Ricorso per cassazione e la violazione dell’articolo 2697 c.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 marzo 2022| n. 7341.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 2697 del codice civile si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’articolo 115 del Cpc, occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 Cpc.

Ordinanza|7 marzo 2022| n. 7341. Ricorso per cassazione e la violazione dell’articolo 2697 c.c.

Data udienza 16 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Assicurazioni – Furto bene in leasing – Risoluzione – Pagamento rate residue – Domanda di risarcimento danni – Inammissibilità – Difetto di legittimazione a attiva dell’utilizzatore – Effetti dell’assicurazione non estesi oltre i contraenti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18993/2019 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in (OMISSIS), Pec. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2014/2019 dello CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata l’11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2021 da Dott. MOSCARINI ANNA.

CONSIDERATO

che:
1. La societa’ (OMISSIS) srl, utilizzatrice di una pala gommata concessa in leasing da (OMISSIS) S.p.A., avendo subito il furto del bene, e a seguito di risoluzione del contratto di leasing, dovette pagare alla concedente le residue rate. Convenne allora, davanti al Tribunale di Napoli, la compagnia di assicurazioni (OMISSIS) SpA, che aveva respinto la richiesta di risarcimento per il sinistro occorso al bene, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del mancato indennizzo del rischio assicurato e del conseguente obbligo di pagare, in ogni caso, alla concedente le residue rate di leasing.
2. Nel contraddittorio con la compagnia, che eccepi’ il difetto di legittimazione attiva della societa’ (OMISSIS) ed il suo difetto di interesse al ricorso ai sensi dell’articolo 100 c.p.c., per non essere essa ne’ contraente, ne’ assicurata, ne’ beneficiaria della polizza e per non potere essa far valere in nome proprio un diritto altrui, il Tribunale adito, ritenuta fondata l’eccezione di difetto di legitimatio ad causam per essere il soggetto assicurato solo il locatore del bene, dichiaro’ inammissibile la domanda, escludendo che la societa’ istante potesse vantare alcun diritto ad indennizzo di sorta, non risultando neppure surrogata nei diritti del concedente ai sensi dell’articolo 1201 c.c..
3. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza resa in data 11/4/2019 e notificata in pari data, ha ritenuto incontestabile (richiamando Cass., n. 10357/2017) la decisione di primo grado laddove ha affermato che il credito indennitario, scaturente dal contratto di assicurazione, spetta al concedente (parte del contratto) e non all’utilizzatore, che pertanto non ha azione diretta contro l’assicuratore; ha aggiunto che, anche a voler ritenere l’astratta ammissibilita’ della domanda per responsabilita’ extracontrattuale, la stessa risulterebbe infondata, essendo incontestato sia il mancato riconoscimento dell’indennizzo da parte di (OMISSIS) sia la mancata opposizione della societa’ (OMISSIS) alla richiesta della concedente di pagare il saldo delle rate, sia la prova documentale del fatto che la (OMISSIS) non avesse custodito il bene in conformita’ alle prescrizioni di polizza. Ha dunque ritenuto mancare l’elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo a (OMISSIS), essendo il ladro della pala l’unico soggetto responsabile del danno, ed essendo ius receptum che l’utilizzatore di un bene dato a leasing sia tenuto a corrispondere al locatore i canoni previsti fino alla scadenza del contratto, anche in caso di deperimento del bene. Dovendosi ritenere sussistente, in capo al conduttore, l’obbligo di custodia, e configurandosi la diligenza come vera e propria obbligazione principale, la Corte di merito ha ritenuto che l’unica responsabile del mancato indennizzo fosse l’appellante stessa, che non aveva adeguatamente custodito il bene e che era, preliminarmente, priva di titolo per agire nei confronti di (OMISSIS) SpA.
4. Avverso la sentenza la (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Ha resistito (OMISSIS) SpA con controricorso.
La causa e’ stata assegnata alla trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO

che:
1. Le eccezioni pregiudiziali di improcedibilita’ del ricorso ex articolo 369 c.p.c., comma 1, per tardivita’ del suo deposito e per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, vanno disattese.
Quanto alla prima, essa e’ infondata in quanto il ricorso e’ stato depositato nei termini, quanto alla seconda, risulta che il ricorso e’ stato notificato entro i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza sicche’ questa Corte puo’ accertarne la tempestivita’, indipendentemente dalla presenza in atti della copia notificata della sentenza.
2. Pur essendo procedibile, il ricorso e’ palesemente inammissibile.
La (OMISSIS), deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta che la Corte di merito abbia omesso di ammettere i capitoli di prova testimoniale che avrebbero consentito di accertare, in contrasto con le risultanze documentali, che essa aveva ottemperato alle condizioni di polizza, adempiendo con diligenza all’obbligo di custodia e sorveglianza del bene. Avrebbe altresi’ violato l’articolo 2697 c.c., consentendo all’assicurato di limitarsi a provare la denuncia di furto senza richiedere la prova rigorosa della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall’assicurato e la verificazione dell’evento furto.
2.1 La censura non attinge la principale ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo la quale, pur essendo configurabili sul medesimo bene piu’ interessi distinti, appartenenti a diversi soggetti, certamente l’assicurazione sul bene, stipulata da uno di questi, non puo’ ritenersi estendere automaticamente i propri effetti anche agli altri, ad eccezione dell’ipotesi (estranea al caso in esame), che cio’ non sia espressamente previsto dal contratto di assicurazione. La ricorrente non attinge, dunque, la principale ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo la quale il credito indennitario, scaturente dal contratto di assicurazione, spetta al concedente (parte del contratto) e non all’utilizzatore, che pertanto non ha azione diretta contro l’assicuratore.
Nulla la ricorrente dice per contrastare la decisione che, pertanto, e’ sul punto passata in giudicato.
2.2 In ogni caso il motivo sarebbe inammissibile perche’ volto ad evocare un riesame del merito della causa, come reso palese sia dalla pretesa violazione dell’articolo 2697 c.c., sia dalla pretesa violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c..
Il ricorso non deduce in modo adeguato ne’ la violazione dell’articolo 2697 c.c. – in quanto non dimostra come l’ammissione della prova testimoniale avrebbe inficiato la ratio decidendi (Cass., 6-1, n. 16214 del 17/6/2019; Cass., 3, n. 18285 del 25/6/2021) ne’ la violazione dell’articolo 115 e 116 c.p.c..
La violazione dell’articolo 2697 c.c. e’ dedotta inammissibilmente, in quanto non e’ svolta secondo il principio di diritto predicato da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e ribadito da Cass. n. 26769 del 2018 secondo il quale “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dall’articolo 116 c.p.c..
La violazione dell’articolo 116 c.p.c., infine, puo’ dirsi sussistente solo se il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva o, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l’atto pubblico. La valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro non costituisce un error in procedendo ma, a tutto voler concedere, un error in iudicando deducibile solo come vizio di omesso esame d’un fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
E’ palese che il ricorso non osserva alcuna delle condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte per sollevare le richiamate censure.
3. Conclusivamente il ricorso e’ dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 4100 (oltre Euro 200 per esborsi), piu’ accessori di legge e spese generali al 15%. Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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