, – era stato osservato che la natura di reato di pericolo che palesemente riveste la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva comporta che analoga natura debba essere attribuita anche a quelle condotte che, rendendosi inosservanti delle condizioni e prescrizioni apposte ai provvedimenti autorizzativi, sono idonee a dar luogo a danni all’ambiente o comunque ad aggravare i pregiudizi oltre i limiti previsti (Sez. 3, n. 39861 del 14/07/2004, Tezza, Rv. 229938).
Il reato di discarica abusiva risulta in tal modo distintamente considerato rispetto ai fatti di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Autorita’ amministrativa, ed al riguardo la confisca obbligatoria – dell’area e’ applicabile appunto solo con riguardo all’ipotesi di realizzazione di discarica abusiva (Sez. 3, n. 19752 del 19/04/2011,
Mastrogiuseppe, Rv. 250337), ed anche qualora i luoghi siano stati sottoposti a bonifica (Sez. 3, n. 847 del 19/11/2019, dep. 2020, Lanzara, Rv. 278281).
In tal senso, pertanto, la stessa ordinanza ripetutamente si sofferma sulle ritenute plurime violazioni dell’autorizzazione provinciale, a fronte quindi dell’esercizio in se’ autorizzato della discarica.
5.3. In relazione infine al terzo motivo di impugnazione, anche in esito alla produzione documentale della medesima parte ricorrente quanto alle prescrizioni che le sarebbero state impartite dalla stessa Amministrazione provinciale di Novara al fine di sanare la situazione, puo’ evincersi il fumus delle contestate inosservanze (con le precisazioni di cui supra in relazione alla qualificazione della fattispecie), atteso che il fumus commissi delicti per l’adozione di un sequestro preventivo necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152). La futura eventuale verifica nel contraddittorio pieno si pone come luogo deputato al riguardo.
5.4. Cio’ complessivamente posto, peraltro, le difformi valutazioni quantomeno in relazione ai primi due motivi di impugnazione – quanto ai profili di legittimita’ connessi all’effettuazione di analisi sugli aggregati riciclati, nonche’ in relazione alla natura della responsabilita’ rispetto agli elementi in concreto contestati, anche e soprattutto alla luce delle conseguenze in tema di confisca non possono non incidere sull’economia complessiva del provvedimento impugnato, attesa la necessita’ di eventualmente affrontare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati, tenuto altresi’ conto delle possibili diverse articolazioni della cautela e al ricorso a misure cautelari meno invasive, oppure limitando l’oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso.
6. Deve pertanto darsi necessariamente corso, con liberta’ di giuridica valutazione, all’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novara.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novara.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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